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Lettera aperta ai magistrati minorili sull’adozione mite
con l’adesione di CSA (Coordinamento sanità assistenza fra i movimenti di base) e della rivista Prospettive assistenziali
Riportiamo la lettera sull’adozione mite distribuita al Convegno “Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia” organizzato dall’Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia - Milano, 13-14 novembre 2009.
L’ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) rivolge ai magistrati riuniti per discutere sul tema “Una nuova giustizia per i minori e la famiglia” un accorato appello affinché venga attentamente riconsiderato l’orientamento manifestato da alcuni giudici e da qualche associazione in merito all’introduzione, nella prassi giudiziaria, della cosiddetta adozione “mite”: orientamento secondo il quale, attraverso un’interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 44 comma 1° lett. d) della legge 184, viene pronunciata l’adozione non legittimante di un minore da parte dei suoi affidatari (non importa di quale età e di quale stato civile), senza che vengano interrotti - in nome della intangibilità della “continuità degli affetti” – i suoi rapporti con la famiglia di origine, in tutti i casi in cui la stessa, pur presentando una incapacità genitoriale talmente grave da non essere suscettibile di miglioramenti (il cosiddetto “semiabbandono permanente”), conserva comunque con il minore dei legami che appare opportuno preservare. A nostro parere una simile prassi costituisce una palese, grave violazione del dettato legislativo, in quanto dilata indebitamente il campo di applicazione di una norma che è stata introdotta nel nostro ordinamento come fattispecie residuale cui far ricorso per dare soluzione a quei casi eccezionali in cui risulti impossibile, di fatto, dare in adozione piena un minore di cui sia stata previamente accertata la situazione di adottabilità, e cioè la sua totale privazione di assistenza morale e materiale da parte della sua famiglia biologica. Infatti l’adozione “mite” viene disposta in capo agli affidatari senza essere preceduta dallo svolgimento della procedura stabilita dagli artt. 8 e segg. della legge 184 e con provvedimento emesso de plano, così privando la famiglia di origine del minore di qualsiasi seria garanzia, escludendo molti componenti del nucleo di origine (nonni, fratelli, sorelle, ecc) e oltre tutto sulla base di una presunta situazione di “semiabbandono” che non è contemplata da alcuna definizione legislativa e che quindi si presta alle più svariate applicazioni discrezionali. Né, per conferire legittimità a una simile scelta, è certamente sufficiente stimolare e ricevere il consenso di tutte le persone che vi sono coinvolte (genitori di origine del minore, e minore che ha compiuto i quattordici anni), in quanto il mero consenso non può certamente equivalere alla rinuncia a diritti indisponibili quali sono quelli posti dall’ordinamento a tutela dell’infanzia, e anzi esso può venire usato come mezzo di scambio per consentire a famiglie gravemente inadempienti ai propri doveri genitoriali di conservare dei contatti, magari pregiudizievoli ai fini educativi, con il minore, creando le premesse di deleteri conflitti all’interno del rapporto adottivo. E neppure è da condividere l’affermazione secondo la quale l’adozione “mite” rappresenterebbe un efficace rimedio agli affidamenti di troppo lunga durata. Gli affidamenti a lungo termine si rendono sovente assolutamente necessari in situazioni familiari complesse: le esperienze finora realizzate confermano che un minore può vivere per anni in una famiglia affidataria pur conservando i legami con la propria, senza che insorga la necessità di trasformare questi affidamenti in adozione, e in ogni caso non risponde certamente all’interesse del minore farli cessare, con adozioni più o meno “miti”, se egli non si trova in un effettivo stato di adottabilità. Importanti conferme in questo senso sono emerse dal recente Convegno ADOZIONE A AFFIDAMENTO FAMILIARE A LUNGO TERMINE. RIFLESSIONI E PROPOSTE “dalla parte dei minori” organizzato il 9 novembre 2009 dall’Anfaa con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con la Fondazione promozione sociale onlus e la rivista Prospettive assistenziali (1). Qualunque forzatura in questa delicatissima materia equivarrebbe ad espropriare le famiglie di origine dei loro ruoli genitoriali e parentali. Ciò su cui, soprattutto, occorre riflettere seriamente è che la diffusione generalizzata dell’adozione mite e consensuale, ispirata prevalentemente – se non esclusivamente – alla valorizzazione della “mediazione familiare” e della preservazione della “continuità degli affetti”, avrebbe inevitabilmente una pesante ricaduta negativa sulla responsabilizzazione delle famiglie biologiche, oltre a incentivare un sostanziale disimpegno delle istituzioni, con il risultato finale di privare un numero imprecisato di minori della possibilità di accedere alla più completa adozione legittimante. Ci sia, infine, consentito di rilevare come il richiedere, in capo a chi riceve in affidamento un minore, il preventivo impegno ad accettarne l’adozione sia pure non legittimante significa non aver presente in alcun modo le diverse finalità a cui sono ispirati questi due istituti (l’uno, mirato al possibile recupero della famiglia di origine, e l’altro finalizzato all’inserimento del minore privo di cure in una adeguata famiglia degli affetti). Queste diversità implicano, in quanto tali, percorsi formativi e processi di maturazione specifici e non interscambiabili, e conseguentemente esigono caratteristiche e requisiti di particolare peculiarità, che una indiscriminata “sperimentazione”, purtroppo proposta anche nella bozza del Piano nazionale Infanzia, rischierebbe di disincentivare e comunque di dequalificare, così come rischierebbe di non rendere più disponibili all’affidamento familiare i genitori in difficoltà, nel timore di perdere i propri figli. Anche sotto questo profilo, pertanto, riteniamo non soltanto scorretto, ma anche pericoloso esortare gli aspiranti genitori adottivi a presentare una doppia domanda (per l’affidamento familiare e per l’adozione “mite”), come è avvenuto in passato al Tribunale per i minorenni di Bari (ora ci risulta che questa prassi sia stata accantonata dal nuovo Presidente): se non è da escludere che famiglie disponibili all’adozione possano maturare anche una disponibilità a diventare famiglie affidatarie, è però certo che per essere in grado di accogliere adeguatamente un bambino in affidamento familiare (che comporta, sovente, il mantenimento di rapporti con la sua famiglia di origine) è indispensabile aver prima elaborato profondamente le proprie motivazioni e aver valutato attentamente le proprie risorse: e ciò a maggior ragione, se un invito del genere riguarda persone singole o coppie non più giovani. Cogliamo l’occasione per segnalare a quanti sono interessati che sono stati pubblicati sulla rivista Prospettive assistenziali i seguenti articoli critici in merito all’adozione “mite”: - F. Santanera “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione” num. 147 pag. 16-25; - F. Santanera “L’adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura” num. 154, pag. 34-39; - “L’adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari” num. 158 pag. 20-21; - L. Fadiga “Adozione aperta si o no?” num. 161, pag. 14-17; - F. Santanera “Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull’adozione nei casi particolari” num. 162 pag. 31-33; - “La Corte costituzionale respinge l’utilizzo dell’adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore” num. 163 pag. 60-61; - M. Dogliotti “Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare a novità processuali” num. 165, pag. 22-24. Si segnalano inoltre: - Antonio Scalisi, ordinario di diritto di famiglia e minorile all’Università di Messina “L’adozione mite: una prospettiva non necessaria né utile” su Persona e danno, a cura del Prof. Paolo Cendon (Milano, Giuffrè, 12 novembre 2008); - Luigi Fadiga “L’adozione «mite» ed «aperta»” su “Aggiornamento al Manuale di diritto minorile di Carlo Moro” quarta edizione, 2008, pag. 285-288. Torino, 12 Novembre 2009
(1) Gli interessati possono chiedere il testo delle relazioni scrivendo all’Anfaa o inviando una mail a: segreteria@anfaa.it
Segnaliamo all’attenzione dei nostri lettori i seguenti articoli pubblicati sui numeri 167 e 168 della rivista “Prospettive Assistenziali”. n. 167: “La nuova Convenzione europea sull’adozione dei minori” di P.G. Gosso; “1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull’adozione legittimante dei minori senza famiglia”;”Presa di posizione del Procuratore generale di Lecce contro l’adozione mite”; “Proposta di legge sui figli adottivi: c’è il pericolo che favorisca i parti clandestini e gli infanticidi; “Importante sentenza della Corte di Appello di Milano: il procedimento di adottabilità è nullo qualora il minore non sia stato rappresentato da un suo difensore” e inoltre nelle Notizie: “L’Anfaa chiede al giornale La Repubblica di cessare ogni discriminazione nei confronti dei figli adottivi”. n. 168: “La legge della Regione Lombardia sui servizi sociali e sociosanitari: promesse fuorvianti”di G. D’Angelo e F. Santanera; “Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull’adozione legittimante” di F. Santanera; “Confermato il diritto al completo sostegno scolastico di una alunna con handicap grave”; “L’Ordine degli assistenti sociali denuncia l’attuale allarmante situazione delle persone più deboli”; “La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari sull’adozione”; “Le caotiche conseguenze ‘familiari’ dell’adozione mite”; inoltre negli Interrogativi: “Perché l’Associazione dei magistrati minorili appoggia l’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza?” e nelle Notizie: “Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa di un minore artistico”. Segnaliamo da ultimo nel “Notiziario della Fondazione Promozione Sociale” del n. 169: “La scuola dell’accoglienza: apprendere dalle differenze”.
Rinnoviamo il caldo invito a tutti i soci ad abbonarsi a PROSPETTIVE ASSISTENZIALI, l’unica rivista che dal 1968 ha sempre difeso il diritto alla famiglia dei minori che ne sono privi, ha promosso l’affidamento familiare a scopo educativo, ha chiesto e chiede il pieno riconoscimento etico, giuridico e sociale della filiazione e della genitorialità adottive. L’abbonamento ordinario alla rivista per il 2019 è di 40 euro. Per i soci dell’Anfaa, l’abbonamento per il 2010 rimane fissato a euro 30. L’abbonamento può essere sottoscritto tramite le Sezioni Anfaa, oppure versando l’importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato ad Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36, 10124 Torino.
Raccontarsi a scuola (a cura di Emilia De Rienzo e Claudia Saccoccio)
Raccontare Raccontarsi
Un mio allievo una volta ha detto: “Io da scuola mi porto a casa nuove conoscenze, ma anche tutto l’affetto che ho sentito per me e per i miei compagni” un modo semplice per dirci con le parole dello psicoanalista Carotenuto che“la sfera affettiva intreccia una continua relazione e scambio comunicativo con la dimensione più propriamente cognitiva della nostra psiche, ed è da questa dinamica inter-relazionale che scaturisce la soggettività di ogni essere umano, le sue peculiarità psicologiche, il suo modo di essere e di mostrarsi al resto del mondo” (1). Non riuscire, infatti, ad instaurare rapporti soddisfacenti con il mondo esterno, venire esclusi dal gruppo dei pari, non avere amici sono tutte circostanze estremamente dolorose, laceranti che nessun bambino dovrebbe mai provare. E’ per questo che è importante nella scuola aiutare i ragazzi a costruire una classe dove si possa “stare bene”. E allora come valorizzare e guidare i ragazzi ad accettarsi l’un con l’altro, a vedere le loro diversità come possibilità di arricchimento e di confronto? Come aiutare i bambini adottati ed affidati a sentirsi a proprio agio con la propria storia e con i loro problemi? Non è la diversità a costituire un problema. Quello che è problematico è come viene percepita la diversità, qualunque essa sia, nella classe, nella scuola: e questo è un problema di tutti i bambini. Dobbiamo aver ben presente che ogni bambino potrà trovare una spiegazione alla sua storia personale solo se capirà che la sua storia è compresa, accettata. Dice, infatti la Arendt: “La storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi. Intollerabile non è una vita che è sempre stata un “no” ma una vita che risulta insignificante, una vita che non interessa nessuno”. Perché quindi la storia, la nostra storia abbia un significato abbiamo bisogno del riconoscimento dell’altro, abbiamo bisogno che l’altro non si interessi a noi solo perché figlio adottivo, ma a noi come persona, come individuo. Allora “Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia” in un clima di ascolto e di attenzione. I bambini hanno bisogno di parlare dei loro sentimenti e delle loro emozioni, ma lo faranno solo se troveranno un clima adatto.
