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Un’associazione che viene da lontano
L'Anfaa – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie – è un associazione di volontariato quotidianamente impegnata per tutelare il fondamentale diritto di tutti i minori – compresi quelli disabili o malati – a vivere in famiglia: anzitutto nella loro d'origine, e, quando questo non è possibile, secondo le situazioni in una affidataria o adottiva. Quando – nel 1962 – la nostra associazione è stata fondata, l’Adozione era un diritto degli adulti ad avere una discendenza e l’Affidamento Familiare era una possibilità sconosciuta. Grazie anche al nostro impegno, sia l’Adozione che l’Affido sono divenuti importanti strumenti per dare ai bambini, definitivamente o temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita, il riconoscimento di questo indispensabile diritto.
Sede Nazionale Via Artisti, 36 - 10124 Torino Tel 011- 8122327 - Fax 011 8122595 E-mail: segreteria@anfaa.it - www.anfaa.it Cod. Fisc. 80097780011 Ente Morale DPR n°462 del 19/3/1973 Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.R.G. 16/09/1996 n° 3608/96 d
Adozione e affidamento nelle proposte di legge della XV legislatura
di Mauro Meazza
Al Parlamento sta a cuore l’adozione: dall’inizio della nuova legislatura, risultano presentati numerosi disegni di legge (una quarantina, a contare tutti quelli che si occupano anche marginalmente del tema) che, a vario titolo, si propongono di intervenire sui meccanismi normativi che regolano attualmente adozione e affidamento familiare. E tutti, sia dalla maggioranza sia dall’opposizione, dichiarano di voler snellire e velocizzare, chiedendo spesso il varo di percorsi alternativi e affiancando regole supplementari alle procedure attuali. Sembrerebbe una buona notizia, invece non lo è. Chi si occupa stabilmente di questi temi probabilmente conosce già (grazie agli articoli apparsi su questa rivista), i punti deboli delle singole proposte. Tuttavia, poiché le Camere altro non sono – ci piaccia o no – che il riflesso di ciò che la società italiana sa e può esprimere quando vuole farsi rappresentare, è utile cercare di individuare quali siano i motivi che portano così spesso fuori strada i proponenti. Animati sicuramente dalle migliori intenzioni, e tuttavia preda in molti casi di infortuni logici o di principio che fanno dubitare della loro reale conoscenza delle situazioni. Con l’analisi che qui proponiamo di queste richieste avanzate dai parlamentari non vogliamo dire che le norme attuali non abbiano bisogno di riflessioni e di cure. Ma che molte energie rinnovatrici potrebbero essere meglio indirizzate.
Proposte e Prospettive
Tra Camera e Senato, risultano presentate trentotto proposte e disegni di legge che si occupano a vario titolo di adozioni e affidamenti, ma solo una quindicina ha un interesse davvero diretto. E in questo comunque vasto ventaglio di idee è possibile distinguere due approcci fondamentali: - l’approccio “operativo” di chi dichiara di voler modificare solo alcuni meccanismi dell’adozione e dell’affidamento, come nei casi dell’adozione aperta, della revisione dei limiti di età o dell’affidamento internazionale; - l’approccio giuridico-sociale di chi invece punta a interventi molto più strutturali, quali l’adozione per i single, le coppie omosessuali o eterosessuali conviventi. Qui l’adozione e l’affidamento finiscono per essere un banco di prova per il Codice civile: quasi che, aggredendo il problema per il varco dell’adozione, si possa poi arrivare al riconoscimento che veramente è caro ai proponenti. Quello della legittimazione normativa di situazioni ora collocate fuori dalla legge (non fuorilegge, beninteso). Va detto anche che, nel complesso delle proposte, si ritrovano in più casi idee già comparse nella legislatura precedente (come la richiesta dell’ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli, di creare sezioni specializzate nei tribunali per famiglia e minori). Questa è una prassi abituale e comprensibile: all’insediarsi delle nuove Camere, dopo le elezioni, progetti e disegni di legge vengono azzerati e i loro proponenti o i successori si incaricano di presentare nuovamente buona parte delle stesse richieste, spesso senza modifiche. Così che le assemblee abbiano modo di riesaminare quel che non si è concluso nel mandato prima. Solo due tra tutte le proposte presentate risultano formalmente avviate all’esame in commissione, ma il loro esame, a ottobre 2007, non è ancora iniziato. Il che significa che non c’è troppa preoccupazione per il varo delle nuove misure. Ma la condizione di stallo dice e non dice: da una parte, su alcuni di questi disegni di legge pesano considerazioni e prese di posizione molto delicate, poiché con esse si intende modificare profondamente non solo l’adozione ma anche la struttura sociale (come per chi vuole il riconoscimento giuridico delle convivenze, omo ed eterosessuali). E’ comprensibile che su richieste di questa portata i parlamentari prendano tempo; dall’altra parte, però, l’ormai prolungata giacenza nei cassetti delle Camere non significa affatto che esse non trovino - prima o poi, magari attraverso la riunione di più proposte simili - un canale per l’avvio della discussione. Che talvolta, accantonando le questioni più spinose, porta invece all’approvazione di particolari determinanti, come potrebbero essere proprio le innovazioni per adozione e affidamento.
Gli operativi
Nel complesso delle indicazioni di tipo operativo per la modifica della legge 184 si ritrovano molti buoni propositi, accompagnati però da gravi leggerezze. In realtà, anche chi sembra puntare solo a una manutenzione (talora molto pesante) della legge vigente e delle prassi attuali finisce per rivelare una preoccupante sottovalutazione dell’adozione. La proposta complessivamente più rilevante e compiuta di questo gruppo è quella che vede come primo firmatario l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, seguita da un nutrito gruppo di parlamentari dell’attuale opposizione (rubricata come atto camera 911): riproponendo il disegno di legge governativo della passata legislatura, il deputato di Forza Italia prevede l’eliminazione del preventivo accertamento dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi da parte dei servizi sociali, motivata con la necessità di semplificare la procedura per dare risposta “alle istanze di un numero sempre crescente di famiglie e persone che manifestano la propria disponibilità all’accoglienza”; l’estensione ai minori stranieri residenti all’estero della possibilità di adozione ex art. 44 (adozione “nei casi particolari”) della legge 184/83 e l’introduzione dell’affidamento familiare internazionale, motivata anche dalla urgenza di dare risposta alle necessità emergenti a seguito di calamità naturali. Presentano più di un’analogia con questa proposta le richieste che hanno per prima firma la senatrice Maria Burani Procaccini, di Forza Italia: una per l’affidamento familiare internazionale (atto Senato 190) e l’altra in materia di adozione aperta (atto Senato 1007). In tutte queste richieste si affiancano alla volontà semplificatrice alcuni varchi normativi e, prima ancora, concettuali che sembrano davvero non compresi dai proponenti. Nel caso dell’affidamento internazionale, si vorrebbe di fatto consentire l’aggiramento delle procedure attuali, trasformando i soggiorni in Italia in un’anticamera dell’adozione. Si partirebbe da un affidamento di un biennio, prorogabile più volte, per concludere con una dichiarazione di abbandono o anche di semi-abbandono pronunciata dall’autorità straniera e capace di trasformare l’affidamento in adozione. Ispirata anche da recenti vicende di cronaca, l’ipotesi dà – come accade purtroppo in molte di queste proposte di legge - molto più valore al diritto della coppia di avere un bambino piuttosto che alla tutela del bambino e della sua vicenda personale. E, sia detto senza polemica, sembra ridurre lo slancio degli aspiranti genitori a un atteggiamento da colonizzatori dei secoli passati. Per par condicio, va segnalata anche un’analoga richiesta a prima firma del deputato Laura Froner (Ulivo), che ugualmente immagina un affidamento internazionale da tramutare in adozione una volta verificato lo stato di abbandono o di semi-abbandono (atto Camera 1796). Unico correttivo: l’affidamento si dovrebbe rivolgere a minori di età superiore a 9 o 10 anni, in istituto o in condizioni familiari “lesive per la loro crescita”. Il che, tuttavia, conferma i due pregiudizi precedenti: accontentare la coppia, in primis, e rivolgersi agli altri Stati con una presunzione di superiorità, per quanto caritatevole possa essere. Merita poi una riflessione il concetto di semi-abbandono, che emerge in più casi e che si collega all’adozione aperta o adozione mite, sperimentata (senza seguiti, a quanto risulta) dal tribunale di Bari. In pratica, l’utilizzo dell’adozione in casi particolari per minori non dichiarati adottabili. Il percorso è stato attuato dal tribunale a partire da stati di semi-abbandono: cioè da gruppi familiari che (come specificano le proposte di legge), pur costituendo un riferimento per il figlio, sono “insufficienti e inadeguati”. Il semi abbandono sta anche alla base della proposta 1007 sull’adozione aperta, che di fatto forza i concetti di affidamento (come presente e regolato dalle leggi vigenti) fino a prefigurare una coppia di genitori supplenti, accanto a quelli d’origine che si trovano in stato di difficoltà. Un’adozione che “dovrebbe avere le caratteristiche di quella legittima, con l’eccezione del mantenimento di rapporti con la famiglia di origine”, per usare la descrizione della stessa senatrice Burani Procaccini. Con quali esiti per i bambini non è dato immaginare, anche se forse ci si vorrebbe ispirare alle famiglie allargate in costante crescita, con primi e secondi coniugi, figli di primi e secondi matrimoni, primi e secondi nonni. Legittimando, a nostro parere, un esperimento pericoloso, perché il rapporto tra un legame di coppia finito male e il successivo è cosa affatto diversa dall’essere genitori di prima e di seconda fascia. E svuota in un colpo sia l’adozione (legittimante ma condizionata) sia l’affido. In diverse proposte (come quelle che hanno per primo firmatario il deputato Francesco Proietti Cosimi di Alleanza nazionale, assistito da numerosi colleghi di partito, atti Camera 2278 e 2296) si ritrovano poi soluzioni alternative per le procedure di verifica degli aspiranti genitori adottivi, con deleghe più o meno ampie agli enti locali. I cui servizi sociali dovrebbero sostituirsi ai tribunali nel gestire le dichiarazioni di disponibilità all’adozione. Con quali risorse (finanziarie e, soprattutto, umane) non si sa. Una semplificazione che non semplifica, ma sposta i problemi da un ramo all’altro dell’amministrazione. Così come molti deputati e senatori chiedono di rendere più brevi e perentori i termini concessi attualmente per il completamento dei vari stadi della procedura (che tanto lunghi poi non sembrano, dopo la revisione intervenuta nel 2001). E chi si occupa di diritto sa bene che classificare un termine come perentorio serve a poco, se quel termine è di fatto impossibile da rispettare.
