Regola
L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (l’art.6, comma 3, della legge 184/83 s.m.i.).
Deroghe
Il nostro legislatore ha previsto deroghe alla regola del divario massimo di età che deve intercorrere tra adottanti e adottando (art.6, commi 5 e 6, della legge 184/83 s.m.i.), qualora:
- il Tribunale dei minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore
- il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni
- gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore
- l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi aspiranti genitori adottivi.
Scheda a cura dell’Anfaa