Solo la narrazione della nostra storia può rispondere alla domanda “chi sono io?” L’individuo per farsi conoscere ha bisogno di raccontare se stesso, quello che fa, quello che sente, quello che era o spera di essere e diventare. Ma l’individuo conosce se stesso anche grazie alla narrazione che gli altri fanno di lui, all’impronta che lui lascia negli altri La narrazione non incasella, non imprigiona l’individuo nella “definizione”, ma come dice la Cavarero “rivela il finito nella sua fragile unicità” e la valorizza. In classe l’insegnante dovrebbe, quindi, dare ai ragazzi spazi e possibilità di parlare di sé, a confrontarsi fra di loro, per imparare ad accettarsi e ad aiutarsi. Solo così i ragazzi capiranno che la fragilità, il dubbio, la paura, la contraddizione sono di tutti nel senso più generale del termine, ma che questi sentimenti ognuno li riempie con i propri vissuti e contenuti, con il modo di porsi e di essere di ognuno. In questo osservarsi, osservare e voler conoscere, più che il contenuto, prende senso la qualità del legame che si crea con “i grandi” e tra di loro che diventa un legame di fiducia in cui l’adulto è disponibile ad ascoltare anche le debolezze, le incongruenze, le contraddizioni, i dubbi assieme agli aspetti positivi e costruttivi. Conoscere se stessi vuol dire accettare di essere come tutti conservando il sentimento dell’essere diverso dagli altri: unico e particolare come ogni altro essere umano. Il farlo presuppone di vivere in un ambiente accogliente. Si parla molto nelle scuole di “fare accoglienza”, ma bisognerebbe parlare di “essere accoglienti”.
Il verbo “accogliere” deriva dal latino Ad-colligere che è ad un tempo “andare verso” e “un ricevere in sé”. Tenere insieme intelligenza ed affettività (l’intelligenza del cuore come la chiama Maria Zambrano o avere un cuore intelligente come diceva Flaubert) è la sfida che ogni insegnante dovrebbe continuamente aprire con se stesso.
Bisogna invece aver ben chiaro che la trama relazionale che viene a formarsi attorno all’’universo psichico del bambino diventa il nutrimento vitale per permettere la sua crescita. “E’ l’ambiente - dice Winnicot – che fa sì che il fanciullo si sviluppi; in difetto di idonee condizioni ambientali lo sviluppo personale del fanciullo non può aver luogo”.
Solo se le emozioni e i sentimenti degli allievi sono accolti e riconosciuti come aspetti strettamente legati all’esperienza e non come ostacolo o disturbo allo svolgimento del programma, il bambino può trovare la forza di raccontarsi, di appropriarsi della propria storia, anche se a volte dolorosa, come un valore e non come un motivo di esclusione da tutti gli altri, può imparare a costruire quello che lo psicoanalista Soulè chiama il “suo romanzo familiare”, può piano iniziare ad apprendere nella misura in cui non si sente giudicato, ma aiutato, quando non sentirà dire “non c’è nulla da fare”, ma “c’è sempre qualcosa da fare”.
Bisogna saper accompagnare i bambini senza allarmismi e con molta fiducia, perché di questo hanno bisogno, di credere che la loro vita ha una possibilità di riscatto, che c’è la possibilità di uscire dal passato non per dimenticarlo, ma per coniugarlo col presente e con il futuro. Fare questo vuol dire aprirli alla speranza e la speranza è apertura al “possibile”, la speranza attiva, mette in movimento, il tempo che abbiamo davanti si apre alla realizzazione dei progetti che costruiamo forgiandoli sulla nostra persona e non modellandoli su stampi già precostituiti e come tali mai raggiungibili. “Sperare, infatti, non significa – dice Galimberti – solo guardare avanti con ottimismo, ma soprattutto guardare indietro per vedere come è possibile configurare quel passato che ci abita, per giocarlo in possibilità a venire” Avrà bisogno di una buona dose di stima dell’altro per poter veder crescere dentro di sé un po’ di autostima, per poter contrastare le forze dentro di sé che frenano un suo cambiamento. Cambiare vuol dire abitare un mondo ancora sconosciuto, intraprendere un viaggio come dice Saramago “verso un’isola che ancora non c’è”. Troppo spesso la storia, infatti, può essere come una gabbia che chiude al futuro, si rischia cioè di essere ancorato alle definizioni che gli altri hanno dato di noi, a quello che gli altri ricordano, ad una definizione di noi stessi che impedisce di emanciparsi. E’ importante poter raccontare il passato, le proprie emozioni, quello che si sente nel presente, ma è ugualmente importante immaginare in modo concreto e reale il proprio futuro che più del passato appartiene ad ognuno di noi Insomma è importante che sia il soggetto, sia chi si relaziona con lui non considerino il passato come qualche cosa da cui non si può più uscire. In questo modo si negherebbe la possibilità di cambiamento. Ogni bambino deve imparare a sentire di avere una storia di cui può diventare protagonista e non solo soggetto passivo, che se il passato in un certo senso gli è stato dato, il futuro può appartenergli. Cosa può diventare un’aula scolastica in quest’ottica? Faccio mia la definizione della Zambrano: uno spazio di speranza aperto a tutti.
* * * Attività svolta sul territorio di Bologna
TUTTI I COLORI DELLA FAMIGLIA Progetto dell’Associazione Famiglie Adottive Bologna “Ci vuole un villaggio onlus”. Responsabile del progetto Maria Bonato - e-mail: civuoleunvillaggio @ alice.it
LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA PREMESSA Cos’è una famiglia? Ma che domande! Ci sono un papà, una mamma, e poi nascono i bambini … Ma è sempre così semplice? Ancora oggi, tutti i libri scolastici in vigore nelle scuole primarie propongono un modello di famiglia tradizionale, la mamma e il papà, possibilmente uniti in matrimonio, da cui nascono i figlioli. Da un recente studio (Delavigne et al., 2002),in cui gli autori hanno analizzato 65 libri di testo delle scuole elementari, è emerso che neppure una volta è citata la possibilità che una famiglia si formi diversamente da quella biologica, e tutte le altre “diversità” (separazione dei genitori, morte di un genitore, diversità di religione o cultura, pelle, handicap o malattia eccetera) non trovano rappresentazione, né visiva né scritta. Questo modello bio-giuridico (matrimonio e nascita, rigorosamente in quest’ordine) non regge più il confronto con la molteplicità e la frammentazione delle famiglie di oggi. Molti bambini che vivono in famiglie cosiddette tradizionali non riconoscono alcune delle forme familiari più “moderne”. Si chiedono perché il loro compagno di scuola non abbia il papà, oppure perché la cuginetta non sia nata dalla pancia della sua mamma, o ancora perché il vicino di casa abbia una mamma, un papà, una vice-mamma e un vice-papà, e poi ben 8 nonni… E i bambini che di queste famiglie “moderne” sono protagonisti non vedono, in contesti sociali allargati, rappresentata la propria realtà, con importanti ripercussioni sulla consapevolezza di sè e sulla propria autostima. (Non meritano uno sguardo, una spiegazione, non meritano attenzione, non sono interessanti, o sono anche solo troppo complicati perchè si perda un po’ di tempo per descrivere e comprendere la loro storia).
Il progetto Il progetto si rivolge ai bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni e consiste in un percorso di letture animate sul tema della famiglia, proposto nelle biblioteche di quartiere e nelle scuole primarie di Bologna e della Provincia..
Obiettivi del Progetto Il ciclo di letture ha lo scopo di promuovere la percezione, il riconoscimento, l’interiorizzazione e la piena legittimazione dei nuovi modelli in cui si esprime e si realizza oggi l’istituzione familiare. Con particolare attenzione alla rappresentazione delle famiglie adottive, affidatarie, ricostruite, monoparentali, separate, allargate, omoparentali, miste, immigrate… Con il fine ultimo di raggiungere una più adeguata integrazione di ogni bambino nel contesto sociale allargato e una piena realizzazione del diritto di ciascuno alla diversità.
Contenuti Il percorso si articola in un ciclo di quattro incontri, ognuno dei quali prevede una lettura animata di uno o più racconti, seguita da una rosa di laboratori creativi che sviluppino nel bambino, attraverso un approccio ludico, la riflessione sui temi trattati nella lettura. Tale lettura verrà coadiuvata dalla proiezione di immagini e/o dall’uso dei burattini. Per ogni incontro verrà proposto ai bambini di ripercorrere le tappe fondamentali della storia attraverso un’improvvisazione teatrale guidata dall’operatrice. Variano invece le proposte grafiche studiate per ogni lettura. Alla fine di ogni incontro il bambino avrà in ogni caso realizzato un manufatto che potrà portare a casa, come segno tangibile del percorso svolto. Comune a ogni incontro sarà la lettura iniziale del libro di Pittar Gill e Morrel Cris, Milly e Molly e i tanti papà, EDT : la storia aiuta a visualizzare l’esistenza di nuclei familiari diversi rispetto a quelli classici introducendo le varie tematiche, che si articoleranno secondo lo schema seguente. Per ogni incontro vengono proposte altre 2 letture, che la biblioteca potrà scegliere di sostituire con storie alternative, a seconda di interessi e disponibilità.
Primo incontro: le famiglie adottive Letture + Laboratori: • Improvvisazione e giochi teatrali basati sulle storie • L’albero genealogico? No, il fiore! Il bimbo viene posto al centro mentre ogni petalo della corolla rappresenta una persona importante per il suo vissuto.
Secondo incontro: Le famiglie affidatarie Letture + Laboratori: • Improvvisazione e giochi teatrali basati sulla storia letta 1. Identikit di una mamma attraverso il disegno guidato.
I successivi incontri sono riferiti alle famiglie separate e le famiglie immigrate con modalità simili ai primi incontri
Metodologie Ogni laboratorio si servirà di un duplice approccio: quello teatrale, finalizzato all’esplorazione dell’altro, e quello grafico-pratico, teso invece all’esplorazione del sè e della propria realtà. Attraverso il disegno e la realizzazione dei laboratori grafici (il pup up della propria casa, l’albero/fiore genealogico, il disegno guidato ecc), il bambino riflette sulla propria realtà identificandone, attraverso il ricordo, le tappe e la quotidianità. Il confronto con gli altri bambini determinerà un’ occasione per il riconoscimento della propria realtà come positiva , simile ma non necessariamente identica a quella altrui.
(1) Aldo Carotenuto - Il tempo delle emozioni - 2003 Bompiani, Milano.
Riportiamo i Comunicati del Coordinamento Ubi minor e del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido in merito all’articolo “Sequestri di Stato” pubblicato su “Panorama” . 47/2009
Comunicato del Coordinamento “Ubi Minor” Ubi Minor coordinamento associativo per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, esprime sconcerto per lo stile con cui il numero 47 di “Panorama” del 19 novembre 2009 affronta il delicato tema dell’affido dei minori in difficoltà. Il titolo di copertina “SEQUESTRI DI STATO” preannuncia una serie di affermazioni che svalutano senza appello un istituto, di non semplice gestione, che la legge dispone a tutela dei diritti del bambino. Il susseguirsi di annotazioni sensazionali, che riprendono luoghi comuni, finiscono per diffondere diffidenza e qualunquismo, mentre il bisogno è di delicatezza e cultura di accoglienza. Alcune perle: “I nostri figli portati via da un giudice”. “Non sempre per buone ragioni.” “Ogni giorno ne portano via almeno 80. Li chiudono in un centro protetto per due anni in media e allo Stato costano 200 euro al giorno”; “Mappa dei rapiti”; “Assistenti sociali che hanno quasi diritto di vita e di morte”. L’intervento del nostro coordinamento vuole sottolineare come, in una materia così delicata, ci si dovrebbe astenere dalla tentazione di titoli ad effetto. Ad un lettore che non conosca a fondo la realtà delle situazioni, viene offerta un’ immagine negativa dell’istituto dell’affido dei minori e vanifica lo spirito della L. 184/ 1983, modificata dalla L. 149 /2001, che mette al centro il diritto del bambino. Certo sono possibili limiti ed errori, ma non è corretto mescolare fatti diversi o clamorosi errori per infangare tutto il serio lavoro di operatori sociali, di famiglie, di associazioni che hanno come scopo la diffusione della cultura di accoglienza e il sostegno delle famiglie in difficoltà, facendosi carico della cura dei bambini. Il sistema normativo afferma il diritto del minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia alla quale, se in condizione di disagio, debbono essere destinati idonei interventi non solo economici; ma quando questi interventi non hanno conseguito gli effetti desiderati e la permanenza del minore in famiglia può generare un grave pregiudizio per la sua crescita (pensiamo per esempio a maltrattamenti o abusi), il Servizio Sociale e il Tribunale dei minori non possono fare altro che allontanare il bambino dalla famiglia naturale, proprio nel suo interesse. Al servizio sociale sono destinati pochi mezzi, economici e di personale, per affrontare in modo adeguato un problema che diventa ogni giorno più grave, mentre gli stanziamenti per le politiche dirette ad aiutare le famiglie e i minori in difficoltà sono stati generalmente carenti e stanno ora subendo tagli clamorosi. L’accento dovrebbe essere posto sull’attivazione delle energie che la società solidale può esprimere mettendosi a disposizione per interventi di sostegno e di cura dei bambini e sulle risorse che dovrebbero essere destinate a far sì che le procedure rispettino anzitutto il diritto del bambino a crescere nella propria famiglia e, quando veramente per lui pregiudizievole, ad avere comunque una famiglia, come prescrive la legge. C’è comunque da sottolineare che, soprattutto nell’età adolescenziale e nei casi di gravi maltrattamenti o abusi, si trovano situazioni di difficile gestibilità da parte di famiglie, e allora ben venga l’inserimento in piccole strutture residenziali, dove la presenza di educatori può favorire un rapporto professionale forte, ma diverso dal legame familiare che talvolta viene rifiutato dal minore stesso.