Adozione e Altro
Completamente diverso il discorso per tutto quel gruppo di proposte che si occupano di adozione e affidamento solo per dare consistenza a richieste differenti come il riconoscimento delle unioni di fatto e/o di quelle omosessuali. Si tratta per lo più di documenti della maggioranza e talora dell’ala sinistra di essa, come quella (atto Camera 1562) che ha per prima firmataria Titti de Simone e altri colleghi deputati di Rifondazione comunista o quella presentata dal collega di partito Giovanni Russo Spena al Senato (atto Senato 1225). In casi simili il discorso si fa più scivoloso e complesso. Il rifiuto dell’adozione per le unioni di fatto e le unioni omosessuali può infatti suonare come un atto di discriminazione. E l’Anfaa si oppone da sempre alle discriminazioni, come è facilmente comprensibile immaginando l’esperienza di un’associazione in cui si ritrovano genitori con figli di colore diverso o con handicap anche gravi. Qui sembra più ragionevole e proficua una lettura diversa: da una parte sta il sentire sociale riguardo alle coppie omosessuali o di fatto. Che non deve cedere alle discriminazioni, ma che forse non è ancora maturo per tradursi in legge o in modifiche al Codice civile (sia detto solo come constatazione, non come giudizio). Su un altro versante stanno i diritti dei bambini che hanno bisogno di una famiglia: il nostro legislatore fa perno su questi diritti, a differenza di quel che accade in altri Paesi. Ma non è detto che la nostra soluzione debba essere giudicata peggiore. Anzi: non c’è niente di male nel riconoscere che, sulla tutela dei bambini, le nostre norme sono migliori e danno più garanzie. E che avrebbero più bisogno di manutenzioni operative, piuttosto che di rivoluzioni culturali. La centralità dei diritti del bambino è cruciale anche se si affronta l’adozione dei single. Cui sono dedicate diverse proposte, come quelle presentate – da primi firmatari - dal senatore Roberto Manzione (Ulivo) nel ddl rubricato a Palazzo Madama con il numero 276, dal deputato Aleandro Longhi (Comunisti italiani) e dalla collega di partito Katia Belillo (atti Camera 2219 e 1491). Qui la modifica alle leggi vigenti sembra di minore portata, tanto da far apparire l’innovazione più tollerabile. Sulla questione viene citata spesso una sentenza della Corte di cassazione che ha invitato il legislatore a considerare l’eventualità di consentire l’adozione ai single (sent. 6078 del 18 marzo 2006, prima sezione civile). In effetti, la possibilità per una persona sola di adottare è prevista dalle norme in vigore: la legge italiana consente, come eccezione alla regola, l’adozione a chi non è coniugato in tre situazioni specifiche: nel caso in cui si sia uniti al minore “da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre” (articolo 44, comma 1, lettera a); nel caso in cui il minore sia affetto da handicap e sia orfano di padre e di madre (lettera c); nel caso in cui “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (lettera d). Situazioni in cui o preesiste un forte legame con l’adottante oppure vi sia una reale difficoltà o addirittura impossibilità a trovare una coppia disponibile ad adottare. L’eventualità è ammessa – come ha precisato la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 347 del 2005 – per l’adozione “in casi particolari”, con effetti limitati. Se l’adozione da parte dei single non è esclusa in toto dalla normativa, resta però un’eccezione. La sua trasformazione in percorso ordinario non convince per almeno tre motivi: • appare poco utile ai fini pratici (rimandiamo al paragrafo successivo chi obietta che con i single aumenterebbero i nuclei a disposizione per l’accoglienza dei bambini privi di genitori); • può essere strumentale a un’apertura per coppie di fatto, omosessuali o eterosessuali che siano (quindi si avrebbe una modifica strutturale ben più importante di quella dichiarata); • preoccupa perché prelude a un atteggiamento sempre più adultista dell’adozione. Quello cioè che vede la possibilità di adottare come un diritto dell’adulto e di conseguenza mette in secondo piano le aspettative (e i diritti, questi sì) del bambino.
Lo stato delle cose
Se lasciamo gli approcci di illusoria semplificazione o di riscrittura delle regole sociali che pervadono le proposte di legge, possiamo utilmente ricordarci di qualche dato incontrovertibile.
Il primo: ci sono più famiglie disposte ad adottare (già confermate dai percorsi dei servizi sociali e dei tribunali) che bambini adottabili. Dal 1995 al 2002 sono state presentate 89.079 domande di adozione nazionale, contro 13.027 pronunce. Nello stesso periodo sono state rilasciati 39.625 decreti di idoneità all’adozione internazionale, ma sono state pronunciate solo 22.851 adozioni. Per rimediare a questi divari, noti a chi si occupa della materia, la legge che nel 2001 ha rivisto le regole sulle adozioni (legge 149/2001) ha previsto la costituzione di una banca dati nazionale dei minori dichiarati adottabili e degli aspiranti genitori adottivi, da realizzare entro il dicembre di quello stesso anno. Ma che è ancora in fase di avvio.
Il secondo dato: ci sono adozioni più complesse che attendono il giusto sostegno economico dagli enti locali e dalle autonomie, perché attualmente il concorso dello Stato si ferma ai dodici anni. Ma solo una Regione ha disposto in materia (il Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003). E tutto il tema dei costi da sostenere nel corso di un’adozione non scuote granché gli animi: solo due tra le diverse proposte esaminate (quella dell’ex senatore Luigi Malabarba, atto 56, prima delle sue dimissioni, e quella del deputato Graziella Mascia di Rifondazione) si occupano di un fondo per rimborsare almeno parzialmente le spese sostenute nel corso di un’adozione internazionale.
Il terzo dato: c’è una parità di condizioni tra genitori adottivi e no che viene ancora completata a sprazzi. E’ piacevole segnalare che il disegno di legge per la finanziaria 2008 si preoccupa di proporre nuove regole per i periodi di congedo per maternità e sui congedi parentali in caso di adozione o affidamento. Per chiarire tra l’altro che il congedo di maternità (che spetta alle lavoratrici per un massimo di 5 mesi) in caso di adozioni nazionali deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre per le adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all’estero richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione (il congedo può essere fruito anche nei primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia). Può essere anche fruito dal padre se la lavoratrice rinuncia. Il disegno di legge propone anche che il congedo parentale spetti per adozioni e affidamenti, consentendone l’uso da parte dei genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. Finalmente, il legislatore prende coscienza di alcune dimenticanze normative.
Il quarto dato: il limite di età tra adottanti e adottato, già innalzato dalla revisione del 2001 e che più di una proposta vorrebbe ulteriormente elevare. Ma dalla “Relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001” predisposta dai Ministeri di Giustizia, Lavoro e Politiche sociali nell’aprile 2005 si apprende che molti Tribunali (Bologna, Caltanisetta, Catania, L’Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Salerno, Torino e Trieste) lamentano il fatto che l’innalzamento a 45 anni della differenza massima di età, ulteriormente derogabile in particolari situazioni e la conseguente aspettativa di poter adottare bambini piccoli, ha «diminuito la disponibilità delle coppie “anziane” ad adottare bambini più grandi o con particolari patologie».
Pubblichiamo due lettere aperte inviate da due figli adottivi ai Parlamentari firmatari dei progetti di legge di modifica della attuale disciplina in materia di adozione e affidamento familiare
Lettera aperta ai Parlamentari firmatari delle proposte di legge sull’adozione aperta o “mite”
Mi chiamo Claudiana Roffino e, da figlia adottiva ormai adulta vorrei esprimere la mia opinione in merito a quella che, secondo me in modo improprio in quanto non prevista dal nostro ordinamento, viene definita “adozione mite” “adozione aperta”. L’adozione legittimante rende figli a pieno titolo della famiglia adottiva, in seguito ad una dichiarazione di adottabilità fatta poiché i genitori d’origine hanno lasciato il minore privo di sostegno morale e materiale. In conseguenza di ciò ritengo che vengano giustamente interrotti i rapporti con i genitori biologici e che i genitori adottivi diventino i veri genitori del minore con il loro ruolo formativo ed affettivo. L’adozione legittimante prevede a buon titolo che i legami affettivi prevalgano su quelli di sangue. Come è stato rilevato, l’adozione dei minori va considerata una seconda nascita che non annulla la prima, ma non ne conserva alcun legame giuridico. Non si tratta di cancellare i ricordi relativi alla storia personale di questi bambini, occorre invece aiutarli – soprattutto se adottati grandicelli, a rimarginare le ferite subite, quasi sempre assai gravi. L’adozione definita “mite” o “aperta”, mantenendo i legami tra il minore e i genitori biologici svalorizzerebbe, secondo la mia opinione, l’adozione legittimante. Se il minore non si trova in stato di adottabilità, non versa in situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei suoi familiari, ma la famiglia in cui vive si trova in difficoltà e non è in grado di prendersi cura di lui, esiste l’importante istituto dell’affidamento familiare. Non ritengo giusto che la famiglia di origine debba essere espropriata del suo ruolo genitoriale anche se per poterlo svolgere ha bisogno dell’aiuto di un’altra famiglia e del supporto degli operatori e dei servizi socio-assistenziali. Il timore è che con il passaggio , dopo qualche anno di affidamento, all’adozione mite si deresponsabilizzino le istituzioni che sempre meno si impegneranno a sostenere le famiglie di origine in difficoltà e le famiglie affidatarie, e che sarà sempre minore il numero delle famiglie in difficoltà che accetteranno l’affidamento, nel timore di perdere i propri figli. L’adozione non è il portare via bambini a genitori in difficoltà, ma dare genitori a bambini che non li hanno. Una domanda angosciante è passata nella mia mente: le domande di adozione sono sempre più numerose, ma i bambini adottabili sempre di meno; non è che con l’adozione mite si vuol fare in modo di rispondere in qualche modo a queste coppie tornando ad agire nell’ottica dell’interesse dell’adulto anziché del minore? Da figlia adottiva troverei inquietante pensare che i miei genitori adottivi non sono considerati a tutti gli effetti i miei veri genitori e ancora più inquietante sapere che sono stata data in adozione, quando era sufficiente sostenere la famiglia di origine in difficoltà. Grata per l’attenzione sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Claudiana Roffino
Lettera aperta agli onorevoli
Belillo, Bafile, Cancrini, Coseni, Crapolicchio, De Angelis, De Zulueta, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Paglierini, Ferdinando Benito Pignataro, Poletti, Poretti, Sasso, Sgobio, Soffritti, Tranfaglia, Vacca e Venier firmatari della proposta di legge n° 1491 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, concernenti l’adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi” presentata il 26 luglio 2006.
