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L'adozione internazionaleL'adozione internazionale è nata in Italia con la legge n. 431/1967, come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia. La famiglia che adotta un bambino aiuta a superare il mito dell'indissolubilità del legame di sangue. Chi diventa genitore di un bimbo di etnia e nazionalità diversa può contribuire a superare in modo ancora più concreto le barriere che tuttora separano gli uomini dando una testimonianza di solidarietà senza confini. Negli ultimi venti anni l'adozione internazionale si è diffusa molto anche il Italia; anzi, secondo i dati dell'ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, dal 1986 il numero di adottati stranieri è superiore a quello degli adottati italiani. Il rivolgersi all'adozione internazionale è in primo luogo dovuto alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche ad una maggiore conoscenza del problema e ad una apertura verso culture diverse da quella italiana. I problemi legati all'adozione internazionale sono molteplici e non sempre di facile soluzione. Si trovano spesso a confronto due sistemi legislativi, due culture, due concezioni del bambino e della famiglia molto diversi. Le Convenzioni internazionali di New York, e, più in particolare, quella de L'Aja del 1993 relativa alla tutela dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, hanno stabilito dei principi di fondo per la tutela dei diritti dei bambini che sono stati accolti dalle legislazioni di molti Paesi, compresa l'Italia, che l'ha ratificata con la legge n. 476/1998. Alla base della Convenzione de L'Aja c'è il convincimento che l'adozione internazionale deve essere realizzata nell'interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo Paese attraverso l'inserimento in un'altra famiglia. Il significato più vero della adozione internazionale sta, dunque, nell'affermare, al di sopra di ogni altra classificazione, il diritto alla famiglia per qualsiasi bambino. Per porsi però in modo corretto di fonte all'adozione internazionale è opportuno ricordare che occorre partire dal diritto del minore a una famiglia e non considerare prioritarie, invece, le aspirazioni degli adulti. Soltanto il reale e accertato stato di abbandono del minore (che non deve essere confuso con la condizione di povertà), qualunque sia la sua nazionalità, rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione. Inoltre, le condizioni spesso drammatiche in cui vive il minore nel proprio Paese d'origine, non possono far pensare che per questi bambini sia sufficiente una famiglia qualsiasi, ma è compito delle Istituzioni individuare fra le famiglie disponibili quella più idonea, la famiglia adottiva più adatta per quello specifico bambino. Quella dei genitori adottivi di un bambino straniero dovrà essere una scelta che comporta la piena accettazione di un bambino, qualunque sia la sua origine, il suo colore, il suo volto, nella convinzione profonda che tutti i bambini sono uguali e hanno lo stesso diritto a essere amati. |
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