Comunicato del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido Il Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido si unisce alla denuncia dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la famiglia riguardo all’articolo “Sequestri di Stato” contenuto nel settimanale di «Panorama» n. 47 di novembre 2009, così sintetizzato in copertina (sopra la foto di una bambina piangente): «Ci sono oltre 32.000 bambini che la giustizia ha tolto con la forza alle famiglie. Non sempre con buone ragioni. Come dimostrano i tanti errori dovuti a fretta e superficialità. Ma anche ad un business che, secondo alcuni, vale più di un miliardo di euro l’anno». L’articolo rappresenta un grave ed oltraggioso attacco all’intero sistema di protezione sociale e giudiziario dei bambini e dei ragazzi in situazione di difficoltà, proprio nel 20° anniversario della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (New York, 1989) e non stupisce, quindi, che sia stato pubblicato proprio a ridosso della Conferenza Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, tenutasi a Napoli dal 18 al 20 novembre 2009, momento di incontro e confronto di operatori, educatori e famiglie impegnati nell’accoglienza, sostegno, accompagnamento dei minori. Nel servizio di Panorama sono definititi «bambini rapiti» quelli dati in affidamento e collocati in comunità da parte dei Tribunali per i Minorenni e si accusano gli operatori sociali e le case famiglia che li ospitano di allontanarli dalle loro famiglie per interesse, per business, paventando che le rette possano arrivare fino a 500 Euro giornalieri “per un’assistenza da reclusorio di terza categoria”! Non sono presentate le ragioni che portano a tali decisioni, prese invece solo per garantire l’integrità psico-fisica dei bambini, cioè i gravi problemi vissuti all’interno delle famiglie: abusi, maltrattamenti, gravi disfunzionamenti delle capacità genitoriali dovuti a tossicodipendenze o malattie mentali, grave incuria e trascuratezza, …, né si ricordano gli interventi di sostegno messi, in atto dai Servizi preposti (come per altro previsto dalla legge, a garanzia del diritto del minore a vivere nella propria famiglia), a favore di queste famiglie perché possano affrontare e superare tali problemi, e tanto meno si chiarisce che gli allontanamenti del minore dalla famiglia sono decisi nei casi limite, quando, nonostante tutti gli interventi attuati, non esistono più le condizioni per restarvi. Allontanamenti, in ogni caso, che prevedono l’inserimento in strutture educative professionali o in case famiglia o l’accoglienza in affido familiare in situazioni educative ed affettive di qualità, monitorate e verificate e non certo da “reclusione”. Si denuncia quindi la totale disinformazione che scaturisce dall’articolo, che riporta, tra l’altro, dati assolutamente non corretti rispetto al numero di bambini che vivono fuori della famiglia (che in Italia, per altro, sono in percentuale più bassa di altri paesi europei, segno dell’impegno e lavoro svolto dai Servizi a sostegno delle famiglie), senza far presente che, in molti casi, gli interventi socio-assistenziali effettuati anche con il consenso dei genitori. Oltre a svalutare la professionalità e la qualità del lavoro degli operatori sociali e dei Magistrati a sostegno delle famiglie in situazione di fragilità e a tutela dei minori (operatori tutti che, occorre sottolinearlo, spesso lavorano in grave carenza di risorse e strutture, ma s’impegnano anche oltre il semplice livello lavorativo nel solo interesse dei minori), si svilisce l’impegno sia degli educatori professionali che garantiscono percorsi educativi e di sostegno attraverso l’accoglienza in comunità educativo-residenziali, sia delle case famiglia articolate intorno a coppie genitoriali e i loro figli che dedicano la loro vita all’accoglienza, sia delle famiglie affidatarie che si mettono completamente in gioco non certo per ricavarne un vantaggio economico, ma per offrire a bambini, a ragazzi la possibilità di vivere comunque l’esperienza della vita in famiglia anche nel momento in cui la loro non è in grado di seguirli adeguatamente. Nulla si dice poi riguardo all’opportunità che l’affido familiare offre ai bambini, ai ragazzi: vivere una positiva dimensione familiare ed affettiva, imparando ad intessere relazioni costruttive e sperimentando concretamente il loro diritto all’amore, all’ascolto, alla dignità. Trent’anni di esperienza dei Servizi e delle famiglie ne evidenziano invece l’importanza e la positività e dimostrano che l’accoglienza di un minore da parte di una famiglia che non è la sua è un grande gesto di solidarietà e non una questione privata, ma un fatto sociale che impegna l’intera comunità locale. Tale contesto fa sì che sia fondamentale ed imprescindibile il ruolo e la presenza dei Servizi e della Magistratura che, insieme agli operatori professionali delle Comunità, alle Case Famiglia e alle famiglie affidatarie, testimoniano, con il loro impegno e capacità, che la solidarietà e l’accoglienza rappresentano valori importanti e significativi che rendono migliore il contesto in cui noi tutti viviamo.
Il 12 ottobre u.s. è mancato a Torino il papà di Claudia Roffino nostra Consigliera Nazionale. Nel rinnovare a lei e alla sua cara mamma l’affettuoso cordoglio di tutta l’associazione, riportiamo il messaggio che Claudia ha voluto dedicare al suo papà Caro papà sei volato via ma i ricordi sono tutti qui stretti nel mio cuore! Mi hai preso in braccio per la prima volta quando avevo tre mesi e mi hai promesso una grande vita, piena di quell’amore che fino a quel momento non sapevo cosa fosse e da allora mi hai scaldato il cuore! Hai mantenuto la promessa e così ora non sento freddo. Mi scorrono davanti agli occhi come in un film tutte le cose che abbiamo fatto insieme: le nostre uscite al sabato per andare allo zoo, al cinema o al teatrino delle marionette, i viaggi, le visite nei musei archeologici, le partite di calcio viste assieme, per lo più i derby, perché solo la fede in due squadre diverse ci divideva, le ore trascorse ad ascoltare i racconti di quando eri giovane, dei tuoi genitori, dei tuoi nonni e bisnonni, storie fondamentali perché così ho creato le mie radici, non mi hai trasmesso il sangue ma le tue passioni, i tuoi valori, e tutto ciò che ci rende padre e figlia. Abbiamo creato un legame straordinario per cui riuscivamo a capirci anche nel silenzio, sei stato infatti uomo di poche parole, ma sempre importanti e di grande spessore. Ho letto ancora negli ultimi mesi negli occhi e sulle labbra di qualcuno il dubbio di una mia grande sofferenza per il fatto che ciò che ci unisce non è un legame di sangue, ma noi sappiamo bene quanto valgano i legami del cuore, per cui grazie per avere fatto una scelta come quella dell’adozione in un’epoca in cui questa era ancora un grande tabù, superando i pregiudizi di molti, (del resto il tuo motto era “et si omnes, ego non”) e grazie per aver condiviso questo percorso con uno dei tuoi migliori amici, perché la nostra è un’esperienza di vita e di amore straordinaria. Ora veglia su di me da lassù, dove sei con i nostri cari e con gli amici di una vita che se ne sono andati prima di te, vi immagino lì tutti insieme dove già tu in questi ultimi giorni ogni tanto dicevi di essere e la cosa bella è che li chiamavi tutti fratelli, Giulio, Nini, Lisetta, Carlo, Vincenzo e tanti altri. Oggi la promessa te la faccio io, porterò avanti le tue passioni, resterò fedele ai valori che mi hai insegnato, proteggerò la mamma come hai sempre fatto tu in questi lunghi anni di vita con lei. Grazie di tutto, ti voglio bene , ciao papino!