Voglio esprimere la mia opinione in merito alla proposta da voi presentata che prevede che «l’adozione è consentita a singole persone o a coppie che risultano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni» e precisa inoltre che «l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottato», aggiungendo che «non è preclusa l’adozione quando il limite di età è superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore ai dieci anni». Mi chiamo Federico Milazzo e parlo per esperienza personale diretta: sono infatti un figlio adottivo, ormai adulto, felicemente sposato con una stupenda moglie, con 3 stupendi figli e un lavoro soddisfacente (sono Direttore commerciale del settore Metalmeccanico) Sono stato adottato all’età di sei anni da una coppia che aveva già 2 figli biologici, ed uno in arrivo “fatti in casa”, con cui ho subito legato. Non sono mancati per i miei genitori momenti difficili: ero un bambino che si è portato dietro per anni le conseguenze dell’abbandono, che ho patito prima di arrivare in quella che è diventata la mia vera famiglia: loro hanno saputo come prendermi: alternando fermezza e coccole sono riusciti a farmi diventare quello che sono. Perché ho voluto raccontarvi questo? Perché non capisco, anche alla luce della esperienza mia e di altri figli adottivi che ho conosciuto, perché ai bambini che, come me, si trovano in stato di abbandono, lo Stato non debba dare i genitori migliori possibili. Anzi tutto, visto l’enorme numero di domande che ci sono (15-20 per ogni bambino, adottabile), non capisco perché invece di un papà e una mamma a loro se ne vorrebbe dare uno solo: ogni piccolo deve avere la possibilità di crescere con entrambi: me ne rendo ben conto anch’io ora che sono padre: mia moglie ed io ci integriamo, ma i miei figli hanno bisogno di tutti e due. È sbagliato, secondo me, pensare anche che un bambino - solo perché è in stato di adottabilità - debba “accontentarsi” di genitori anziani, potendone avere di giovani. I figli hanno bisogno di essere seguiti finché non sono autonomi, hanno un lavoro… se a 50 anni una coppia adotta un neonato, quando questo avrà 25-30 anni i suoi genitori ne avranno 75-80: secondo voi saranno in grado di sostenerlo nel suo – sempre più difficile - inserimento nella vita o saranno loro ad avere bisogno? Non venitemi a dire poi che chiunque, basta che lo voglia, può diventare genitore adottivo: è una grande balla! Ho conosciuto figli adottivi infelici, con la vita rovinata dalla scelta sbagliata dei genitori per loro da parte dei giudici e degli operatori: non è così facile e scontato diventare mamma e papà di un bambino nato da altri … Mi risulta che, in base ai dati disponibili, ci sia anche un enorme numero di domande rispetto ai bambini adottabili provenienti da altri Paesi. Anche per loro non è quindi necessario aumentare le domande! I bambini abbandonati devono essere inseriti al più presto in famiglia, anche se non sono più piccolissimi. Devono essere cercati genitori capaci e affettuosi anche per loro, altrimenti per me e per gli altri in peggiori condizioni di me, il futuro sarebbe stato dietro la porta di un istituto. Grato per l’attenzione, sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento
Federico Milazzo
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI GENITORI
a cura di Emilia De Rienzo e Costanza Saccoccio
Il 10 ottobre 2007 è stato firmato un importante Protocollo d’intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e le Associazioni nazionali dei genitori, in base al quale «il Ministero della pubblica istruzione e le Associazioni nazionali dei genitori, nel rispetto dei propri ruoli e competenze istituzionali, si impegnano, attraverso il Fonags (Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola di cui fanno parte Age, Associazione Italiana Genitori; Agesc, Associazione genitori scuole cattoliche; Cgd, Coordinamento genitori democratici) a porre in essere congiuntamente iniziative volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di violenza, di intolleranza tra i giovani all’interno dell’istituzione scolastica». Il Ministero da un lato si è impegnato a: - «favorire la diffusione negli orari scolastici ed extrascolastici, nel rispetto dell’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche e nell’ambito della quota di flessibilità dei piani di studio inseriti nel POF ed approvati dagli Organi collegiali di competenza, di percorsi pilota per la valorizzazione delle diversità nell’ottica di una considerazione della specifica identità unica e irripetibile di ogni studente; - promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che contribuiscano alla prevenzione e comprensione del fenomeno del bullismo, compresi atti di intolleranza razziale o religiosa, di violenza omofobica e di violenza giovanile in ogni sua forma fisica e psicologica; - favorire la diffusione nel mondo della scuola dei progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e co-realizzati con le associazioni nazionali dei genitori; - favorire la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori a convegni, progetti ed eventi organizzati dalle associazioni dei genitori e degli studenti, in collaborazione con le scuole; - sostenere a livello nazionale, regionale e locale le attività promosse in attuazione del presente protocollo». Le Associazioni nazionali dei genitori, dall’altro, si sono impegnati a: - «promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti su temi che riguardano la prevenzione di tutte le forme di bullismo, compresi atti di intolleranza razziale o religiosa, di violenza omofobica e di violenza giovanile in ogni sua forma fisica e psicologica; - mettere al servizio dell’istituzione scolastica le metodologie e le competenze proprie dell’associazionismo dei genitori ; - studiare e ricercare metodologie e pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni del bullismo, della violenza e del disagio giovanile; - collaborare nell’elaborazione di progetti di formazione dei docenti sulle tematiche relative al bullismo e alla prevenzione di ogni forma di disagio giovanile; - offrire ai giovani e alle loro famiglie assistenza e informazioni relative ai fenomeni di bullismo e di violenza nelle scuole». L’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) ha dato la propria adesione e ha quindi sottoscritto il Protocollo. Queste le motivazioni. L’Anfaa ha deciso di dare la sua adesione a questo protocollo perché i figli adottivi soprattutto se adottati già grandicelli o i bambini affidati possono avere alle loro spalle una storia che in qualche modo li ha segnati e quindi il loro inserimento nella scuola va seguito con attenzione. Un bambino adottato, soprattutto se straniero, e un bambino affidato possono dover superare, più di altri, una serie di ostacoli per sentirsi inseriti all’interno della propria famiglia e in seguito all’interno del contesto più ampio di appartenenza. La sicurezza che pian piano ognuno di loro riesce a costruirsi nella famiglia adottiva o affidataria a volte può vacillare di fronte al non riconoscimento esterno dell’”altro”. A scuola il bambino si trova a dover affrontare le domande, le curiosità o le richieste degli insegnanti e dei compagni e può trovarsi in difficoltà nel dare una spiegazione della sua situazione: il genitore non è presente ed è lui che deve trovare le parole per rispondere. Avrà difficoltà a raccontarsi perché è difficile per i bambini capire che al mondo siamo tutti diversi se non è l’adulto ad insegnarglielo e se non è l’adulto a fargli comprendere che ogni diversità contiene in sé una ricchezza. Se i bambini non sono abituati a capire, ad accettare e valorizzare la diversità, nei momenti di conflitto e non solo, la stigmatizzeranno. A questi problemi si aggiunge nel bambino straniero adottato l’iniziale difficoltà nell’uso della lingua italiana. Alcuni bambini adottivi e affidati, soprattutto se hanno un passato difficile, possono inoltre incontrare difficoltà di apprendimento che molto spesso hanno la loro origine in quella che Bowlby definisce la «fatica di pensare» C’è in questi bambini la fatica di vivere il presente e di tenere a bada il passato, di inserirsi in un contesto completamente nuovo, il desiderio e il timore di allacciare legami, la paura di non essere amato e di non essere accettato dal gruppo dei suoi pari. Bisogna, quindi, che la scuola sia preparata, che sappia essere accogliente. Si parla molto nelle scuole di “fare accoglienza”, ma bisognerebbe parlare di “essere accoglienti”. Il verbo “accogliere” deriva dal latino ad-colligere che è ad un tempo “andare verso” e “un ricevere in sé”. Tenere insieme intelligenza ed affetto (l’intelligenza del cuore come la chiama Maria Zambrano o avere un cuore intelligente come diceva Flaubert) è la sfida che ogni insegnante dovrebbe continuamente aprire con se stesso. E’ l’atteggiamento di dialogo con l’altro, con quello che può venire dall’altro come esperienza sempre individuale, che deve essere valorizzato nella relazione educativa. Solo se le emozioni e i sentimenti degli allievi sono accolti e riconosciuti come aspetti strettamente legati all’esperienza e non come ostacolo o disturbo allo svolgimento del programma, il bambino può trovare la forza di sentire la propria storia, anche se a volte dolorosa, come un valore e non come un motivo di esclusione da tutti gli altri. Ogni bambino potrà trovare una spiegazione alla sua storia personale solo se capirà che la sua storia è compresa, accettata e non si sentirà aggredito da domande e commenti. Non è la domanda a essere pericolosa, ma l’aggressione e la non accettazione che si nasconde dietro la domanda. Ciò che è fondamentale, quindi, è lavorare per creare un buon clima di classe fatto di gesti, atti e comportamenti non solo di parole come prerequisito per cui ogni allievo possa star bene al di là dei suoi problemi, della sua storia, della sua situazione famigliare. Il bullismo non si affronta solo con più punizioni, ma con l’educazione. Bisogna insegnare, a nostro avviso, ai ragazzi a mettersi in ascolto. Si dovrebbe insegnare che nessuno dovrebbe mai sentirsi solo. La solitudine, dice Jung, «è sperimentata proprio come percezione dell’impossibilità di comunicare i propri vissuti e i propri più intimi pensieri». Maestri, compagni, genitori, devono imparare a costruire una rete in cui ogni bambino si senta agganciato all’altro e l’insegnante è colui che aiuta a costruire le maglie. La cosa che, infatti, chiedono tutti i bambini con più insistenza è di essere accettati proprio dai compagni. I bambini, oggi, sembrano più adulti, perché hanno i desideri dei grandi, ma in realtà sono sempre più immaturi affettivamente, sempre meno sanno decifrare le loro emozioni, sanno parlare dei loro sentimenti e delle loro paure perché sempre meno trovano spazi e situazioni in cui poterlo fare. Tra di loro non sono abituati ad ascoltarsi, a soccorrersi. Si giudicano per come vestono, per come riescono nei giochi, ma non si conoscono veramente, tutti chiusi come sono nel loro mondo. Hanno difficoltà a esprimere i propri sentimenti ad avere rapporti interpersonali. Tuttavia amano il gruppo e dal gruppo vogliono sentirsi accettati a tutti i costi, ma difficilmente da soli sanno creare un gruppo che accolga e sappia rispettare anche i più deboli. L’aggredire l’altro è normale, prenderlo in giro, insultarlo è solo uno scherzo e non si ha coscienza di far del male. Non sanno dare risposte del loro comportamento, non sanno cosa vuol dire essere responsabili. Non sanno ribellarsi all’ingiustizia. E’ compito di noi adulti far comprendere la differenza tra scherzo e offesa, tra divertimento e aggressione dell’altro, far notare che ciò che noi soffriamo è sofferenza anche nell’altro, che la sensibilità può essere diversa che qualcuno può essere più vulnerabile di un altro. Starebbe a noi parlare di sentimenti, di emozioni, ma forse anche noi abbiamo perso questi valori, forse anche noi non ne siamo più capaci. Sta a noi educarli a dare risposte, a essere responsabili dei loro comportamenti non per punirli, ma per far loro prendere coscienza di quanto ogni piccolo gesto può far del bene o del male, per renderli partecipi della vita degli altri, per aiutarli a sentirsi individui tra altri individui e non parte di un gruppo in cui comanda chi alza più la voce per farsi sentire. È un lavoro lungo, continuo, attento, un lavoro soprattutto quotidiano. Troppo spesso liquidiamo questi comportamenti con un “sono solo ragazzate” o una sospensione, due estremi che nulla hanno a che fare con il lavoro di educazione alla responsabilità e all’affettività, a conoscere come l’ha definito U. Galimberti «l’alfabeto emotivo». Troppo spesso siamo attenti a non rimanere indietro al programma e non a quello che succede intorno a noi. L’insegnante non deve percepire questo lavoro come una perdita di tempo, ma come un prerequisito perché tutti i ragazzi, non solo i figli adottivi o affidati, trovino nella scuola un luogo dove imparare serenamente e dove prendere coscienza che la cultura è legata alla vita e quindi non sentirla estranea.
