Statuto di Anfaa
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato: Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie ODV
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” e s.m.i., l’Organizzazione di Volontariato Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie siglabile “Anfaa-ODV”.
- La denominazione dell’associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS(Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- L’associazione ha sede legale nel Comune di Torino Via Artisti 36, (_To_____). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori dei pubblici registri presso cui l’Associazione è iscritta.
- Possono costituirsi, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, Sezioni locali dell’Associazione. Dette Sezioni aderiscono alla mission e alla vision dell’Associazione, recependo integralmente lo Statuto e il Regolamento attuativo nonché ogni loro modifica e ogni delibera. Le sezioni locali hanno propria autonomia di bilancio e amministrati.
Art. 2 -Scopi e finalità
L’ Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere e tutelare il diritto fondamentale di ogni minore a crescere in una famiglia, innanzitutto nella propria, di origine, anche attraverso adeguati sostegni, e quando questo non è possibile, in una famiglia affidataria nei casi di inidoneità dei genitori e/o parenti e in una famiglia adottiva quando è stato preventivamente dichiarato lo stato di adottabilità del minore stesso.
Art. 3 – Attività
Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educanti, ai sensi dell’art. 5 lett.d) D.lgs 117/2017;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo;5 lett. i) D.lgs 117/2017;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5 lett.l) D.lgs117/2017;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all’art. 5 lett.w) D.lgs 117 2017;
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende:
- studiare e perfezionare proposte di intervento a sostegno della permanenza dei minori in situazioni familiari in gravi difficoltà.
- intervenire presso le Istituzioni proposte affinché il diritto dei minori a crescere in un nucleo familiare sia assicurato anche a quelli i malati e/o portatori di handicap;
- stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti dirette a tutelare il diritto di ogni minore a crescere in famiglia , verificando anche la qualità degli interventi erogati;
- agire nei confronti delle Istituzioni preposte per promuovere, realizzare e sostenere gli affidamenti familiari, da attuare, anche transitoriamente, nei casi in cui non sia attuabile la permanenza dei minori nel loro nicleo familiare, contribuendo anche come associazione alla diffusione di una cultura accogliente e solidale
- affermare il valore dell’adozione , pronunciata a seguito della dichiarazione di adottabilità, come genitorialità e filiazione vere, basate sul rapporto affettivo e reciprocamente formativo;
- operare per l’inclusione scolastica dei minori adottati e affidati ,
- proporre forme di solidarietà dirette a prevenire l’abbandono dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso la promozione di forme di sostegno delle famiglie in difficoltà e in loco dell’affidamento e dell’adozione , secondo le situazioni, nei Paesi stessi;
- assumere la rappresentanza legale di minori nei procedimenti giudiziari per tutelarne il superiore interesse.
- Le attività promozionali di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del CdN ed approvata dall’ Assemblea dei Soci.
- Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il CdN ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.i.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dal CdN il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).
- Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i
- L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
- Ivolontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
Art. 4 Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 lgs 117/2017 e s.m.i);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- Proventi derivanti da attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i
- L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo nazionale redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Anfaa, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Anfaa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 Soci
Il numero dei soci è illimitato. Se il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno a norma dell’art. 32 comma 1 bis D.lgs 117/2017.
Possono far parte dell’Associazione: i genitori adottivi, gli affidatari, gli adottati maggiorenni, gli affidati maggiorenni e le persone fisiche che condividono e operano secondo gli scopi e le finalità dell’organizzazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. I Soci afferenti alle sezioni sono a tutti gli effetti Soci di Anfaa a livello Nazionale.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione
- L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal CDN a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente.
- Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla delibera, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
- Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il CdN comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- La qualità di Socio cessa:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Anfaa;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Anfaa;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall’eventuale sollecito sc
- per decesso
- Il recesso ha effetto immediato dalla comunicazione dell’interessato al CdN.
- L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del CdN. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Anfaa sia all’esterno per designazione o delega. 6In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Anfaa.
Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Anfaa ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Anfaa, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Anfaa;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al CdN.
- di ottenere il rimborso delle spese sostenute purché autorizzate e documentate
- b) I soci sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 Organi dell’ODV
- Sono organi dell’Anfaa:
- L’Assemblea dei soci;
- il CdN;
- Il Presidente.
Art. 9 Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Anfaa, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del CdV o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L’Assemblea elegge un segretario.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione scritta del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando lil CdV ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ODV. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’Assemblea si esprime in tutti i casi di ricorso su rigetto all’ammissione di Socio.
Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci
- L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti dell’Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Anfaa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione.
Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12 Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Consiglio Direttivo nazionale ( CDN) è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici consiglieri scelti fra le persone fisiche associate, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. L’attuale CDN rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del suo mandato.
Il consigliere è tenuto a partecipare annualmente ad almeno una seduta del CdN, a pena di esclusione.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il CDN elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Anfaa, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Anfaa; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall’Organo di Amministrazione.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il CdN provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del CdN. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività sulla base delle deliberazioni autorizzate dai competenti organi dell’Anfaa, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il CDN è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- delibera sulla costituzione di sezioni locali;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il CDN è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il CDN è convocato dal Presidente tre volte all’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del CDN.
- I verbali delle sedute del CDN, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del CDN tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del CDN Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza
- L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 Presidente
- Il Presidente è eletto a maggioranza dal CDN nel suo seno.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione al suo interno, di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del CDN; sovrintende a tutte le attività dell’Anfaa; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Anfaa; convoca e presiede il CDN, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del CDN e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal CDN alla prima riunione utile.
Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del CdN.
- Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi .
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a cinque volte consecutive.
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ODV, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Organo di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art.19 Libri sociali
- E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e di eventuali atri organi sociali.
- Il libro dei volontari , che devono essere assicurati ai sensi dell’art. 17-18 DL n. 117/2017
Art. 20 Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
- In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, anzitutto alla Fondazione Promozione sociale Onlus, con sede a Torino in via Artisti 36 d altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 21 Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.