Riportiamo la lettera inviata a La Repubblica il 30 luglio u.s. da Fabrizio Papini
Mercoledì 29 Luglio 2009 un neonato vivo e vitale è stato trovato all’interno della chiesa del Corpus domini di Firenze. Sono in corso le ricerche della madre, forse una giovane straniera. La donna evidentemente ignora che, nel nostro ordinamento, le donne che non intendono riconoscere il proprio nato, hanno diritto di partorire in assoluta segretezza, anche negli ospedali, ricevendo la necessaria assistenza prima, durante e dopo l’intervento. In questi casi l’Ufficiale dello Stato civile, dopo aver attribuito al bambino un nome e un cognome, interessa il Tribunale per i minorenni per una rapida dichiarazione di adottabilità. La dolorosa scelta della donna che decide di non riconoscere il figlio merita rispetto. Il bambino non è “abbandonato”, bensì consegnato alle istituzioni e inserito al più presto in una famiglia. Una campagna di informazione, capillare e intensa su queste problematiche, sarebbe indispensabile; finora si è preferito istituire, un po’ dovunque, “culle per la vita”, riedizione aggiornata delle antiche “ruote”. La ruota era una cassetta rotonda montata su un asse girevole, situata in un’apertura del muro, che permetteva l’abbandono di neonati senza essere riconosciuti. A Firenze la “ruota degli innocenti” fu istituita nel Quattrocento. Fu abolita ufficialmente nel 1923. Il 3 Febbraio 2006 è stata inaugurata a Firenze una “culla termica”, munita di sistema di allarme e di televideo, alla quale si può accedere dall’esterno. Trattasi di un’iniziativa del “Movimento per la vita” alla quale hanno aderito la Provincia di Firenze e il Club Soroptimist. “Questa culla afferma la centralità della vita” ebbe a dichiarare il Cardinale Ennio Antonelli, durante la cerimonia di inaugurazione. Contraria all’iniziativa della dott.sa Alessandra Maggi, presidente dell’Istituto degli innocenti, che intravede rischi di strumentalizzazione: accostare il tema dell’abbandono a quello a dell’aborto. Speriamo che la problematica trovi un largo terreno di riflessione e di accordo. La culla è stata realizzata nel centro cittadino, presso la chiesa di San Remigio. Finora non ha accolto alcun neonato. È stata fatta oggetto di scherzi, anche di pessimo gusto. Nel mese di Settembre 2009 la vicenda del neonato abbandonato a Firenze ha avuto un seguito. Dal Texas un giovane americano ha preso contatto con la Questura di Firenze, ritenendo di poter essere il padre naturale del bimbo. La fidanzata, una ragazza messicana, avrebbe partorito in una stanza d’albergo, mentre era in vacanza a Firenze con i genitori e la sorella. La famiglia disapprova la relazione della ragazza, per motivi razziali. Al ritorno dall’Italia la fidanzata, palesemente non più incinta, avrebbe mentito al giovane raccontando di aver abortito. Successivamente avrebbe ammesso di aver lasciato il bambino in una chiesa. Le indagini di polizia sono in corso per il reato di “abbandono di persone minori” (art. 591 C.P.) Si può nascere a Betlemme in una mangiatoia o a Firenze in una stanza di albergo a “4 stelle”, ma il mestiere di neonato non è sempre facile. FABRIZIO PAPINI * * * Pubblichiamo la lettera che Graziella Tagliani a nome del Gruppo Figli Adottivi dell’Anfaa ha inviato ai Parlamentari presentatori della proposta di legge n. 1899 “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184”
LETTERA APERTA AGLI ONOREVOLI Domenico Zinzi, Michele Giuseppe Vietti, Giuseppe Naro, Angelo Cera, Nunzio Francesco Testa e Michele Pisacane
Oggetto: Ritiro della proposta di legge n. 1899 “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso all’adottato delle informazioni che lo riguardano”, presentata alla Camera dei Deputati il 12 novembre 2008. Ho letto con vivo interesse e non minore preoccupazione la proposta di legge n.1899 presentata alla Camera dei Deputati in data 12 novembre 2008 dai deputati Zinzi, Vietti, Naro, Cera, Nunzio Francesco Testa e Pisacane, diretta a modificare l’art.28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di accesso dell’adottato alle informazioni che riguardano le sue origini. La modifica risulterebbe motivata dall’esigenza di superare una presunta disparità di trattamento tra figli adottivi riconosciuti e non riconosciuti alla nascita, garantendo anche a questi ultimi il “diritto” di accedere alle informazioni concernenti l’identità dei propri procreatori biologici. Tale articolo, si legge nella proposta, assicurando solo ai primi questo diritto, sia pure al raggiungimento del 25° anno di età, mortificherebbe le aspettative dei secondi, impedendo loro “di fare luce su una zona senza ricordi e senza storia della loro vita e del loro sviluppo, rendendoli eternamente incompleti e destinati a morire senza aver avuto piena cognizione di loro stessi”. Come figlia adottiva non riconosciuta alla nascita mi permetto di dissentire dalla ratio ispiratrice della proposta di legge in questione. Mi domando, innanzitutto, se all’introduzione di questo nuovo “diritto” corrisponda un reale interesse ad esercitarlo meritevole di tutela giuridica, soprattutto se l’affermazione del medesimo implica il riconoscimento del correlato dovere del genitore biologico di fornire delle informazioni documentali atte a consentirne il futuro rintraccio. A voler analizzare la questione da un punto di vista strettamente giuridico, sembra che la nostra società si appresti a tutelare con la stessa intensità due diritti tra loro antitetici, dal momento che l’esercizio dell’uno (diritto alla segretezza del parto) nega l’affermazione dell’altro (diritto all’accesso alle informazioni) e viceversa. Difficile che lo Stato possa “rispettare il patto concluso con la madre a cui fu consentito di partorire in anonimato” se poi consente al Tribunale per i minorenni, valutata la richiesta di accesso da parte del figlio non riconosciuto, “di verificare se la volontà di anonimato della madre sia ancora attuale o se essa sia mutata” al punto da consentire la revoca del diniego stesso. Solo la garanzia di un parto anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata, evitando soluzioni più drammatiche quali l’aborto clandestino, l’abbandono in cassonetto o, addirittura, l’infanticidio. Il tenore della motivazione mi fa, inoltre, pensare che il legislatore, nell’attribuire una posizione di privilegio al legame di “sangue”, non abbia tenuto conto non solo delle ragioni logico-giuridiche di cui sopra, ma neppure delle conseguenze umane che ne possono derivare. Penso, in particolare, allo stato d’animo di una donna che, dopo aver superato con enormi difficoltà il trauma del gesto commesso, deve tornare a rileggere le pagine dolorose del suo passato, perché il bambino messo al mondo anni prima, divenuto adulto, le chiede (sia pure per interposta persona) di rimettere in discussione la sua decisione. E penso anche alla sofferenza di quella persona che, dopo tante ricerche, si senta raccontare da un’autorità pubblica, che la donna che lo ha messo al mondo nel più assoluto anonimato non intende riconoscerlo per la seconda volta; o ancora, nell’ipotesi contraria del ripensamento tardivo, a quale delusione possa portare l’incontro con una persona potenzialmente problematica e talvolta emarginata, comunque diversa da quella idealizzata nel tentativo di riscrivere la propria storia. Quanto alla mia personale esperienza, posso dire che anche io, pur felicemente inserita in una famiglia adottiva amorevole, ho sentito il naturale bisogno di conoscere le mie origini, svolgendo qualche ricerca sul mio passato. Tale ricerca, incoraggiata ed aiutata dai miei genitori adottivi, è stata motivata non tanto dal desiderio di riallacciare significativi rapporti affettivi con delle persone a me estranee, quanto dal più profondo e doloroso bisogno di conoscere le ragioni che hanno determinato la mia condizione di figlio non riconosciuto. Ricordo ancora, con intensa emozione, il giorno in cui ho visitato l’orfanotrofio che mi ha accolto nei primi mesi di vita (oggi adibito a pubblico ufficio provinciale) e le parole con cui la funzionaria pubblica, preposta alla custodia del mio fascicolo, mi ha narrato gli episodi più significativi accaduti nel breve periodo che ha preceduto la mia adozione. Il giorno della mia nascita, i successivi problemi psico-fisici (non mangiavo quasi nulla e mi ammalavo continuamente), le cure premurose delle suore dell’istituto, il totale stato di abbandono in cui mi sono ritrovata (nessun parente di sangue è mai venuto a trovarmi o a chiedere informazioni sul mio stato di salute)… La sensazione di imperfezione e manchevolezza, suscitata dall’impossibilità di conoscere l’identità anagrafica dei miei procreatori e le ragioni profonde del mio non riconoscimento, è stata gradatamente superata dalla consapevolezza di aver trovato una “vera” famiglia che mi ha accolto con amore e dedizione. Ai miei genitori adottivi va riconosciuto senz’altro il merito di aver moltiplicato l’attenzione nei confronti delle mie esigenze, sviluppando una sensibilità particolare, vigile e pronta a cogliere nei miei comportamenti quelle che potevano essere delle comprensibili richieste d’appoggio e di rassicurazione, soprattutto in merito alle cause del non riconoscimento, sempre presentato come un generoso atto d’amore, che non andava giudicato ma accolto come un meraviglioso dono. Ciò che ha favorito la mia serena e completa maturazione è stata la consapevolezza di essere stata adottata per una scelta d’amore, da persone profondamente convinte del loro ruolo genitoriale. Da ogni loro gesto o parola è sempre trapelata l’autenticità di un rapporto affettivo che ha creato radici tanto profonde da essere assolutamente equiparabili a quelle che derivano dai legami di sangue. E nella quotidiana esplicitazione di questo rapporto d’amore, unico e speciale, si è definita e completata la mia identità. Il fatto che il nostro Stato, al momento, non abbia ancora accolto una simile posizione, dando prova, secondo taluni, di scarsa “modernità” e persistente “inflessibilità”, mi rasserena un poco; anche se la strada continua ad essere in salita a causa di un’opinione pubblica incapace di affrancarsi da un comune sentire prodotto e alimentato da media sempre più disinformati e parziali.
Concludo dando la disponibilità mia e di altri figli adottivi ad approfondire quanto esposto con i Deputati cui la presente è indirizzata, ai quali chiedo comunque fin d’ora di prendere in considerazione, per i motivi esposti, il ritiro della proposta in oggetto. Graziella Tagliani
Pubblichiamo una seconda significativa testimonianza (la precedente è stata pubblicata sul n. 1-2/2009 del Bollettino ANFAA) da parte dei genitori adottivi di un ragazzo che, adottato con adozione legittimante, ha conservato un rapporto con alcuni parenti della famiglia di origine: i genitori ne hanno riferito anche nel recente Convegno nazionale su ““Adozione e Affidamento familiare a lungo termine promosso il 9 novembre 2009 a Torino daLL’ ANFAA con il contributo della Regione Piemonte e con la collaborazione della Fondazione Promozione sociale e della rivista Prospettive Assistenziali.
Da oltre due anni siamo genitori adottivi di E. Il provvedimento, disposto dal Tribunale dei Minori di Torino su nostra richiesta avanzata nel 2002, è giunto dopo un lungo periodo di affido. E., che oggi ha 16 anni, è entrato nella nostra famiglia quando aveva compiuto da poco un anno, trascorso in gran parte presso una comunità di accoglienza istituita dal Comune di Torino. La situazione in cui si trovava allora la sua famiglia di origine aveva indotto il Tribunale a disporne il ricovero in comunità, delegandone la cura ai Servizi Sociali del Comune, da cui il bambino ci venne poi affidato. Dopo un primo periodo, caratterizzato da una certa comprensibile diffidenza, i rapporti con la famiglia di origine si sono sviluppati in modo positivo, nonostante il desiderio di riavere E. al più presto con se manifestato in particolare dalla mamma, cosa che la sua situazione personale e di coppia continuava a sconsigliare Quando parliamo di famiglia di origine va precisato che da subito il Tribunale aveva disposto il mantenimento dei contatti del bambino solo con la mamma stessa e i genitori di lei, non ritenendo opportuno il coinvolgimento del padre e dei suoi parenti. Gli incontri con la mamma e i nonni materni sono avvenuti per alcuni anni in ambiente neutro con cadenza quindicinale (un’ora circa ad ogni incontro). Quando E. aveva da poco iniziato la scuola elementare la mamma è deceduta; non per questo gli incontri con i nonni sono stati interrotti, continuando con le stesse modalità fino a quando, alcuni anni dopo, essi sono tornati a vivere nella loro regione di origine. I contatti sono poi proseguiti allora prevalentemente per telefono; tuttavia in alcune circostanze E. ha potuto rivedere i nonni in occasione di loro visite ai parenti rimasti a Torino, mantenendo così vivo il rapporto che gli era familiare fin dalla più tenera età. Anche a noi stava a cuore mantenere il collegamento con quella parte della famiglia di origine che in qualche modo non lo aveva mai abbandonato e che manifestava lo stesso interesse. Questo medesimo desiderio lo abbiamo più volte espresso ai giudici con cui abbiamo avuto colloqui durante il lungo iter procedurale per l’adozione, che, anche grazie all’appoggio fornitoci dall’A.N.F.A.A. di Torino, abbiamo richiesto e ottenuto nella formula più piena, quella legittimante, una volta decaduta la patria potestà paterna e realizzatesi le condizioni per aprire la pratica di adottabilità. E’ noto che dal punto di vista giuridico questa formula cancella integralmente i legami dell’adottato con la famiglia di origine, diversamente da ciò che si verifica con quella “Nei casi particolari” ex art. 44 della legge 183/1984 e successive modificazioni, secondo la quale, tra l’altro, E. avrebbe conservato il suo cognome originario da aggiungere al nostro. Vista la buona qualità delle relazioni e nonostante la conservazione del nostro anonimato (in atto fin dall’inizio dell’affido) abbiamo considerato importante e positivo valorizzare il rapporto di E. con le sue radici, aprendoci alle possibilità utili per la sua crescita e il suo equilibrio futuro che da esso potrebbero derivare. Dopo un buon periodo di riflessione abbiamo così deciso di venire incontro al desiderio più volte espresso dai nonni di averlo ospite dove essi risiedono attualmente. Nelle nostre riflessioni non sono mancati alcuni dubbi e timori per un passo di cui ignoravamo le conseguenze. Come avremmo reagito, lui e noi, in un ambiente e a contatto con una mentalità diversa rispetto alla realtà con cui quotidianamente conviviamo? Nonostante la loro disponibilità al provvedimento di adozione, per di più nella forma più completa, avremmo forse percepito qualche resistenza e/o “rivendicazione” di tipo affettivo, di sangue? Ci saremmo trovati in imbarazzo anche davanti ai famigliari che non avevamo mai conosciuto? La realtà in cui abbiamo vissuto per alcuni giorni è stata fortunatamente di tutt’altro segno e i nostri timori si sono dissolti davanti a un’ospitalità semplice ma davvero cordiale. Abbiamo percepito, fra l’altro, che c’era stata piena accettazione della nuova condizione di E. e nelle conversazioni è stato fatto solo qualche accenno a momenti significativi vissuti nel lungo periodo precedente. Questo ci conferma la bontà della nostra scelta e ci incoraggia a mantenere il clima positivo e i buoni rapporti in atto da (quasi) sempre. Non sempre, lo sappiamo, è invece possibile riscontrare una condizione di questo genere nel rapporto tra famiglie affidatarie o adottive e famiglie di origine dei bambini e ragazzi che sono stati affidati alle nostre cure. Siamo fortunati è vero, ma si tratta di una “fortuna” che abbiamo costruito insieme, anche grazie al contributo di chi, più esperto e documentato di noi, ci è stato vicino nei momenti positivi come in quelli di fatica (oltre all’A.N.F.A.A. non dimentichiamo il gruppo di Auto Mutuo Aiuto con cui ancora oggi continuiamo a confrontarci). E’ un motivo di conforto e di speranza in più da mettere a disposizione di E. per la sua crescita il più possibile serena ed equilibrata. Giovanna e Paolo