Congedi di maternità e congedi parentali: nuove norme in materia di adozione e affidamento familiare
Una buona notizia: la legge finanziaria per il 2008 recentemente approvata, contiene disposizioni che estendono – finalmente – ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti in materia di congedi di maternità e di congedi parentali riconosciuti ai genitori biologici, indipendentemente dall’età dell’ingresso del minore nella famiglia. Riportiamo di seguito il testo degli articoli approvati
459. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). -1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore; -2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; -3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia; -4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità; -5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice; 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
460. L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
461. L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). -1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore;. -2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore».
462. L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). -1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento; -2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; -3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia».
463. L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
Banca dati dei minori adottabili: i tempi non sono ancora maturi!?!
I tempi non sono ancora maturi per un collaudo del sistema della Banca dati per i minori adottabili. Lo ha reso noto oggi il Dipartimento di Giustizia Minorile che ha anche specificato “ Stiamo costruendo un sistema informatico in grado di trasferire i dati dei singoli tribunali ad un database centrale.” Sono passati ben sette anni dall’approvazione della legge 149/2001 che ha istituito la Banca dati dei minori adottabili: un importante strumento che dovrebbe riuscire a mettere in relazione centinaia di minori italiani “fuori dalla famiglia” e altrettante famiglie idonee all’adozione. In base alla legge 149 la Banca dati dovrà raccogliere i dati anagrafici del minore, le condizioni di salute e della famiglia d’origine, l’attuale sistemazione e i provvedimenti del giudice. Inoltre indicherà le coppie dichiarate idonee all’adozione, i loro dati anagrafici, le motivazioni che le hanno spinte a seguire il percorso dell’accoglienza e i precedenti eventuali casi d’adozione o affido. L’accesso alle informazioni sarà riservato ai Tribunali per i minorenni, ai magistrati minorili, al personale previa autorizzazione del Capo dell’ufficio. Di fatto con la Banca dati si dovrebbero accelerare le pratiche dell’adozione, tuttavia non è ancora noto quando tale importante strumento sarà operativo. Il 10 ottobre 2001, a sei mesi dall’entrata in vigore della legge 149, la Banca dati sarebbe dovuta essere operativa (art 40, comma 1), ma ciò non è avvenuto. E così nel 2004 è stato emanato un decreto per regolarne le modalità di funzionamento. Al 31 dicembre 2006, come previsto dalla legge 149, si è realizzata la chiusura degli istituti, nessuna novità è arrivata però sull’attuazione della Banca dati. Per tentare di sbloccare l’impasse, il Capo del Dipartimento di Giustizia Minorile Melita Cavallo ha posto un ultimatum per rendere operativa la Banca: giugno 2007. Data che è nuovamente slittata al primo ottobre dello stesso anno con l’obiettivo di terminare il collaudo del sistema, passare ad una sperimentazione in tre Tribunali entro la fine del 2007 ed entrare a pieno regime nella primavera del 2008. E così ad oggi la Banca dati è rimasta un obiettivo scritto solo sulla carta. Chissà quanti minori fuori famiglia avrebbero potuto essere facilitati a trovare una famiglia disposta ad accoglierli con la Banca dati nell’arco di questi sette anni. E invece ancora nulla di fatto.
Tratto da notiziario UICEMP n. 163
Pubblichiamo la lettera inviata da una nostra socia, seguita da un sollecito, al Presidente della Provincia di Milano e la incredibile risposta.
Egr. Sig. Penati,
mi chiamo Susanna Parmeggiani e abito a Milano. Ho ricevuto a casa il giornale “Q5, quarantacinque giorni per la città metropolitana” e Le faccio i complimenti per l’idea di un nuovo giornale che dia nuove informazioni sulla nostra provincia: fa sempre piacere sapere qualcosa in più e di nuovo!!! Mi rammarica, purtroppo, constatare che nell’articolo a pagina tre “Vuoi un cane? Adottane uno scampato alla vivisezione”, si usino ancora parole come “adozione” e “affido” in riferimento agli animali. Non mi fraintenda, anch’io amo gli animali e sono contraria alla vivisezione (ho avuto cani da più di vent’anni), ma... ahimè, sono anche una mamma adottiva e quando sento usare questi termini in modo “inappropriato”, mi altero un pochino. Io penso che il dizionario della lingua italiana sia ricco di vocaboli che abbiano un significato simile, lasciando stare le parole “adozione” e “affido”, tanto più che conosco l’impegno costante della Provincia di Milano (come di altri enti) per promuovere convegni, incontri, dibattiti, ecc. che riguardino il tema dell’adozione e dell’affido familiare. RingraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti
Susanna Parmeggiani
Gentile signora Parmeggiani,
la ringrazio innanzitutto per i complimenti per il nuovo giornale e mi dispiace se ha ritenuto offensivo che non le rispondessi con abbastanza sollecitudine, ma forse non sa che a questo indirizzo di posta arrivano centinaia di messaggi a cui viene risposto in base al tempo che ho a disposizione, senza tralasciare il lavoro amministrativo che mi compete ogni giorno, e in base all´urgenza del messaggio. Mi dolgo anche per il fatto che abbia ritenuto offensivo l´uso da parte dei giornalisti che scrivono su Q5 dei termini “adozione” o “affido”, ma le assicuro che da parte loro non c´era nessuna intenzione di offendere chi, come lei, è una madre adottiva. Ancor più, come lei mi ricorda, quando l´amministrazione provinciale porta avanti un impegno costante per sensibilizzare le persone su un tema importante come l´adozione o l´affido familiare. D´altra parte il linguaggio giornalistico soggiace a certe regole, necessarie per rendere l’articolo scritto comprensibile ai più, e i sinonimi di adozione nella lingua italiana sono “adottamento” o “arrogazione”, e credo che anche lei converrà con me che tali termini non sono utilizzabili in un giornale che vuole parlare a tutti. Senza contare che ormai è di utilizzo comune nel linguaggio il termine adozione riferito agli animali abbandonati. Tutto questo però non sminuisce né sottovaluta l´assunzione di responsabilità di un padre o una madre adottivi che portano avanti con costanza, impegno e certamente tanto amore il loro lavoro genitoriale, che, a volte, può anche richiedere uno sforzo maggiore di comprensione e intelligenza. Proprio per questo, e per la comprensione e l´intelligenza che attribuisco alle persone che come lei hanno fatto una scelta così altruista e di grande valore, che mi auguro possa concordare con me che la leggerezza di poter parlare di “adottare un cane” non offenda alcuno, ma si riferisca solo ad un bel gesto fatto per salvare un animale, che nessuno, mai, mi creda, vuole paragonare a quello compiuto da genitori adottivi o affidatari. Spero con questo di averle spiegato le ragioni dell´utilizzo di quel termine e nello stesso tempo di non averla “alterata” ulteriormente. Facendole i migliori auguri, la saluto cordialmente,
Filippo Penati
Mi racconto in breve…..
