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Ultimi cambiamenti legislativiLa legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" ha definito le seguenti priorità di intervento:
Il diritto del minore a crescere in famiglia non è però un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionato dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Infatti, l'art. 5 prevede che "lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria" Purtroppo, quindi, non è stato previsto come obbligatorio il rimborso spese agli affidatari, come richiesto anche dall'ANFAA. Al riguardo va rilevato che questa disposizione è in parziale contrasto con quanto previsto dallo stesso articolo 38 che mantiene la previsione contenuta dalla legge 184/83 in base alla quale "le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche". Le disposizioni in materia di affidamento, sono riassunte nelle schede allegate.
Per Servizio sociale locale si deve intendere l'ente che gestisce gli interventi assistenziali: Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montane, Province. 1. Il Servizio sociale locale dispone l'affidamento:
Art. 330 - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Art. 333 - Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Art. 336 - I procedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. NB. - L'affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine (perché ritenuti inutili, vista la gravità della situazione della famiglia d'origine). 1. Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l'affidamento devono essere indicati:
1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore (se ancora esercenti la potestà parentale) o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
È stata prevista la collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti in questo settore per organizzare "iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare" e quindi "corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori" (art. 1, comma 3). È stato anche disposto che il servizio sociale possa avvalersi nel sostegno educativo e psicologico agli affidatari "dell'opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari" (art. 5 comma 2°).
Vedere le ultime disposizioni legislative in merito ai congedi di maternità e parentali per l'adozioe e l'affidamento nel settore NOTIZIE (norme Finanziaria 2008). Per ulteriori approfondimenti sulla legge n. 149/2001 consulta sul n. 1/2001 del Bollettino ANFAA l'articolo "La nuova legge in materia di adozione e affidamento: una legge "dalla parte degli adulti" che dimentica i diritti dei bambini". È consigliabile segnalare per iscritto ai servizi assistenziali della zona in cui abitate la vostra disponibilità all’affidamento di uno o più minori in difficoltà. |
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