Sezione di Reggio Emilia
… E UNA MATTINA LE MAMME SALIRONO IN CATTEDRA! La Sezione di Reggio Emilia incontra le studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Modena e Reggio. Occorre mettere in conto un po’ di batticuore, la fatica di raccontare le proprie emozioni ed anche il “panico da microfono”….però, alla fine, che soddisfazione! E’ stato bello raccontare ciò che i nostri bambini riportano a casa dalle mattinate scolastiche, il tutto visto dalla parte di noi famiglie, e trovare un uditorio attentissimo di trenta ragazze molto attratte dai racconti di vita quotidiana. Alle nostre spalle c’era un vivace confronto iniziato quattro anni fa ad un tavolo comune sulla scuola accogliente, partecipato da insegnanti, genitori ed operatori sociali. C’è anche un opuscolo prodotto da noi che affronta proprio questi temi, e c’è tutta la storia dei gruppi di genitori adottivi che la nostra sezione porta avanti da decenni. Il laboratorio ha avuto la durata di tre ore circa, e si è sviluppato secondo il seguente schema: - Presentazione della nostra Associazione di Volontariato e del percorso che ci ha condotto ad incontrare il mondo dei futuri insegnanti. - Precisazione del nostro ruolo: portare al centro dell’attenzione il linguaggio delle situazioni quotidiane, a partire dalle quali desumere le questioni di carattere generale. - Presentazione del materiale legislativo sui programmi didattici e gli obiettivi specifici di apprendimento per le varie classi, incrociando gli insegnamenti di Storia e di Educazione all’affettività. Introduzione del concetto di Piano di studio personalizzato. Definizione delle competenze che si richiedono ai ragazzi riguardo alla materia di Storia: saper riconoscere e saper narrare catene di eventi di cui si è fatta esperienza. - Esemplificazione di alcune situazioni di difficoltà comunicativa, vissute dalle nostre famiglie associate, rispetto a scelte didattiche operate dagli insegnanti - Distribuzione di materiale cartaceo di approfondimento sul tema della “scuola accogliente”, ed in particolare un elenco di parole-chiave per stimolare domande e contributi alla discussione. - Suddivisione in tre gruppi di lavoro: il primo compito è quello di ascoltare, approfondire e commentare una storia di vita vissuta; successivamente si richiede di raccontare nuovamente la storia stessa, corredandola di proposte originali volte a superare le criticità descritte. - Restituzione in sede plenaria degli stimoli nati nei tre gruppi. La nostra percezione è quella di aver iniziato ad indagare un tema “caldo”, che scatena l’emergere di vissuti carichi di emotività, sia per quanto riguarda la cornice generale del tipo di accoglienza che la scuola riserva agli alunni “in difficoltà”, sia per il tema particolare dell’inizio dello studio della storia. Le studentesse che abbiamo incontrato erano portatrici - al di là delle nostre aspettative- di molteplici esperienze professionali oltreché personali, perciò hanno ricavato e a loro volta messo in circolo numerosi stimoli riguardo alle situazioni particolari che si possono trovare nei gruppi-classe, e che pongono dinanzi a scelte didattiche non scontate. Da parte nostra abbiamo avuto l’occasione di trasmettere il nostro peculiare “sapere” riguardo all’accoglienza dei bambini, un sapere non individuale bensì corale, distillato dall’esperienza di chi per primo ha dovuto affinare le proprie doti procedendo per tentativi ed errori. Abbiamo inoltre rilevato come non si insista mai a sufficienza sulla competenza dell’ascolto e dell’intervento costruttivo nell’ambito di un gruppo: questo, che è il nostro punto di forza associativo, è il patrimonio che maggiormente desideriamo trasmettere alle generazioni più giovani.
Sezione di Torino
Affidamenti familiari e progetto neonati: richiesta momento di confronto Nel documento allegato sono riportate le riflessioni e le proposte nate da un approfondito confronto fra le associazioni e i gruppi firmatari, condiviso anche con gli operatori che fanno parte del tavolo di lavoro sull’affidamento familiare del Comune di Torino; i firmatari hanno richiesto un incontro con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli affidamenti familiari di Torino e il 10 dicembre scorso è stato illustrato al presidente del tribunale per i minorenni. Segnaliamo che sugli affidamenti dei neonati a Torino è stato pubblicato sul numero speciale 2008 del Bollettini Anfaa il significativo,toccante intervento del gruppo delle famiglie del progetto affidi neonati del Comune di Torino, nel convegno nazionale “Affido: legami per crescere”, tenutosi a Torino il 21-22 febbraio 2008. Per approfondimenti sul progetto rimandiamo alla delibera istitutiva del Comune di Torino in Prospettive assistenziali, n. 113, 1996, al Protocollo operativo, pubblicato nel Notiziario Anfaa, Ibidem, n. 138, 2002 e all’articolo “Il progetto neonati del Comune di Torino: la testimonianza di una famiglia affidataria”, Ibidem, n. 144, 2003.
Testo della lettera inviata alle Autorità giudiziarie minorili, al Sevizio affidi del Comune di Torino, ai Servizi di Neuropsichiatria infantile, Sert e Psichiatria adulti del territorio torinese. Ormai da diversi anni le nostre associazioni si confrontano e lavorano insieme sul tema dell’affidamento familiare e collaborano strettamente con il Comune di Torino nell’elaborazione di progetti riguardanti l’affidamento familiare, come il progetto neonati. Con questa lettera chiediamo di poter confrontare le nostre riflessioni, anzitutto con le Autorità Giudiziarie minorili e quindi con i soggetti coinvolti nella tutela dei diritti dei minori: servizi sociali, neuropsichiatria infantile, sert, servizio di salute mentale. Riteniamo indispensabile che le diverse istituzioni coinvolte partecipino alla verifica ed alla riflessione, affinché possano collaborare al buon risultato degli affidi stessi. Evidenziamo alcuni punti sui quali desideriamo soffermarci: • Affidamento familiare quale intervento prioritario. Proponiamo che i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni indichino, come peraltro prevede la legge n. 184/1983 e s.m., l’inserimento in affidamento familiare quale intervento prioritario nei confronti dei minori allontanati dal loro nucleo d’origine. Sebbene questa sia ormai una prassi consolidata, esistono ancora dei casi di dispositivi che prevedono l’inserimento, anche temporaneo, in comunità come unica possibilità. • Rientro nella famiglia d’origine. Proponiamo che il Tribunale per i minorenni preveda, indicandolo anche sul provvedimento, che il rientro nella famiglia d’origine sia concordato tra i servizi coinvolti, il nucleo d’origine e gli affidatari in modo da evitare passaggi affrettati. L’accompagnamento del bambino nel nucleo famigliare dovrebbe avvenire in un tempo idoneo, da valutare caso per caso, tenendo conto del benessere psico-affettivo del bambino. Si richiama in merito anche quanto già previsto ( ma non sempre attuato) nella lettera circolare del Tribunale per i minorenni del 2006 al punto 2 dove si evidenzia che ”al termine del periodo di affidamento familiare troppo poco viene fatto per assicurare che il minore, rientrato nel nucleo di origine o, comunque, collocato in altro contesto, possa comunque mantenere rapporti con gli ex affidatari, che potrebbero risultare, invece, molto importanti per il suo benessere in forza dei legami affettivi stabiliti con i componenti della famiglia” • Inserimento nella famiglia affidataria a “rischio giuridico”. Proponiamo un confronto con il Tribunale per i minorenni in merito alle modalità di abbinamento e di inserimento nella futura, possibile famiglia adottiva. Riteniamo infatti che l’ascolto degli affidatari prima dell’abbinamento possa dare un contributo significativo alla scelta della famiglia stessa, attraverso la “presentazione” diretta del minore e della documentazione da essi messa a disposizione (relazioni, album fotografico, ecc..). Abbiamo infatti rilevato un differente comportamento delle équipes adozioni e quindi la mancanza di una linea comune per quanto riguarda incontri, frequentazioni tra le due famiglie affidatarie - la famiglia del progetto neonati e quella “a rischio giuridico”. Il bambino deve poter “vivere” continuità nel suo “futuro”. Si passa invece dall’affidare al “buon senso” degli operatori e delle stesse famiglie la gestione degli incontri preparativi al passaggio definitivo alla nuova famiglia, a VETI che spaventano ed intimoriscono la famiglia “a rischio giuridico” che si sente sotto osservazione e teme le sia “tolto” il bambino. Si sottolinea inoltre la necessità che, nell’interesse preminente dei minori, siano “velocizzate” il più possibile le procedure dirette all’accertamento dello stato di adottabilità e sia valutata , caso per caso, l’opportunità che i bambini del progetto neonati rimangano nel nucleo affidatario fino all’affidamento preadottivo, cioè fino alla definizione del suo stato di adottabilità, per evitargli eventuali altri “passaggi” familiari. E’ quindi utile che vengano stilate delle “linee guida” alle quali fare riferimento al fine di evitare confusioni e inutili paure. • Audizione famiglieaffidatarie. Proponiamo che i Magistrati minorili adottino un’unica linea per le audizioni degli affidatari che consentano il loro effettivo ascolto, tutelandone la privacy (v. anche la circolare del Tribunale per i minorenni del 4 maggio 2009). Per quanto riguarda l’ascolto degli operatori della struttura in cui è inserito il minore (casa famiglia, comunità educativa, ecc..) si ritiene necessario, ove possibile, anche la presenza del legale rappresentante della stessa. • Modalità e tempi di valutazione: quando nella procedura di valutazione del caso sono coinvolte le equipe sanitarie di NPI, DSM o SERT è necessario stabilire tempi e modalità più precisi per la presa in carico e per la redazione delle relazioni di aggiornamento da inoltrare all’Autorità Giudiziaria al fine di abbreviare i tempi di valutazione • Fratelli: abbiamo osservato come in alcuni casi il legame tra fratelli sia l’unico legame significativo che questi bambini hanno sperimentato. Proponiamo che in questi casi, dopo attenta valutazione, essi restino possibilmente uniti sia durante il periodo dell’affidamento che dell’adozione. In fase di valutazione sarebbe opportuno ascoltare i bambini e la disponibilità delle famiglie affidatarie e/o adottive. • Neonati con apertura di adottabilità: all’interno dei gruppi sia di famiglie adottive che affidatarie dell’Associazione “Volontari per l’affidamento e l’adozione” è maturata la seguente proposta. Nelle poche situazioni dove l’apertura di adottabilità pare possa, per la gravità delle privazioni subite dal piccolo, concludersi rapidamente, al fine di evitare al neonato il “passaggio” nella famiglia affidataria, si chiede di esaminare l’opportunità d’inserirlo da subito in una famiglia “affidataria a rischio giuridico”. Ci rendiamo conto che occorrerà organizzare l’Ufficio Unico Adozioni ed istruire in tal senso le équipes adozioni per selezioni ad hoc, affinché sia allestita una lista d’attesa di famiglie idonee, disponibili e preparate, così come avviene alla “Casa dell’Affido” In particolare riteniamo importante conoscere e valutare i tempi per l’affidamento preadottivo dei neonati non riconosciuti. • Minori con gravi handicap: in alcune situazioni di neonati o minori con gravi handicap accolti in affidamento familiare o in casa-famiglia dopo un periodo più o meno lungo è stata proposta l’adozione alla famiglia affidataria o alla coppia responsabile della Casa Famiglia. Riteniamo sia necessario valutare con molta attenzione tali situazioni, riducendo i tempi di valutazione e di apertura della procedura di adottabilità, accertando l’esistenza di famiglie disponibili all’adozione per un passaggio ad una sistemazione definitiva. Nel caso non si reperisca una famiglia adottiva idonea e disponibile è opportuno che si opti per un affidamento a lungo termine che possa tutelare la famiglia affidataria dal punto di vista pratico-gestionale, inserendo nello stesso provvedimento un preciso richiamo al supporto, anche economico loro dovuto dall’Ente Gestore, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003 “Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della l. 149/2001 ‘diritto del minore ad una famiglia’ (modifica l. 184/83)” e dalle successive delibere, che hanno previsto stanziamenti “mirati”. Se non viene garantito un pieno supporto alle famiglie che accolgono tali bambini si rischia di non riuscire più a reperire famiglie disponibili a questi tipi di accoglienza. Pur riconoscendo nell’adozione un importante strumento per garantire al minore stabilità affettiva e senso di appartenenza, riteniamo altrettanto importante che la famiglia affidataria possa sentirsi libera di decidere secondo la propria situazione familiare e in base al criterio della maternità e paternità responsabile. Per quanto riguarda i bambini con handicap dichiarati adottabili all’interno delle case famiglia, rileviamo che – fermo restando la necessità di ricercare il loro inserimento in una famiglia adottiva o affidataria –le case famiglia possano garantire loro non solo un adeguato contesto familiare, ma anche la sicurezza di essere accolti all’interno di una rete associativa che garantisce la continuità e la solidità dell’accoglienza. Confidiamo di poter al più presto prevedere un incontro con tutti i soggetti in indirizzo al fine di migliorare i progetti riguardanti l’affido dei minori e portarli a conoscenza di tutti i servizi della Regione Piemonte.