E’ difficile raccontare la propria esperienza cercando di non cadere nei dettagli e nelle emozioni. Tutto è iniziato anni fa quando, dopo circa un anno e mezzo di felice matrimonio, abbiamo cercato di ampliare la nostra famiglia. Dopo mesi di vari tentativi abbiamo deciso di effettuare i primi esami di controllo, da cui è risultato che non c’era nessun impedimento. Passato, però, ancora un po’ di tempo, dopo tentativi di inseminazione e fecondazione con esito negativo, siamo giunti ad un punto morto. Eravamo esausti sia fisicamente che psicologicamente. Intanto erano già passati quattro anni… ci sembrava di aver perso del tempo prezioso… ma non eravamo ancora pronti all’adozione, anche se cominciavamo a parlarne tra di noi. Così decidemmo di prenderci una pausa di riflessione. In questo periodo abbiamo conosciuto una coppia, che aveva appena adottato un bel bambino russo, e che ci ha consigliato di partecipare un corso di preparazione all’adozione organizzato dall’Anfaa. Questo corso è stato molto chiaro, sincero, coinvolgente e soprattutto ben organizzato…ci sembrava di essere in una grande famiglia e di conoscerci da una vita, mentre era la prima volta che ci incontravamo… Quegli incontri ci sono stati molto utili, ci hanno invitato a leggere dei libri sull’adozione e riflettere sul percorso adottivo. Quindi abbiamo deciso di accantonare definitivamente il pensiero di diventare genitori biologici e, per prepararci meglio all’emozionante esperienza genitoriale adottiva, abbiamo contattato delle coppie che già avevano vissuto quell’esperienza. I “genitori” dell’Anfaa si sono dimostrati sempre disponibili a chiarire i nostri dubbi e a confortarci nei momenti difficili, quando la meta ci sembrava ancora lontana ed irraggiungibile. Quando finalmente ci siamo sentiti pronti abbiamo presentato al Tribunale dei Minorenni la nostra disponibilità all’adozione sia nazionale che internazionale. Ripensando alla nostra esperienza, possiamo dire che ora il tutto ci sembra essere stato veloce, ma, credete, una volta dentro il tempo sembra non passare mai… Gli operatori hanno lavorato molto bene, rispettando anche i tempi stabiliti dalla legge. Dopo circa due settimane dalla consegna del questionario al T.M. (inizio 2005) siamo stati convocati dai Carabinieri e, successivamente, dall’Azienda Sanitaria Locale, per fissare il colloquio con l’assistente sociale e la psicologa. Queste persone ci sono sembrate competenti e disponibili, hanno cercato di farci sentire a nostro agio, ci hanno fatto parlare della nostra storia e, invitandoci ad affrontare alcuni argomenti, ci hanno aiutato a riflettere sulla nostra disponibilità e anche a meditare certe nostre scelte…L’adozione è un lungo cammino… e questo cammino serve per maturare … ed essere pronti all’arrivo di nostro figlio! Dopo circa sei incontri, siamo stati convocati per la lettura della nostra relazione. In quel momento ci siamo resi conto che quelle persone, a noi sconosciute fino a poco tempo prima, avevano veramente capito chi eravamo, sembrava ci conoscessero da una vita. Ci sentiamo di spendere due parole su questo argomento: non bisogna temere i colloqui, perché sono quelli che poi aiuteranno il giudice a capire chi siamo veramente! Noi dobbiamo essere sinceri, chiari e rispondere con pazienza a qualunque domanda, anche a quelle che ci sembrano più strane ed intime, poiché le nostre risposte aiuteranno gli operatori a svolgere correttamente il loro lavoro. In attesa di essere convocati dal Tribunale, abbiamo iniziato a contattare diversi Enti autorizzati all’adozione internazionale, cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per poter fare una scelta consapevole. Quando finalmente abbiamo avuto la bella notizia della nostra idoneità, abbiamo subito contattato l’Ente prescelto e ci siamo messi in attesa, mentre anche l’adozione “nazionale” procedeva nel suo lungo cammino. Preparati tutti i documenti richiestici, è stato duro riprendere la vita quotidiana… il lavoro … gli amici … i parenti … ma questa attesa è stata importante perché ci siamo preparati per il tanto sospirato incontro con nostro figlio! Abbiamo partecipato agli incontri dell’Anfaa, dove abbiamo potuto condividere la nostra esperienza con altre coppie in attesa di adozione. Dopo circa otto mesi il Tribunale ci ha chiamati: all’incontro erano presenti un giudice, un’assistente sociale e il tutore del bambino. Il colloquio è servito ad aggiornare il nostro fascicolo, anche perché nel frattempo ci eravamo dati disponibile ad accogliere una coppia di fratellini/sorelline in età prescolare. Ci siamo lasciati così senza nessuna certezza, perciò abbiamo chiamato Giuliana dell’Anfaa che, avendo vissuto la nostra stessa esperienza, ci ha aiutati a capire … e confortati quando non siamo più stati contattati. Dopo questa delusione abbiamo cercato di vedere la cosa in modo positivo … cioè che la nostra disponibilità era stata tenuta in considerazione e che sicuramente non era ancora giunto il nostro momento! Dopo circa tre mesi un nuovo colloquio presso il Tribunale … ma questa volta sentivamo che c’era qualche cosa di diverso. Infatti il giorno seguente ci è stata annunciata una visita domiciliare. Inutile negare la nostra commozione e la speranza che ci hanno tenuti svegli tutta la notte. Successivamente il giudice ci ha chiesto un nuovo incontro e in questa occasione finalmente abbiamo avuto la bella notizia: “C’è un bel bambino che vi aspetta!!!” Eravamo come paralizzati … avevamo perso l’uso della parola … L’emozione era troppo forte! “Allora non volete sapere quanto tempo ha?” “Noi di risposta “Eh sì, quanti anni ha?” “Non avete capito , ho detto quanto tempo ha! … 18 giorni! Non è stato riconosciuto alla nascita!” Ci è stato quindi chiesto di rinunciare all’adozione internazionale e ci è stato proposto di conoscere subito il bambino: siamo andati in ospedale dove abbiamo, per la prima volta, abbracciato il nostro bambino, lo abbiamo riempito di baci e gli abbiamo fatto assaggiare le nostre lacrime di gioia. E’ stato il momento più bello e significativo della nostra vita. Diventare mamma e papà: che grandiosa esperienza!! Arrivati a casa, c’era tutto da organizzare… avvisare i nonni … gli zii… è stata una grande emozione; abbiamo anche dovuto chiedere aiuto ad amici e parenti per procurarci tutto il necessario per il neonato che tra poco sarebbe arrivato a casa nostra. Il giorno seguente sarebbe stato quello più importante … il viaggio di ritorno a casa in …tre.. tutti insieme! Ora che la nostra esperienza si è conclusa positivamente, desideriamo ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino perché ci hanno aiutato a maturare e a riflettere sulla nostra scelta. Un ringraziamento particolare va all’assistente sociale e alla psicologa che ancora ci aiutano e ci accompagnano in questa grande avventura di essere genitori … A tutti coloro che sono in attesa e in particolare modo a chi è all’inizio del percorso adottivo, auguriamo la gioia e la felicità di quel figlio che sta aspettando proprio loro. Un bacio a tutti
Roberta e Alberto
CONCLUSIONI DELLA RICERCA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DA PARTE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI DEI COMPITI INERENTI
LE DICHIARAZIONI DI ADOTTABILITÀ
Considerazioni iniziali
La legge n. 149/2001, con cui è stata modificata la legge n. 184/1983, ha attribuito ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni importanti funzioni in merito alla verifica degli elenchi dei minori ricoverati negli istituti e nelle comunità, alla vigilanza sugli stessi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie nelle strutture suddette, nonché all’apertura del procedimento diretto all’accertamento dell’eventuale stato di adottabilità dei minori (1). In considerazione del superamento dei ricovero in istituto dei minori entro il 31 dicembre 2006, l’Anfaa nel febbraio 2005 ha deciso di svolgere – d’intesa con la rivista Prospettive assistenziali – una ricerca in merito all’applicazione da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni delle competenze suddette (2). Ha quindi inviato a tutte le suddette Procure un questionario per raccogliere informazioni al riguardo (3). Numerosi sono stati nei mesi scorsi i solleciti sia scritti che telefonici per ottenere i dati richiesti. Le Procure che hanno risposto sono state quelle di Cagliari, Campobasso, Lecce, Milano, Potenza, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Torino, Trento e Venezia. Diverse Procure (Brescia, Bolzano, Firenze, Salerno, ecc.) hanno invece motivato la mancata risposta con la carenza di personale. Ad esempio, il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Firenze, Aldo Nesticò, ha scritto che «l’assoluta inadeguatezza dei programmi informatici non permette la rilevazione delle statistiche richieste» ed ha aggiunto che «l’attuale situazione di emergenza dell’ufficio, dovuta a grave carenza di magistrati e a modifiche normative di grande impatto (legge sull’indulto, riforma delle spese di giustizia, imminente riforma della dirigenza amministrativa, rinnovo degli inventari, ecc.) rendono impossibile una ricerca dei dati anche per mezzo di una consultazione “manuale” dei semplici registri cartacei (che sono stati comunque aboliti circa due anni)». Ecco, in breve, una sintesi di quanto è emerso dalla rilevazione curata dal dottor Marco Ventre.
Le visite semestrali e quelle straordinarie. Esistenza di protocolli d’intesa o intese
Le visite vengono di solito effettuate personalmente dal magistrato competente per territorio ove gli istituti sono collocati, poiché l’organizzazione interna delle Procure prevede, di regola, una suddivisione del distretto in tanti comparti quanti sono i Sostituti Procuratori (4). Sull’esito dell’ispezione viene redatto dal Sostituto Procuratore un verbale depositato in ufficio e trasmesso in visione al Procuratore. Le visite non solo vengono effettuate con l’ausilio di agenti della Polizia giudiziaria che si occupano dei minori, ma in casi di necessità i magistrati possono delegare agli stessi tutti gli adempimenti di cui sopra. In questo modo procedono le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Taranto e di Potenza. Dalla documentazione prodotta dalle Procure non risulta l’esistenza di protocolli d’intesa o di accordi con altre istituzioni (ad esempio con gli enti locali) per l’effettuazione delle visite semestrali e straordinarie. Fra le difficoltà segnalate, c’è anche quella di non aver avuto dalle Regioni un elenco aggiornato delle varie strutture (5). Ricordiamo che solo il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto hanno avviato un’anagrafe dei minori presenti nelle strutture residenziali. La Procura del Piemonte e Valle d’Aosta ha collaborato alla realizzazione della ricerca della Regione Piemonte “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” (6), cui sono poi seguiti invii a tutte le strutture del territorio di schede da compilare ed inoltrare ogni sei mesi alla Procura. Su richiesta della Procura di Venezia, la Regione Veneto, con nota dell’11 febbraio 2002 dell’Assessore alle Politiche sociali, ha assicurato alla stessa Procura «collaborazione informativa ed operativa in merito alla verifica dei minori ospiti nelle strutture tutelari nella Regione, utilizzando l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, banca dati minori e centri di servizio. Così i direttori ed i responsabili degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare operanti nel Veneto sono stati invitati a trasmettere ogni sei mesi l’elenco dei minori presenti nelle strutture al Procuratore della Repubblica per i minorenni del Veneto presso l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza sito in Bassano del Grappa, utilizzando un apposito modello poi archiviato in Procura. L’Osservatorio, a sua volta autonomamente, elabora in via informatica i dati individuali relativi ad ogni minore ospite delle strutture di accoglienza e li archivia in una banca dati accessibile dalla Procura per le iniziative processuali di sua competenza».
Esame degli elenchi semestrali dei minori ricoverati
Gli elenchi semestrali dei minori inseriti negli istituti e nelle comunità di tipo familiare vengono esaminati personalmente dal Procuratore e dai Sostituti secondo la ripartizione interna dei compiti. Normalmente all’esame degli elenchi si accompagna anche quello dei fascicoli di volontaria giurisdizione pendenti davanti al Tribunale per i minorenni al fine di una conoscenza più completa delle condizioni familiari ed esistenziali dei minori. L’Autorità giudiziaria di regola chiede alla direzione degli istituti e delle comunità di essere informata, ad ogni invio semestrale delle relazioni, sulla frequenza degli incontri fra il minore ed i genitori, sugli eventuali rientri periodici a casa, sulle condizioni psicologiche del minore, sul rendimento scolastico. Ulteriori riscontri sugli elenchi stessi nel corso dell’anno sono effettuati laddove sopraggiungano segnalazioni (da servizi sociali, forze dell’ordine, famiglie, associazioni, ecc.) che suggeriscano l’opportunità di ispezioni straordinarie. Nel controllo sulla puntualità e regolarità dell’invio degli elenchi da parte degli istituti e delle comunità presenti, e nella relativa ricezione, il Procuratore e i Sostituti sono coadiuvati dal personale della Cancelleria civile dell’ufficio.
