Le principali norme sull'adozione dei minori italiani e stranieri

Quali minori sono interessati?
I minori (da 0 a 18 anni) in stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Chi può dichiarare la disponibilità all'adozione?
I coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli e i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.
Sono consentite più adozioni, anche con atti successivi.

Quali sono i limiti di età dei coniugi adottanti?
L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. Sono previste inoltre ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età tra gli adottanti e l'adottato.

A chi manifestare la disponibilità all'adozione?
Per l'adozione di minori italiani la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni, per l'adozione di minori stranieri l'istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti.
È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero.
La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni.
Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozione e l'elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla cancelleria del proprio Tribunale per sapere come procedere.

Come assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea?
Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Le indagini (che devono concludersi entro quattro mesi, ulteriormente prorogabili di altri quattro per l'adozione nazionale) riguardano l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.
Per l'adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili.
Per l'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni, se ritiene idonei all'adozione gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di idoneità. Se la coppia non è ritenuta idonea dal Tribunale, può presentare ricorso presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.
Entro un anno dal rilascio del decreto deve conferire a uno degli enti autorizzati per l'adozione internazionale l'incarico di curare la propria procedura di adozione internazionale.
Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja sull'adozione internazionale (l. n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione.

Effetti dell'adozione
Con l'adozione l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali.
Il minore straniero assume la cittadinanza italiana.

Adozione nei casi particolari
Qualora un bambino dichiarato adottabile non venga adottato, il Tribunale per i minorenni può disporre l'adozione "nei casi particolari", che non è legittimante ( cioè, dal punto di vista giuridico, diventa erede degli adottanti di cui assume anche il cognome ma non diventa figlio loro e non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva). L'adozione "nei casi particolari" è consentita a coppie o singoli ritenuti idonei. Chi adotta in base a queste disposizioni deve avere una differenza minima di età con l'adottato di almeno diciotto anni e non è prevista alcuna differenza massima.