Ai.Bi (Alessandro Terzi) Anfaa (Frida Tonizzo) Associazione Gruppi Volontari per l’Affidamento e l’Adozione (Giuseppina Ganio Mego) Associazione Odissea 33 (Anna Oddenino Del Mastro) Associazione Papa Giovanni XXIII (Maria Cristina Carena) Gruppo AMA Arcobaleno (Silvia Bodoardo) Gruppo AMA Bambi (Maria Teresa Scappin) Gruppo AMA Rubino (Lucia Fullone Vietti) Ufficio Famiglia e Caritas Diocesi di Torino (Giuseppina Ganio Mego)
tratto da Prospettive assistenziali n. 167-168
MINORI IN ADOZIONE O IN AFFIDAMENTO FAMILIARE: DOCUMENTI SCOLASTICI, SANITARI E RESIDENZA L’Anfaa di Torino ha avviato nel giugno di quest’anno un confronto con il Comune del capoluogo del Piemonte, i rappresentanti locali del Ministero dell’istruzione e le altre associazioni operanti nel settore sulla bozza di documento, che pubblichiamo, elaborata a seguito del seminario promosso dal Comune di Torino nel settembre 2008 (v. al riguardo il notiziario anfaa in Prospettive assistenziali n. 164/2008). Invitiamo i lettori ad inviarci osservazioni e proposte in merito, scaturite anche dalle esperienze dirette, entro il 5 ottobre 2009: è intenzione nostra preparare una comunicazione su questi temi, da presentare al Convegno del prossimo 16 ottobre a Milano sul tema “La scuola dell’accoglienza. Apprendere dalle differenze”. Di frequente, direttori didattici, presidi o singoli insegnanti si trovano a dover affrontare concretamente situazioni che riguardano alunni in affidamento preadottivo, in affidamento familiare o in adozione. Qualche esempio. Con quale cognome iscrivere a scuola un minore in affidamento preadottivo? Negli elenchi dei genitori aventi diritto al voto per l’elezione degli organi collegiali scolastici, debbono essere inseriti i genitori di origine, oppure quelli affidatari? Come debbono essere compilate le certificazioni scolastiche per conciliare due diverse esigenze: • la necessità che tali documenti ufficiali vengano intestati con il nome reale dell’alunno nel momento in cui sono emessi; • la necessità – altrettanto importante – di non consentire l’eventuale identificazione di un minore con affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo? Come compilare i tabelloni scolastici, in modo da soddisfare le stesse contrastanti esigenze or ora citate? Tanti altri interrogativi possono sorgere, sin dal momento delle iscrizioni (residenza dell’alunno, certificati di vaccinazione, ecc.) e, via via, durante l’anno scolastico. Può essere particolarmente utile, perciò, individuare alcuni dei principali problemi che si sono presentati nella pratica quotidiana e, a fianco di ognuno, indicare ciò che leggi e norme amministrative espressamente prevedono, oppure come – in assenza di indicazioni precise del legislatore o dell’amministrazione scolastica – tali problemi possono essere affrontati sulla base delle esperienze già realizzate, nell’interesse primario del minore e del suo diritto alla riservatezza.
I rapporti tra il minore e la sua famiglia d’origine Diversa può essere, innanzitutto, la situazione familiare o extrafamiliare che riguarda i singoli minori iscritti a scuola. Sostanzialmente, si possono verificare i seguenti casi: • minori che vivono stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di questi); • minori che vivono stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii...); • minori in affidamento preadottivo (di solito, dura un anno); • minori in adozione; • minori in adozione “in casi particolari”, come previsto dall’articolo 44 della legge 184/1983 (1); • minori in affidamento familiare a scopo educativo, disposto dai servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia di origine e reso esecutivo dal giudice tutelare; • minori in affidamento familiare a scopo educativo, realizzato a seguito di un provvedimento del tribunale per i minorenni; • minori che vivono in strutture residenziali (comunità, case famiglia, ecc.); • minori che vivono per più di sei mesi presso terzi, cioè persone non parenti sino al quarto grado. A proposito di quest’ultima situazione, va ricordato che la legge 184/1983 e successive modifiche all’articolo 9, quarto e quinto comma, stabilisce: «Chiunque, non essendo parente entro al quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare. «Nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non ha parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità». Ai fini di un discorso focalizzato sulla situazione familiare del minore in relazione alla iscrizione ed alla frequenza scolastica è utile, inoltre, conoscere se il bambino o il ragazzo stesso mantiene o meno i rapporti con i genitori d’origine e/o i parenti sino al quarto grado e in quale misura. Nel caso di affidamento familiare a scopo educativo, di inserimento in una comunità, il minore può trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la famiglia d’origine e con uno solo dei genitori, oppure – per decisione del Tribunale per í minorenni – a non avere più alcun rapporto o a conservare rapporti limitati. Vi sono anche casi a cui il Tribunale stesso stabilisce che il bambino (o il ragazzo) può continuare ad incontrare uno o entrambi i genitori in “luogo neutro” (ad esempio, presso i servizi sociali del Comune o dell’Asl) con cadenze periodiche preventivamente fissate. Dal punto di vista dei genitori d’origine, possiamo invece trovarci nella situazione in cui: • continuano ad esercitare la potestà parentale nei confronti di figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia; • la potestà parentale è sospesa; • la potestà parentale è stata dichiarata decaduta dall’autorità giudiziaria. È ovvio che, in relazione alle singole situazioni, diverse sono le conseguenze rispetto ai problemi che si pongono nel corso della frequenza scolastica.
Le questioni che riguardano la residenza Anche sotto questo profilo, la casistica è molto variegata. Vediamo le situazioni più comuni. Affidamenti familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori di origine. Il minore può conservare la residenza presso il suo nucleo familiare primario o assumerla presso la famiglia affidataria. Affidamenti familiari non consensuali. Anche in questo caso, il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine o assumere quella degli affidatari (2). In alcune realtà locali, di fronte a determinate situazioni rispetto alle quali è particolarmente importante difendere la privacy del minore, l’ente affidante (Comune, Asl) – che, in genere, è anche quello che ha la tutela del minore stesso – ha scelto un’altra strada: iscrivere il bambino o il ragazzo per tutto il tempo necessario a ridargli uno status familiare certo, in una residenza anagrafica convenzionale presso un proprio servizio (ad esempio, la sede di una comunità). Affidamenti a rischio giuridico di adozione. L’esperienza relativa al servizio di affidamento familiare ha mostrato come si possono presentare situazioni in cui i minori inizialmente affidati a scopo educativo ad una famiglia diventino in seguito adottabili. Di fronte a questi casi sono necessarie alcune precauzioni per evitare un nuovo successivo sradicamento. Tali situazioni sono state definite per la prima volta nel 1983 in un Protocollo d’intesa fra il Tribunale per i minorenni e il Comune di Torino (3) come affidamenti di minori a rischio giuridico di adozione, cioè di bambini o ragazzi per i quali la magistratura minorile ha aperto una procedura di adottabilità che, in caso di ricorsi, può durare anche diversi anni. Per evitare una permanenza prolungata in istituto o in comunità, in attesa di una decisione definitiva della magistratura minorile, tale intesa ha previsto – prima in Italia – che si possa disporre un affidamento a scopo educativo ad una famiglia già dichiarata idonea all’adozione. In seguito, se la dichiarazione di adottabilità diventa definitiva, l’affidamento familiare è trasformato in adozione, evitando al minore nuovi traumi di separazione. In questi casi, il minore viene iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente che ha in carico il caso e le Istituzioni coinvolte devono assumere tutte le iniziative necessarie per salvaguardare la riservatezza dei dati personali del minore e degli affidatari. Adozioni. Per evitare che la famiglia d’origine possa individuare la famiglia in cui vive il minore (e nell’intento primario di tutelare il diritto alla riservatezza del bambino stesso), nel periodo di affidamento “a rischio giuridico” e/o preadottivo, il minore può essere iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale stabilita dall’ente locale. Ciò non vale, ovviamente, per le adozioni internazionali già pronunciate all’estero e trascritte in Italia. In quest’ultimo caso, il minore viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori adottivi.
Le questioni che riguardano l’iscrizione scolastica Per l’iscrizione al nido, alla scuola materna e dell’obbligo la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l’affidamento. Nel caso di affidamenti a “rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione dovrebbe essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni al momento dell’abbinamento. Per le stesse ragioni di riservatezza prima citate è opportuno che le scuole si limitino a prendere solo visione di tale dichiarazione e non la trattengano nel fascicolo personale del minore. Analogamente si dovrebbe procedere per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione. Nel fascicolo stesso potrebbe essere inserita una dichiarazione del Capo istituto (Direttore didattico o Preside) che attesta di aver preso visione di tutto quanto richiesto per l’iscrizione. Vi sono regolamenti relativi all’organizzazione di asili nido e scuole materne in base ai quali la situazione di affidamento familiare a scopo educativo costituisce priorità per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Sugli elenchi riguardanti l’avvenuta ammissione non dovrebbero, però, essere riportati – per i motivi già esposti – i cognomi d’origine dei minori in affidamento “a rischio giuridico di adozione” o in affidamento preadottivo per evitarne l’identificazione.
Le certificazioni scolastiche Le pagelle sono documenti ufficiali e, come tali, necessariamente, devono essere intestate con il nome reale che il minore ha nel momento in cui vengono emesse. È opportuno, però, usare tutti quegli accorgimenti che possono consentire al minore stesso di non essere considerato “diverso” e, soprattutto, di non essere identificato. Fra gli accorgimenti possibili, da scegliere in relazione al singolo caso: la compilazione di doppie pagelle; oppure la consegna di quelle ufficiali ai soli genitori affidatari; o, ancora, l’uso prevalente del nome o del doppio cognome, anteponendo quello degli affidatari, ecc. Lo stesso discorso vale per i tabelloni scolastici, che hanno un analogo carattere di ufficialità. In alcuni casi può essere utile concordare con la famiglia affidataria come “far apparire” il nome del minore in bacheca nell’interesse esclusivo di quest’ultimo e per la tutela della doverosa riservatezza. Sarebbe auspicabile che le Autorità scolastiche, enti locali e i giudici per i minorenni definissero precise procedure al riguardo. È bene, comunque, che, già ora, d’intesa con gli affidatari e i futuri genitori adottivi, i docenti facciano presente ai Capi istituto la prassi ritenuta più opportuna per affrontare i singoli casi, in modo che questa possa essere nota e restare agli atti. Anche a questo riguardo, è importante prestare la dovuta attenzione per evitare indicazioni che consentano a terze persone il collegamento tra il cognome di origine e quello della famiglia affidataria, oppure per evitare che il minore si veda costretto a far conoscere ai compagni di scuola la sua situazione.
Organi collegiali scolastici e diritto di voto L’articolo 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica. Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.
Le questioni sanitarie Prima di affrontare alcuni degli altri problemi specifici che hanno rilevanza con la frequenza scolastica, possono essere utili alcune indicazioni preliminari relative alle questioni sanitarie. Le iscrizioni all’Asl sono possibili sulla base della residenza di fatto del minore e dopo la revoca del medico precedente. Nel caso di affidamenti familiari fuori dal territorio dell’Asl ove risiede la famiglia di origine del minore, è necessario richiedere all’Asl stessa una dichiarazione che attesti che il minore non usufruisce più dell’assistenza sanitaria in quel territorio. Poteri analoghi hanno gli affidatari per i rapporti con le autorità sanitarie (4); occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi che esulano dall’ordinario (esempio un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per le vaccinazioni obbligatorie e per gli interventi sanitari d’urgenza.