I minori presenti nelle strutture residenziali e l’eventuale divisione degli stessi per fasce d’età
I dati relativi ai minori ricoverati non sono stati elaborati in quanto sono stati trasmessi dai Procuratori all’Anfaa in tempi diversi e sono pertanto disomogenei.
I minori ricoverati e segnalati dalla Procura al Tribunale per i minorenni per l’apertura del procedimento di adottabilità
Per quanto riguarda i minori ricoverati che vengono segnalati dalle Procure per l’apertura del procedimento di adottabilità, i numeri sono molto ridotti. Infatti la Procura di Taranto afferma che sono stati proposti nel corso del 2004 ricorsi per l’apertura del procedimento diretto all’accertamento dello stato di adottabilità di 9 minori; quella di Reggio Calabria solo di due minori, quella di Lecce di 5 minori, così come a Cagliari. Altre Procure (Campobasso, Reggio Calabria e Potenza) non hanno segnalato alcun minore per l’apertura del procedimento di adottabilità. Si discosta dai dati di cui sopra la Procura di Palermo, che segnala 297 richieste di apertura del procedimento inoltrate nell’anno 2004.
I minori dichiarati adottabili ancora ricoverati
Il numero dei minori dichiarati adottabili ancora presenti nelle strutture di accoglienza è limitato: la Procura di Lecce ne segnala 10 (7), Cagliari 6, Taranto 6, Reggio Calabria solo 2, a Campobasso, a Palermo, a Potenza nessun minore (8) risulta ancora ricoverato. Milano ne segnala ben 20, a fronte dei 165 dichiarati adottabili (9). Occorre, però, escludere da tale elenco i transiti brevi presso i centri di pronta accoglienza dei neonati non riconosciuti alla nascita, che vengono rapidamente inseriti nella loro futura famiglia adottiva.
Notizie circa i procedimenti avviati ex art. 70 della legge 184/1983
Dalla documentazione inviata dalle Procure non risulta che negli ultimi anni sia stata esercitata azione penale per il reato di cui all’art. 70 della legge 184/1983. L’articolo di cui sopra sanziona penalmente (ai sensi dell’articolo 328 del codice penale) il comportamento dei pubblici ufficiali, degli incaricati di un pubblico servizio che omettano di riferire alla Procura sulle condizioni di ogni minore in condizione di abbandono, non trasmettono semestralmente l’elenco dei minori ricoverati ed assistiti ovvero forniscano informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi (10).
Il superamento del ricovero in istituto
Per quanto riguarda le problematiche relative al superamento del ricovero dei minori in istituto, alla data del 31 dicembre 2006 alcune Procure, nel corso delle visite ispettive, hanno sensibilizzato i responsabili degli istituti in ordine alla previsione di cui all’art. 2 della legge 149/2001 segnalando la vigente normativa relativa ai minori che non possono vivere nella loro famiglia d’origine e che non sono adottabili, che prevede l’affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, l’inserimento in una comunità di tipo familiare con figure di riferimento che svolgano la funzione genitoriale. Circa il superamento degli istituti, il sostituto Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. Finetti, ha osservato che «non sembra sia sufficiente e confacente allo spirito della legge operare una ristrutturazione interna degli alloggi in gruppo-appartamento se non vengono inserite nell’organigramma della comunità figure genitoriali tali che riproducano la stessa organizzazione di una famiglia». A dire, però, della Procura di Reggio Calabria «nessuna apocalisse è prevedibile all’indomani del 31 dicembre 2006, in quanto si dice che non esistono in pratica minori abbandonati in istituti, ma solo minori in difficoltà per i quali va promosso e non imposto l’istituto dell’affidamento familiare ove non sia possibile un adeguato sostegno alla famiglia di origine». Pertanto è fondato «il rischio che il mutamento delle strutture sia esclusivamente nominale e formale e non in grado di modificare una cultura, ancora attuale, che non riconosce le profonde esigenze di un minore in difficoltà», come rilevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano dott. Ingrascì. Il vero scandalo, che emerge dagli elaborati delle Procure e dai vari colloqui che il ricercatore Marco Ventre ha avuto anche telefonicamente con gli stessi Procuratori, è l’assoluta carenza delle risorse erogate non solo al settore della giustizia, ma anche quelle destinate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali per la realizzazione degli interventi alternativi al ricovero in istituto dei minori (11).
Un appello conclusivo
Il quadro che emerge da questa rilevazione è decisamente preoccupante e c’è il rischio reale che continuino ad essere disattese da molte Procure le competenze loro attribuite, dalla cui attuazione dipende il futuro delle migliaia di minori ancora ricoverati ai quali viene negato il diritto a crescere in una famiglia. È sconfortante anche la mancanza di dati ufficiali. Nella lettera inviata il 19 dicembre 2006 al Ministro della giustizia Clemente Mastella, l’Anfaa ha segnalato che nel volume “Ogni bambino ha diritto ad una famiglia. Lo stato di attuazione della legge n. 149/2001” (12), realizzato dall’Istituto degli Innocenti in collaborazione con il Ministero della giustizia nonché quello del lavoro e delle politiche sociali, si legge nella premessa, a firma degli allora Ministri Roberto Castelli e Roberto Maroni, quanto segue: «Nessuna informazione è pervenuta dai Tribunali per i minorenni sulle nuove funzioni di vigilanza affidate al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; informazione che nell’economia della relazione avrebbe giocato un ruolo di non poco conto, dal momento che al Procuratore è attribuita una funzione d’effettiva garanzia dei diritti del bambino e dell’adolescente a crescere in una famiglia. Infatti, il comma 2 dell’articolo 9 dispone che gli istituti di assistenza pubblica o privati e le comunità di tipo familiare debbano trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede, l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione anche dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche, in modo che egli possa chiedere al Tribunale per i minorenni di dichiarare l’adottabilità dei minori che risultino in stato di abbandono». Ci chiediamo perché debbano sempre essere i bambini a subire le conseguenze delle carenze delle istituzioni! È evidente che diventano indispensabili un forte impegno, adeguati finanziamenti e personale qualificato da parte del Ministero della giustizia per mettere in grado le Procure di operare.
Risposta a Minorigiustizia
Riportiamo il testo della lettera inviata in data 16 marzo 2006 da Donata Nova Micucci, Presidente dell’Anfaa, al Direttore della rivista Minorigiustizia, chiedendone la pubblicazione.
In merito a quanto pubblicato nell’articolo “A proposito di adozione mite” sul n. 2/2006 di Minorigiustizia preciso quanto segue:
1) Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, nell’articolo “L’adozione mite due anni dopo” (Minorigiustizia n. 3/2005) ha presentato l’adozione mite come «prassi giudiziaria autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura», sostenendo che «la sperimentazione» dell’adozione mite ha «ottenuto il benestare del Consiglio superiore della magistratura». In verità, invece, il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Donatella Ferrante, ha comunicato all’Anfaa il 23 maggio 2006 che il Csm «non ha autorizzato la prassi giudiziaria per l’“adozione mite” presso il Tribunale per i minorenni di Bari, essendosi limitato a prendere atto della nota in data 6 maggio 2003 del Presidente di quel Tribunale con la quale veniva comunicato che era stata istituita l’“adozione mite”, trattandosi, peraltro, di attività giurisdizionale e di interpretazione di norme giuridiche su cui il Csm non ha alcuna competenza». Con questa deliberazione il Csm ha quindi smentito quanto affermato da Franco Occhiogrosso. 2) Di fronte all’evidenza dei fatti, nel sopraccitato articolo di Minorigiustizia “A proposito di adozione mite”, la redazione ha tentato di rimediare alle (false) affermazioni del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, sostenendo che «il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari con nota 6 maggio 2003 informa il Consiglio superiore della magistratura, perché ne prenda atto, anche per la conseguente variazione tabellare, della istituzione del servizio dell’adozione mite». 3) Devo inoltre rilevare che l’affermazione di Franco Occhiogrosso riguardante la inesistente autorizzazione del CSM è stata, nel corso degli ultimi anni, ripresa in particolare: • nel “Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento” della Commissione parlamentare per l’infanzia, in cui si afferma che «la sperimentazione è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura» (cfr. “Indagini conoscitive e documentazioni legislative”, n. 18, Atti parlamentari, XIV legislatura, pag. 292). • nella relazione introduttiva della proposta di legge n. 5724 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta e di adozione mite”, presentata il 16 marzo 2005 dall’on. Bolognesi ed altri alla Camera dei Deputati, dove si sostiene che «la sperimentazione citata è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»; • nel volume L’eccezionale quotidiano, rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, pubblicato nel 2006 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (alla cui stesura lo stesso Occhiogrosso ha collaborato), in cui si ricorda che «è in corso una sperimentazione dell’adozione “mite”, autorizzata dal Csm presso il Tribunale per i minorenni di Bari» (pag. 89). Per la cronaca l’Anfaa già il 17 novembre 2004 aveva richiesto al Csm di avere copia del provvedimento con cui aveva autorizzato la sperimentazione dell’adozione “mite” del Tribunale per i minorenni di Bari, ma solo il 27 maggio 2005, dopo numerosi solleciti, ha ricevuto copia degli atti e, presane visione, ha scritto nuovamente il 7 ottobre 2005 al Csm. Ricevuta la sopra citata risposta il 23 maggio 2006, l’Anfaa, lungi dall’avere una concezione autoritaria e gerarchica della giurisdizione che le si imputa nell’articolo, ha scritto ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni, ai Procuratori della Repubblica presso gli stessi Tribunali per i minorenni, ai Presidenti delle Sezioni per i minorenni presso le Corti di appello e ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di appello, per segnalare loro quanto precisato dal Csm e per smentire le ripetute affermazioni dello stesso presidente Franco Occhiogrosso in merito alla mai concessa “autorizzazione” del Csm. Nonostante la puntualizzazione del Csm, nel “Protocollo d’intesa per il percorso dell’adozione mite tra il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica per i minorenni di Bari, Comune e Provincia di Bari, aperto alla sottoscrizione da parte degli altri Enti locali territoriali”, riportato nella Rivista di diritto minorile, n. 2/2006, e sottoscritto il 14 giugno 2006 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, dr. Giacinto De Marco, si fa ancora riferimento all’«autorizzazione alla sperimentazione dell’adozione “mite” presso il Tribunale per i minorenni di Bari di cui alla nota n. P13713/03 del 4/7/2003 del Csm». È evidente anche in questo caso l’intento di voler continuare a presentare la “presa d’atto” del Csm in termini ben diversi da quelli reali. Concludendo, non ritengo ci sia stata nessuna “caduta di stile” da parte dell’Anfaa e mia in quanto i nostri interventi in merito all’adozione mite sono stati dettati dalla necessità di contrastare una procedura a nostro avviso contraria agli interessi dei bambini. Infatti, l’adozione “mite” continua ad essere disposta dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di minori che non sono stati preventivamente dichiarati adottabili e che sono sottratti alle loro famiglie in difficoltà senza i necessari accertamenti previsti per l’adozione dalla stessa legge n. 184/1983. L’applicazione dell’art. 44, lettera d) è stata prevista dal legislatore unicamente come forma residuale, per quei limitati casi in cui non sia stato possibile l’affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile. Addirittura il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, nell’articolo “L’affido-infinito e l’adozione mite” in Vita, del 16 settembre 2005, ha dichiarato che le adozioni miti vengono pronunciate «quando la famiglia d’origine, pur essendo incapace di rispondere alle esigenze educative del proprio figlio, non lo ha del tutto abbandonato e, anzi, mantiene con lui un rapporto affettivo significativo», il che significa, secondo l’Anfaa, sottrazione illegittima di minori ai loro congiunti in difficoltà. Se il minore non si trova in stato di adottabilità, non è certamente corretto ricorrere ad adozioni più o meno miti, soprattutto allo scopo di tutelare i diritti della famiglia di origine, che non deve essere espropriata del suo ruolo genitoriale, anche se per svolgerlo deve contare sull’aiuto di una famiglia affidataria e sul sostegno degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari. La tutela del minore, della sua famiglia d’origine e degli affidatari, da parte delle istituzioni, è peraltro prevista dalla normativa attualmente in vigore che, pur considerando l’affidamento familiare un servizio assistenziale tendenzialmente temporaneo, non esclude la possibilità di affidamenti a lungo termine. Ritengo infine che i giudici minorili “professionali ed onorari” debbano applicare, nell’interesse preminente dei minori, la normativa vigente, senza forzarne l’interpretazione.
CIRCOLARE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO SUGLI AFFIDAMENTI
A seguito della lettera inviata dall’Anfaa al Tribunale per i minorenni di Torino e pubblicata su Prospettive assistenziali n.154/2006, il Presidente Cesare Castellani ha inviato agli Assessori alle Politiche sociali delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e all’Assessore alla famiglia e ai Servizi sociali del Comune di Torino la circolare allegata. L’Anfaa si è rivolta al Tribunale per i minorenni per rappresentare alcune difficoltà nell’organizzazione e gestione degli affidamenti familiari realizzati a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile. In particolare viene segnalato che: 1) nel volume La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte, stampato e diffuso dalla Regione, viene spiegato (paragrafo 5.3 a pagina 34) che l’affidamento familiare disposto dal Tribunale per i minorenni non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi (richiamandosi l’art. 4, comma 4° della legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001), affermazione ritenuta dalla citata Associazione troppo perentoria, in quanto nella pubblicazione non viene ricordato che la misura, scaduto il termine, può essere, in presenza di determinate condizioni, prorogata; 2) al termine del periodo di affidamento familiare troppo poco viene fatto per assicurare che il minore, rientrato nel nucleo di origine o, comunque, collocato in altro contesto, possa comunque mantenere rapporti con gli ex affidatari, che potrebbero risultare, invece, molto importanti per il suo benessere in forza dei legami affettivi stabiliti con i componenti della famiglia; 3) alle famiglie affidatarie non viene notificata o comunicata copia del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni dispone l’affidamento, sicché tali persone, pur impegnandosi con dedizione all’accoglienza ed educazione del minore, non sono informate sui loro diritti e prerogative, né sulla durata dell’affidamento. Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire, all’esito di un confronto tra i magistrati del Tribunale, alcune indicazioni sui punti sopra indicati: 1) in effetti pare utile ricordare ai Servizi sociali della Regione, affinché i cittadini interessati all’esperienza dell’affidamento familiare siano informati in modo il più possibile completo che, fermo restando l’impegno per il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia di origine del minore che hanno reso necessaria la misura di cui trattasi, allo scopo di favorire il rientro del figlio minore, l’affidamento familiare, come stabilito dall’articolo 4, commi 5° e 6° legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, dopo il periodo iniziale sopra indicato, nei casi in le difficoltà della famiglia di origine non siano venute meno. Infatti, in queste situazioni, il Tribunale può adottare «ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore», tra i quali rientra certamente l’affidamento familiare; 2) il Tribunale si impegna, con i propri provvedimenti, a prendere posizione, qualora ciò corrisponda all’interesse del minore, in merito ai rapporti tra i minori stessi e l’ex famiglia affidataria. A tal fine, tuttavia, appare necessario che i Servizi locali forniscano al Giudice delegato le opportune informazioni (sul piano sociale e psicologico), possibilmente con congruo anticipo rispetto al momento conclusivo dell’affidamento familiare; 3) il decreto che dispone l’affidamento familiare di un minore ai sensi dell’art. 4 legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001 non può essere notificato (salvo eccezioni in casi del tutto particolari) alle persone degli affidatari, in quanto non si tratta di “parti”, in senso tecnico, del procedimento di limitazione della potestà. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza del ruolo che la famiglia affidataria esplica e per favorire l’attuazione della misura in condizioni di miglior chiarezza e serenità, il Tribunale per i minorenni ritiene di segnalare alla Regione e agli Enti gestori l’opportunità che, al momento dell’avvio dell’affidamento, sia consegnato a ogni famiglia affidataria un documento che, sintetizzando il dispositivo del provvedimento giudiziario, fornisca le informazioni più importanti circa l’affidamento disposto (prevedibile durata, diritti della famiglia di origine, misure psico-sociali a sostegno del minore).
RIFLESSIONI E PROPOSTE PER INIZIATIVE SUI TEMI DA APPROFONDIRE NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
Si è notevolmente intensificata a livello nazionale e locale l’attività dell’Anfaa sui temi della scuola, su cui si è costituito anche un gruppo di lavoro specifico, cui collabora anche Emilia De Rienzo, autrice del libro Stare bene insieme a scuola si può? Riportiamo le riflessioni elaborate dalla stessa Emilia De Rienzo dopo l’ultima riunione del gruppo.
Premessa
Proprio perché la scuola è così importante, oggi più che mai è necessario che la riflessione su di essa sia più collettiva, che si sentano coinvolti gli insegnanti, i genitori, ma anche gli operatori del territorio e gli amministratori locali. È importante che la riflessione parta dal basso, dalle realtà concrete di vita, che ci si interroghi su dove la scuola sta andando e su quali finalità si pone. Bisogna affiancare la scuola, offrirle risorse e mezzi, saperi ed esperienze. Bisogna lavorare insieme perché la scuola diventi veramente una risorsa per l’integrazione. Il ruolo dei servizi su questo terreno può essere fondamentale. Dobbiamo allora porci alcune domande. Vogliamo lavorare per una scuola che pensi al bambino solo in termini cognitivi o che pensi al bambino nella sua interezza mettendo quindi al suo centro la relazione educativa? Vogliamo lavorare per una scuola fatta di tante classi isolate una dall’altra o per una scuola in cui gli insegnanti imparano a lavorare in équipe? La scuola deve diventare, come diceva una direttrice didattica, “un supermercato delle offerte” oppure deve imparare a rispondere ai bisogni reali dei bambini? Vogliamo costruire una scuola della quantità o una scuola di qualità per tutti? Un’educazione che ha come finalità, come già diceva Montaigne, una “testa ben fatta” o una testa piena; un sapere che sappia trasformarsi in saggezza o in erudizione? Vogliamo una scuola isolata dal contesto in cui vive o che sappia integrarsi in esso e sappia quindi, insieme alle altre risorse, costruire una rete di comunicazione e di interazione? Vogliamo una scuola chiusa in se stessa o con tante finestre aperte che sappiano guardare la realtà in tutte le sue sfaccettature: la realtà dei bambini che cambiano, la realtà delle famiglie. Oggi le famiglie sono diverse, ci sono famiglie adottive, affidatarie, genitori separati, famiglie monoparentali, famiglie immigrate. Stiamo lavorando per una scuola in cui si abituano i bambini a competere ad ogni costo o a cooperare. Stiamo costruendo una scuola dove il compito dell’insegnante è quello di “travasare” sapere o anche di educare alla buona convivenza e all’accettazione dell’altro?
1. Noi siamo per una scuola che ricostruisca la corresponsabilità, che ristabilisca il principio della partecipazione che oggi ha un valore molto spesso puramente formale e non di sostanza. Dice Morin: «L’indebolimento di una percezione globale conduce all’indebolimento del senso di responsabilità così come all’indebolimento della solidarietà, poiché ciascuno tende a essere responsabile solo del proprio compito specializzato». È necessario costruire una relazione stretta tra famiglia, insegnante e operatori. Quello che oggi sembra dominare è un gioco di reciproche diffidenze e paure, troppo spesso si scarica gli uni con gli altri la responsabilità innescando un circolo vizioso molto pericoloso e soprattutto controproducente. Incontrarsi, parlare, partendo dai bambini e non dalle nostre diffidenze e paure porterebbe a grossi risultati, spezzerebbe il cerchio della solitudine che spesso ci tiene segregati nelle nostre case e nei nostri ruoli. Bisogna lavorare per questo obiettivo, per costruire un rapporto solidale tra genitori e insegnanti e operatori nell’interesse del bambino. Non è un punto di partenza, ma un percorso che bisogna fare con fiducia e costanza e che si costruisce con un dialogo continuo e assiduo.