Le vaccinazioni Nel caso di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamento preadottivo (sempre per la sola adozione nazionale), è bene che la vaccinazione sia effettuata dal medico di base il quale redige la relativa dichiarazione. Tale dichiarazione può essere registrata sulla base della residenza anagrafica convenzionale creata dall’ente locale. Ad adozione avvenuta è necessario effettuare le opportune variazioni.
Trasferimenti scolastici Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d’ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. In casi di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi (nel solo caso di adozione nazionale), questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. Sarebbe opportuno che l’amministrazione scolastica fosse autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per poter redigere un nulla-osta più generico che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) del minore. Tale certificato potrebbe essere consegnato agli operatori rappresentanti del tutore che ne avesse fatto esplicita richiesta.
Le gite scolastiche L’autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. Per evitare complicazioni è bene depositare presso la scuola all’inizio dell’anno una dichiarazione nella quale chi esercita la potestà parentale o il tutore esprime consenso alla partecipazione del minore a tutte le attività organizzate dalla scuola, comprese le uscite esterne. Rispetto ad ogni singola iniziativa, sarà poi sufficiente la sola firma degli affidatari. In questo quadro, un problema specifico è quello che riguarda carte di identità e passaporti. Questi documenti possono essere richiesti solo dai genitori o dal tutore. In casi eccezionali, il giudice tutelare può autorizzarne l’espatrio, ad esempio a scopo turistico, in assenza del consenso dei genitori. Tuttavia, è bene organizzarsi per tempo in modo da non aver bisogno di seguire questa prassi, che per altro – essendo discrezionale e richiedendo più tempo – non assicura un risultato certo. Per soggiorni di vacanza e di studio, l’autorizzazione deve essere data dai genitori o dal tutore.
Le questioni religiose Particolare attenzione, specie in realtà locali di piccole dimensioni, deve essere posta anche alla registrazione di sacramenti come il battesimo, la prima comunione, la cresima. In presenza di affidamenti “a rischio giuridico di adozione” o di affidamenti preadottivi, è molto importante evitare che il minore sia sottoposto al rischio di una identificazione anche futura, sempre al fine di non violare il suo diritto a crescere in modo armonico senza indebite interferenze. Se il minore non è ancora stato battezzato, sarebbe bene attendere l’avvenuta adozione per farlo (5). Nel caso in cui non si voglia attendere, è opportuno concordare con il sacerdote una modalità che consenta di non lasciare traccia del cognome originario sui registri parrocchiali. Lo stesso discorso vale per la prima comunione e per la cresima.
Intese locali tra scuola, enti locali e magistratura minorile Come si evince dalle considerazioni sopra esposte, solo alcuni aspetti di questa delicata materia trovano una risposta chiara ed esauriente nelle leggi e nelle norme vigenti. Per molti problemi, che pure quotidianamente assillano famiglie, Capi istituto e docenti, non vi sono indicazioni precise da parte della amministrazione scolastica centrale. È necessario, quindi, fare riferimento alle prassi instaurate in alcune aree territoriali, spesso sollecitate dall’incalzare dei problemi. Ma, nell’interesse primario dei minori, c’è forse bisogno di fare un passo in avanti decisivo, che eviti un’alea di incertezza, con tutti i rischi che ciò può comportare per i soggetti più deboli: i bambini ed i ragazzi stessi. Da alcune parti, Anfaa compresa, è stata avanzata l’ipotesi di stipulare “Intese” a livello locale che coinvolgano la scuola, i Comuni, le Asl e la Magistratura minorile, come già si sta facendo rispetto ad altri problemi che chiamano in causa le competenze di Enti diversi (l’handicap, il disagio scolastico, il “bullismo”, la cosiddetta “dispersione”, ecc.). In ogni caso, è opportuno che l’amministrazione scolastica – i cui operatori a tutti i livelli sono comunque chiamati in causa dalla legge 184/1983, articoli 9 e 70 a proposito dell’obbligo della “segnalazione” – assuma le iniziative necessarie per garantire, sentito il parere dell’autorità giudiziaria minorile e degli enti locali, il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza nuovi traumi di tutti quei minori che, per i motivi più diversi, hanno trovato un nuovo status familiare.
IMPORTANTE CIRCOLARE SULL’AFFIDAMENTO PREDISPOSTA DAL comune DI TORINO A seguito della lettera inviata dall’Anfaa al Tribunale per i minorenni di Torino, pubblicata su Prospettive assistenziali n. 154/2006, il presidente Cesare Castellani ha risposto inviando una circolare agli Assessori alle politiche sociali della Regione Piemonte e Valle d’Aosta e all’Assessore alla famiglia e ai servizi sociali del Comune di Torino, in cui si precisa che «il decreto che dispone l’affidamento familiare di un minore ai sensi dell’articolo 4 legge 184/1983, modificato dalla legge 149/2001 non può essere notificato (salvo eccezioni in casi del tutto particolari) alle persone degli affidatari, in quanto non si tratta di “parti”, in senso tecnico, del procedimento di limitazione della potestà. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza del ruolo che la famiglia affidataria esplica e per favorire l’attuazione della misura in condizioni di miglior chiarezza e serenità, il Tribunale per i minorenni ritiene di segnalare alla Regione e agli Enti gestori l’opportunità che, al momento dell’avvio dell’affidamento, sia consegnato a ogni famiglia affidataria un documento che, sintetizzando il dispositivo del provvedimento giudiziario, fornisca le informazioni più importanti circa l’affidamento disposto (prevedibile durata, diritti della famiglia di origine, misure sociali e psicologiche a sostegno del minore)» (6). Nei mesi scorsi al tavolo di confronto sull’affidamento col Comune di Torino le associazioni hanno discusso come i Servizi socio-assistenziali dovevano informare gli affidatari. Riteniamo utile riportare il fac-simile della lettera, elaborata anche con la consulenza della dottoressa Calcagno, contenente notizie sul minore, i suoi bisogni, le ragioni dell’affidamento, la presumibile durata, i diritti della famiglia di origine, gli interventi di sostegno allo stesso minore e gli elementi di conoscenza per favorire il buon esito dell’inserimento presso gli affidatari. Nella Circolare inviata il 26 maggio 2009 dal Comune di Torino ai Servizi interessati, si precisa inoltre che la lettera deve essere «redatta per essere consegnata agli affidatari al momento di presentazione del minore o comunque prima o contestualmente al suo inserimento in famiglia. Copia di tale informativa deve essere allegata alla scheda di avvio dell’affidamento residenziale».
Fac-simile della lettera informativa sul minore in affidamento residenziale giudiziale da consegnare alle famiglie affidatarie per l’inizio dell’affidamento e da inviare per conoscenza al Servizio di neuropsichiatria infantile, se coinvolto.
(Progetto ed impegni congiunti a doppia firma: servizio sociale e affidatari)
Gent.ssim/a/o/i …………………………….…. (Nome e cognome affidatari)
Facendo seguito ai colloqui già avvenuti in data ………………… con ……………………… in cui è stata presentata la situazione di (nome del bimbo) …………………………………, in base alle conoscenze e alle informazioni attuali dello stesso, si comunica che rimarrà con voi per (tot tempo) …….………………..… come è previsto dal provvedimento del tribunale che dispone l’affidamento familiare per (indicare la durata presunta) …….…..… Tuttavia l’affidamento potrà essere prorogato se, alla data prevista per la scadenza, il Tribunale ritenesse non superate le difficoltà della famiglia d’origine che hanno determinato l’allontanamento del bambino. Il bambino ha entrambi i genitori, che esercitano la potestà (oppure, quello che è … solo madre, solo padre … oppure ad esempio: il bambino, i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà, ha come tutore l’assessore ai servizi sociali del Comune di Torino). I/il legali/e rappresentanti/e del minore sono/è (i genitori o il tutore) ………………………. Le visite di (nome del minore) ………………… con …………………….….. (indicare quali parenti il bambino incontra: la mamma, il papà, i nonni, ecc.) saranno disciplinate nel modo seguente: il tribunale ha incaricato questo servizio sociale di regolamentare i rapporti di ………….…. con la sua famiglia (d’origine) …………..……………..... oppure: il tribunale ha stabilito che ……………………… oppure con la frequenza che vi verrà comunicata non appena possibile.
Nel caso di incontri in luogo neutro è opportuno che sia l’educatore che ha seguito gli incontri a riferirvi periodicamente, e non in presenza del bambino, sull’andamento degli stessi; è sempre preferibile evitare domande dirette al bambino. Avere conoscenza di come il bambino vive la relazione con (specificare con chi) ……….…….. vi consentirà di svolgere in modo consapevole la vostra funzione di ascolto e di aiuto. Eventuali variazioni degli incontri o diverse disposizioni del Tribunale saranno successivamente comunicate. Il Tribunale ha inoltre disposto che il bambino sia seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile, che già lo segue da (tot tempo) ……......… nella persona del dr. …………….…….. tel. ………………………… con incontri (indicare inoltre la frequenza degli incontri qualora sia già stato già stabilito un calendario) ………………… oppure con la frequenza che vi verrà comunicata non appena possibile. Presso il servizio sociale, invece, il vostro riferimento sarà l’assistente sociale titolare ………….., tel. ………………. che farà con voi verifiche periodiche indicativamente ogni (tot tempo) …………... Tali incontri di verifica potranno essere inoltre concordati in relazione all’andamento e/o alla fase dell’affidamento o in base alla situazione qualora dovessero verificarsi fatti o modalità di comportamento del minore che destano preoccupazioni. [Specificare se vi sono altre figure professionali coinvolte che intervengono a sostegno del bambino: es. educatore, operatore socio-sanitario, ecc.]. Nell’ambito del servizio sociale è possibile inoltre, per particolari problemi, fare eventualmente riferimento al responsabile assistenza sociale dell’area minori in posizione organizzativa ………………………………… cell. ……………... Il servizio sociale ha l’obbligo di informare il tribunale ogni sei mesi sull’andamento dell’affido. La famiglia affidataria può essere sentita dal giudice (anche su propria richiesta) ma si ritiene utile che scriva “memorie e/o relazioni da inoltrare ai servizi sociali titolari del caso che dovranno provvedere alla trasmissione all’Autorità giudiziaria” di norma unitamente alle proprie relazioni (cfr. deliberazione del 7 dicembre 2004 relativa agli affidamenti familiari). Si specifica che la nuova situazione di inserimento presso la vostra famiglia potrà favorire progressivamente una maggior comunicatività del minore e che quanto potrete osservare rispetto ad atteggiamenti, abitudini, reazioni, ecc., può essere molto significativo e non sempre di facile interpretazione. Pertanto qualora dovessero emergere fatti rilevanti oppure fossero osservati comportamenti particolari e/o inattesi, essi dovranno essere senz’altro riferiti all’assistente sociale e/o agli operatori di riferi-mento (neuropsichiatria infantile, pediatra, ecc.). Il servizio sociale, effettuati i necessari approfondimenti ed integrazioni, si farà carico di trasmettere le osservazioni all’Autorità giudiziaria se di competenza. Prima di passare a spiegare meglio il progetto che vi vede coinvolti, riteniamo importante ricordare e sottolineare l’obbligo alla riservatezza cui sono tenute le famiglie affidatarie (vedi citata deliberazione del 7 dicembre 2004 pag. 19 “Funzioni dell’affidatario”). Allo stato attuale queste sono le notizie e le conoscenze che si hanno sul/la minore:
[Facendo riferimento agli incontri di presentazione del minore già effettuati, riportare, sinteticamente, notizie sul bambino e sulla sua situazione: è necessario, in questa parte, concentrare l’attenzione sul minore fornendo le informazioni che siano utili alla sua cura e che non alimentino un giudizio sulla famiglia d’origine. Come è noto il servizio sociale ha l’obbligo del segreto professionale, che vale nei confronti di tutti, anche degli affidatari, i quali a loro volta hanno l’obbligo della riservatezza. Inserire quindi notizie sulla storia del bambino, la composizione della sua famiglia, da dove proviene, eventuali passaggi in comunità, eventuali altri affidi, rapporti significativi con parenti, fratelli, ecc. e la descrizione delle sue caratteristiche personali: carattere, cosa gli piace fare, cosa gli piace mangiare, come si relaziona, che comportamenti agisce in determinate situazioni, ecc. È importante che la famiglia possa “vedere” il bambino attraverso le parole degli operatori e nel contempo sia informata sul progetto che sottende all’inserimento e sulla sua durata. È necessario che gli operatori forniscano le notizie sul bambino riferendo gli effetti su di lui della condotta dei genitori ma evitando informazioni su questi ultimi. È molto importante riferire le vicende vissute dal bambino, eventuali deprivazioni, i comportamenti agiti dal bambino in conseguenza di ciò che ha sperimentato nel periodo precedente l’affidamento. Per esempio, se si tratta di un bambino maltrattato, parlare dei maltrattamenti descrivendoli, se noti: anziché dire “la madre si prostituisce in casa” è possibile dire “è probabile che il bambino abbia assistito a rapporti sessuali” oppure “manifesta particolare interesse per gli aspetti sessuali”; anziché dire che la madre è tossicodipendente o il padre etilista o malato di mente, riferire gli effetti che la loro condizione possa avere avuto sul bambino, per esempio: bambino non accudito, lasciato spesso solo, bambino che ha assistito a scene di violenza o che ha vissuto in ambiente promiscuo. Tuttavia, per giusta causa, il segreto può essere talvolta violato, come quando ad esempio ci sia la certezza di un soggetto maltrattante o abusante (è importante sapere se si tratta di un genitore, di un parente oppure di persona estranea alla famiglia), valutando l’opportunità della comunicazione agli affidatari e tenendo conto dell’età del minore, la sua consapevolezza e la capacità di capire. Le sentenze, che sono pubbliche, e i fatti di rilevanza penale, dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione del presunto responsabile sul registro degli indagati, che è pubblico, possono essere comunicati anche se si tratta di informazioni relative alla famiglia d’origine. È evidente che ciò che deve guidare la comunicazione è l’interesse e la tutela del minore e perciò, se è utile, si può dire che il genitore è in carcere o che il genitore o altro familiare o convivente è indagato per sospetti abusi sessuali o maltrattamenti. In sintesi, riguardo alla famiglia d’origine si possono riferire solo i fatti e le condotte che hanno o possono avere rilevanza sullo sviluppo del bambino]. Vi segnaliamo che il pediatra attualmente è il dr. …………….……... tel. …………………. che potrà fornire le notizie relative alla salute del minore, mentre la tessera sanitaria e altra documentazione vi verrà fornita dalla comunità o dalla famiglia (ecc.) …………………………….………….. . [Le notizie indispensabili per la cura e la custodia del minore riferite alle sue condizioni di salute – malattie esantematiche, sieropositività, S.A.N., allergie, intolleranze alimentari – comprese eventuali malattie pregresse saranno fornite, di norma, dai sanitari che conoscono ed hanno in cura il minore. È poi indispensabile dare informazioni su dove e quando il minore sta seguendo una serie di visite specialistiche che deve eventualmente continuare ad effettuare con controlli periodici. Se la comunicazione di tali informazioni comporta implicitamente la violazione dell’obbligo di segreto rispetto alle condotte dei genitori, tale deroga è giustificata, e quindi consentita, dalle necessità di cura e assistenza del bambino]. .............................................................................. .............................................................................. [È opportuno infine comunicare agli affidatari che cosa ci si attende dall’inserimento del bambino nella loro famiglia, quali sono le “funzioni” specifiche cui si chiede di prestare particolare attenzione in relazione ai bisogni del bambino che emergono dalla precedente descrizione: es. funzione di stimolo, di contenimento educativo, di vicinanza affettiva, di valorizzazione dell’autostima, ecc.]: .............................................................................. ..............................................................................