2. Il compito dell’insegnante è, secondo noi, di educare alla buona convivenza e all’accettazione dell’altro. Bisogna costruire una scuola accogliente. Le nuove sfide che la scuola deve affrontare, richiedono una diversa organizzazione per andare incontro ai problemi che man mano si presentano. L’immigrazione, l’interculturalità sono degli esempi sotto gli occhi di tutti. Il cambiamento della famiglia: le famiglie adottive, quelle affidatarie, le famiglie separate e monoparamentali sono un altro. La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto un lavoro costante di formazione del personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Ci dovrebbero essere, per esempio, spazi al di là delle aule e dei laboratori. Spazi per incontrarsi, per ricevere i genitori… Scritte in tutte le lingue… L’ideazione, la creazione e la gestione di alcuni spazi dovrebbero a mio avviso essere progettati e condivisi dagli allievi e dai loro genitori. Ma soprattutto deve esserci un insegnante accogliente, un insegnate che sappia costruire una buona relazione educativa con ogni bambino. La conoscenza del bambino, infatti, avviene nella relazione quotidiana, in un colloquio costante e attento, direi instancabile
3. Per prevenire fenomeni di “bullismo” è importante che l’insegnante sappia per prima cosa creare un “buon clima di classe”, il che vuol dire: • che nessuno si senta mai solo; • è compito di noi adulti far comprendere la differenza tra scherzo e offesa, tra divertimento e aggressione dell’altro, far notare che ciò che noi soffriamo è sofferenza anche nell’altro, che la sensibilità può essere diversa, che qualcuno può essere più vulnerabile di un altro; • insegnare, quindi, l’ascolto e il dialogo; • educare i bambini a “dare risposte”, a essere responsabili dei loro comportamenti non per “punirli”, ma per far loro prendere coscienza di quanto ogni piccolo gesto può far del bene o del male; • renderli partecipi della vita degli altri, per aiutarli a sentirsi “individui” tra altri ”individui” e non parte di un gruppo in cui comanda chi alza di più la voce per farsi sentire.
4. Insegnare ai bambini a raccontarsi e a rispettare le storie dell’altro. La scuola può, in questo modo, diventare un luogo dove ogni bambino si incontra con altre realtà di vita e può ritrovare la propria diversità in mezzo ad altre diversità, i propri problemi in mezzo ad altri problemi. Il racconto della propria vita è sempre vicinanza alle proprie emozioni e per questo bisogna accostarsi in punta di piedi alle loro storie. Raccontarsi non vuol dire “ricostruire l’albero genealogico della famiglia”, portare fotografie, ecc. La storia di sé è legata sempre alle emozioni, ai sentimenti ed è quindi importante accostarsi in punta di piedi. È quindi importante parlare delle emozioni, dei sentimenti, fare letture che li aiutino ad esprimere quello che sentono o provano, che gli diano il linguaggio per dire. Solo se le emozioni e i sentimenti degli allievi sono accolti e riconosciuti come aspetti strettamente legati all’esperienza e non come ostacolo o disturbo allo svolgimento del programma, il bambino può trovare la forza di raccontarsi, di appropriarsi della propria storia, anche se a volte dolorosa, come un valore e non come un motivo di esclusione da tutti gli altri. Ogni bambino potrà trovare una spiegazione alla sua storia personale solo se capirà che la sua storia è compresa, accettata e non si sentirà aggredito da domande e commenti inopportuni. Se il bambino sa che ogni vita ha la sua dignità, ogni storia può essere raccontata e trovare degli ascoltatori e non dei giudici, allora il bambino dentro di sé potrà tentare di indagare su se stesso, di accettare ciò che dentro di sé è un’ombra. Non racconterà necessariamente una storia, ma dialogherà con gli altri sui propri ed altrui vissuti perché c’è uno spazio psicologico in cui farlo.
5. Scuola come luogo dove non si stigmatizzi la diversità. Scoprire la propria unicità vuol dire essere un bambino in mezzo ad altri bambini. La sua diversità non sarà stigmatizzata. È inimmaginabile lo stato di frustrazione derivante dall’essere inchiodati a una definizione che distorce e mutila la propria complessità psichica. «Il pericolo è quell’ essere “denominati” – come afferma Binswanger – cioè etichettati e cristallizzati in una forma che tradisce sempre la nostra ricchezza interiore. Settorializzare la visione del bambino vuol dire veder spesso le difficoltà come insormontabili, ci impedisce di vederlo nella sua vera luce, nella sua specificità psicologica e coglierne quindi le potenzialità». Bisogna aiutare i bambini a scoprire le proprie potenzialità. «Non ci si può basare su quello che manca in un certo bambino, su quello che in lui non si manifesta, ma bisogna avere un’idea di quello che possiede, di quello che è»: così dice Vygotskj, ma questo può essere possibile solo se avere delle difficoltà non significa essere isolati dal contesto sociale.
6. Prepararsi ad accogliere un bambino adottato o affidato vuol dire conoscere le sue specificità. Siamo riconoscibili, a partire proprio dalla nostra nascita, dalla nostra appartenenza o meno ad un gruppo sociale. E per determinate nostre caratteristiche, possiamo essere soggetti, però, a pregiudizi. Un bambino adottato soprattutto se straniero può dover superare, più di altri, una serie di ostacoli per sentirsi inserito all’interno della propria famiglia e in seguito all’interno del contesto più ampio di appartenenza. La sicurezza che pian piano riesce a costruirsi nella sua famiglia a volte può vacillare di fronte al non riconoscimento esterno dell’“altro”. A scuola si trova a dover affrontare le domande, le curiosità o le richieste degli insegnanti e dei compagni e può trovarsi in difficoltà nel dare una spiegazione della sua situazione: il genitore non è presente ed è lui che deve trovare le parole per rispondere. Avrà difficoltà a raccontarsi perché è difficile per i bambini capire che al mondo siamo tutti diversi se non è l’adulto ad insegnarglielo e se non è l’adulto a fargli comprendere che ogni diversità contiene in sé una ricchezza. Se i bambini non sono abituati a capire, ad accettare e valorizzare la diversità, nei momenti di conflitto e non solo, la stigmatizzeranno. A questi problemi si aggiunge nel bambino l’iniziale difficoltà nell’uso della lingua italiana. Anche se è stato preparato al nuovo ambiente e alle sue regole, gran parte di questo viaggio avviene in solitudine e richiede un grande lavoro interiore. è prevedibile che spesso si troverà smarrito, impaurito e potrà reagire con comportamenti che non sempre sono facili da decifrare (per es. l’isolamento, l’aggressività, l’iperattività, l’accentrare l’attenzione su di sé). Proprio per seguire questo momento delicato è importante che ci sia un lavoro coordinato tra servizi, famiglia e scuola. È importante che gli operatori facciano parallelamente nella scuola con il capo d’istituto e con gli insegnanti un lavoro preventivo di informazione su che cos’è l’adozione, sulle buone prassi nel rapportarsi sia al bambino che alla famiglia adottiva, su come si può informare la classe su cos’è la genitorialità in generale e sulle sue varie forme. Alla luce poi dei cambiamenti della composizione familiare bisogna sollecitare gli insegnanti all’attenzione nell’affrontare l’argomento nascita e famiglia. Gli argomenti da svolgere dovrebbero tener conto degli alunni e della loro storia, della loro sensibilità e delle loro difficoltà. Su questi argomenti si possono costruire percorsi specifici di aggiornamento eventualmente con strumenti didattici che prevedano anche la preparazione di eventuali libretti esplicativi.
Note
(1) L’art. 9 della stessa legge ai commi 2 e 3 dispone quanto segue: «2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo».
(2) Il testo integrale della lettera inviata dall’Anfaa alla Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni è riportata sul n. 149, 2005 di Prospettive assistenziali.
(3) I quesiti erano i seguenti: a) da chi vengono effettuate le visite semestrali e quelle straordinarie? Al riguardo si chiede di segnalare eventuali protocolli di intesa, accordi o altre intese sottoscritte con altre istituzioni per l’effettuazione delle visite stesse; b) gli elenchi semestrali dei minori ricoverati vengono esaminati da lei personalmente? Questo incarico è stato da lei attribuito ad altri? Se la risposta è affermativa può precisare la loro qualifica professionale? Vengono effettuati dei riscontri sugli elenchi stessi nel corso dell’anno? c) quanti minori risultavano presenti nelle strutture residenziali al 31 dicembre 2004? È possibile averli divisi per fasce di età (0-5, 6-10, 11-14, 15-17 anni)? d) quanti minori ricoverati nelle strutture residenziali sono stati segnalati dalla Procura al Tribunale per i minorenni per l’apertura del procedimento di adottabilità nel corso del 2004? e) quanti minori dichiarati adottabili erano ancora ricoverati nelle strutture residenziali al 31 dicembre 2004? f) è a conoscenza di eventuali procedimenti avviati negli ultimi anni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o rappresentanti di istituti di assistenza pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 184/1983 e s.m.?
(4) Tale organizzazione si rende necessaria per la distribuzione del carico giudiziario sia civile sia penale, come ha ricordato il Procuratore della Repubblica di Palermo, dott.ssa Ambrosini.
(5) Vedi la segnalazione del Procuratore di Cagliari dott. Angioni: «Non è infrequente il caso che, nel recarmi alle ispezioni, vengo a conoscenza del fatto che la comunità ha cessato l’attività o ha trasferito il proprio recapito».
(6) Vedi al riguardo in Prospettive Assistenziali, n. 135, luglio-settembre 2001 “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia: una lodevole iniziativa della Giunta della Regione Piemonte”.
(7) Il Procuratore di Lecce, dott. Gustapane, mette in evidenza che i minori sono di difficile affidamento per ragioni di età o per condizioni di salute particolarmente gravi.
(8) Molti dati enucleati nel presente paragrafo sono aggiornati al 2005.
(9) Va anche segnalato che non è ancora entrata in funzione la Banca dati dei minori dichiarati adottabili e degli aspiranti genitori adottivi, prevista dall’art. 40, terzo comma della legge n. 149/2001 che avrebbe dovuto essere realizzata entro il mese di dicembre 2001 e che consentirebbe di avere dati costantemente aggiornati.
(10) Il Sostituto Procuratore di Reggio Calabria, dott. Tripodi, aggiunge in merito al paragrafo in esame che «la norma penale di cui al primo comma appare simbolica e di difficile se non impossibile applicazione, mentre quella al secondo comma, vessatoria e sostanzialmente inutile» in quanto, a suo parere, il fatto punibile dovrebbe essere commesso con dolo.
(11) Si pensi che la retta giornaliera, secondo quanto riferito dal Sostituto Procuratore di Reggio Calabria, dott. Tripodi, in Calabria è ancora da anni ferma a 10 euro circa (20 per le case famiglia). Le famiglie affidatarie ricevono rimborsi irrisori a distanza di mesi o non ricevono nulla. Sulla non esigibilità del diritto dei minori a crescere in famiglia, ripetutamente denunciata dall’Anfaa, rinviamo a quanto evidenziato nel Notiziario Anfaa.
(12) Il volume, a cura di Ermenegildo Ciccotti e Adriana Campa, è stato pubblicato nel settembre 2006, nei Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti.
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