Allegati: [Specificare se vengono forniti alla famiglia documenti in allegato].
Nota: Un fac-simile analogo è stato predisposto per la lettera informativa sul minore in affidamento consensuale da consegnare alle famiglie affidatarie prima dell’inizio dell’affidamento.
PRESA DI POSIZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DI LECCE CONTRO L’ADOZIONE MITE
Pubblichiamo la lettera inviata il 31 marzo 2009 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, Luigi Gennaro, alla presidente dell’Anfaa, che è stata autorizzata a diffonderla. Il testo riprende una nota sull’adozione mite redatta dell’Avvocato Generale Giuseppe Vignola.
L’adozione mite, com’è noto, nasce da una prassi del tribunale per i minorenni di Bari che prevede la possibilità di trasformare l’affidamento familiare in una forma di adozione che non recida i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine. La coppia che si dichiara, ab initio, disponibile a seguire questo percorso è inserita in elenchi speciali ed accoglierà il minore sulla base di un provvedimento di affidamento, impegnandosi a fare tutto il necessario per facilitarne il rientro nella famiglia di provenienza. Qualora questo dovesse risultare impossibile, alla scadenza del periodo di affidamento, eventualmente prorogato, sarà dichiarata “l’adozione mite”. La prassi, che ha ispirato la proposta di legge n. 5724 intitolata “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione aperta e di adozione mite”, nasce dalla considerazione che per un’elevata percentuale di bambini che vivono in situazione di grave degrado non si procede oggi ad un’adozione legittimante, poiché i labili legami con la famiglia di origine non consentono di ritenere sussistente lo stato di abbandono indispensabile per la declaratoria di adottabilità. Da qui un progetto culturale che focalizza l’attenzione su questa fascia di minorenni e che, per un verso, elabora la categoria del “semiabbandono permanente” quale presupposto dell’adozione, peraltro, interpreta in modo molto estensivo il disposto dell’articolo 44 lettera d) della legge n. 184/1983. La prima obiezione che potrebbe muoversi all’adozione mite riguarda proprio il suo presupposto. Chi scrive è del parere che il “semiabbandono permanente” sia un errore concettuale. Ed infatti, se con riferimento ad un bene, l’abbandono implica il venire meno della relazione esistente tra il soggetto e il bene stesso, con riferimento ad un bambino non può che sostanziarsi nella cessazione della relazione genitori-figlio. Finché questa, sia pur labile, continua a sussistere, non può ipotizzarsi alcun “abbandono” o “semiabbandono” (7). Ci si trova in questi casi di fronte alla temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo ascrivibile a cause eccezionali (quale, ad esempio, l’impedimento del genitore ad assolvere i compiti accuditivi ed educativi per grave malattia) o a violazione dei doveri connessi alla funzione genitoriale la cui entità sarà oggetto di valutazione da parte del giudice che interverrà con i necessari provvedimenti (ex articolo 333 del codice civile). La vigente normativa, peraltro, non offre spazi a figure intermedie, perché già disciplina correttamente, attraverso istituti quali l’affidamento familiare e l’adozione legittimante, le differenti situazioni in cui un minore può venirsi a trovare e prevede i più opportuni interventi in rapporto alle modalità di esercizio della funzione genitoriale ed alla gravità delle violazioni a questa riconducibili. L’affidamento familiare da parte dei servizi o su disposizione del Tribunale per i minorenni in caso di mancato assenso dei genitori trova così applicazione a fronte di situazioni di difficoltà temporanea che rendono impossibile un’adeguata assistenza del minore nell’ambito della sua famiglia con la quale va tuttavia mantenuto e, anzi, rinforzato ogni legame (8). Da qui l’obbligo per l’affidatario di accogliere presso di sé il minore e di provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, «...tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante...» (9) il tutto con il controllo ed il sostegno del servizio sociale che «nell’ambito delle proprie competenze... agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità idonee...» (10). Tanto vale, ovviamente, anche nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare, qualora sia stato impossibile un affidamento familiare (11). Vero è che la durata massima del periodo di affidamento previsto dalla legge è di 24 mesi, ma è anche vero che la possibilità che il legislatore ha concesso al Tribunale per i minorenni di prorogare senza limite alcuno tale periodo, «qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore» (12), trova la sua ragion d’essere proprio nella necessità di sottoporre al vaglio del giudice specializzato quelle situazioni “al limite” in cui, pur persistendo l’inadeguatezza della famiglia d’origine, non è opportuno recidere il legame esistente. A ben vedere, dunque, l’accertamento sul cosiddetto “semiabbandono permanente” equivale a quello che i Tribunali per i minorenni già effettuano ogniqualvolta sono chiamati a pronunciarsi sulla proroga di un affidamento ex articolo 4 della legge 184/1983 con una conseguenza, tuttavia, differente che implica una palese forzatura del dettato e dello spirito delle norme: la declaratoria di “adozione mite” con gli effetti che comunque l’adozione comporta. E qui si pone una seconda obiezione con riferimento ad un’eccessiva discrezionalità di cui dispone il giudice in contrasto con la chiara volontà del legislatore che con l’adozione legittimante ha posto un punto fermo e ben definito dal quale partire: lo stato di abbandono e cioè la «privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi» (13), “stato di abbandono” che sussiste ogni qualvolta la mancanza di un ambiente familiare idoneo sia considerato insuperabile a nulla rilevando il fatto che, in passato, si sia sperimentato un affidamento eterofamiliare rivelatosi poi idoneo a risolvere la condizione del minore. Come, infatti, ha evidenziato la Suprema Corte, l’affidamento, di per sé, non è d’impedimento alla dichiarazione di adottabilità giusta quanto previsto dal disposto dell’articolo 8 della legge 184/1983 (non sostanzialmente modificato dalla legge 149/2001). Un buon inserimento del minore presso gli affidatari certamente può influire sulla successiva trasformazione dell’affidamento provvisorio in affidamento definitivo, ma nessuna influenza può spiegare sul riscontro della sussistenza dello stato di abbandono (14). Non può negarsi che l’impianto normativo vigente preveda la possibilità di adozione anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (15). Tale ipotesi tuttavia è da intendersi come assolutamente residuale e ricorrente solo nel caso in cui il minore non possa essere inserito in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l’adozione legittimante (16). Una dilatazione interpretativa del disposto dell’articolo 44 lettera d) della legge 184/1983 finirebbe col distorcere le finalità dell’istituto con rischio di rilevanti danni. Non può tacersi, infatti, e questa costituisce la terza obiezione, che “l’adozione mite”, consentendo il mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine, può essere causa di ambiguità relazionali che si rifletteranno sull’armonico sviluppo di personalità dell’adottato e di interferenze da parte dei genitori biologici che potranno turbare anche gravemente la serenità della famiglia adottante, situazioni tutte previste ed evitate dall’adozione legittimante attraverso l’elisione di ogni legame, il divieto di fornire notizie, informazioni o certificazioni, estratti o copia dai quali possa risultare il rapporto di adozione, nonché il segreto sull’identità dei genitori biologici, con le limitazioni e i contemperamenti di cui all’articolo 28 della legge 184/1983.
(1) L’articolo 44 della sopra citata legge 184/1983 sancisce quanto segue: «1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 [e cioè anche nei casi in cui non sia stata pronunciata la dichiarazione di adottabilità, n.d.r.]: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. «2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi. «3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. «4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare». (2) L’Anfaa ritiene che il minore affidato debba essere inserito nello stato di famiglia degli affidatari, soprattutto se si prevede che l’affidamento possa protrarsi nel tempo. (3) Il testo del protocollo è riportato nell’articolo “L’affidamento a rischio giuridico di adozione: le esperienze delle famiglie”, in Prospettive Assistenziali, n. 138, 2002. (4) Cfr al riguardo l’articolo 5, comma 2 della legge n. 184/1983. (5) Cfr. E. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Nuovo dizionario di teologia morale, Edizione Paoline, Cinisello Balsamo, I990, alla voce “Adozione”. (6) Cfr. il notiziario dell’Anfaa del n. 158/2007 di Prospettive assistenziali. (7) Legge 4 maggio 1983 n. 184 come innovata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, articolo 2. (8) Idem, articolo 4. (9) Idem, articolo 5, comma 1. (10) Idem, articolo 5, comma 2 (11) Idem, articolo 5, comma 3. (12) Idem, articolo 4, comma 4. (13) Idem, articolo 8, comma 1. (14) Cassazione, Sezione I, n. 12169 del 9 giugno 2005. (15) Legge 4 maggio 1983 n. 184 come innovata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, articolo 44 lettera d). (16) Il Tribunale per i minorenni di Lecce nell’ultimo triennio (gennaio 2006 - 31 dicembre 2008) ha emesso solo 4 sentenze di adozione ai sensi dell’articolo 44 lettera d) della legge 184/1983.
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