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Lo statuto dell'ANFAAeretta in Ente Morale con D.P.R. n° 462 del 19 marzo 1973
Art. 1 - E' costituita in Torino - via Artisti n. 36, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie. Art. 2 - Scopi dell'Associazione sono:
Art. 3 - L'Associazione non ha qualificazione politica, sindacale o confessionale. L'ANFAA è una Associazione senza fini di lucro; tutte le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive preventivamente concordate. Art. 4 - Sono Soci coloro che hanno adottato o accolto in affidamento uno o più bambini, gli adottati e gli affidati maggiorenni. In casi particolari, possono essere iscritte in qualità di Soci persone seriamente e costantemente impegnate nella promozione e diffusione delle finalità dell'ANFAA. I Soci devono accettare il presente statuto, ottenere il parere favorevole all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo ed essere in regola con le quote sociali. L'ANFAA si adopera per instaurare forme di collaborazione con associazioni e persone sensibili al problema allo scopo di promuovere i diritti dei minori in situazione di abbandono o con difficoltà familiari. Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
I mezzi di gestione per il compimento dell'attività secondo gli scopi sociali sono costituiti:
Art. 6 - Il numero dei Soci è illimitato. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e tale recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima. Il Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti. Art. 7 - Gli Organi Sociali sono:
Art. 8 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo fissa l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati o dai Revisori dei Conti, e dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. Le lettere per la convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinarie dovranno essere spedite almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di motivata urgenza. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno indicato per la prima. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data della prima. In seconda convocazione le deliberazioni prese a maggioranza assoluta sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con l'indicazione dell'Assemblea a cui si riferiscono, a qualsiasi altro membro dell'Associazione. Non sono ammesse più di due deleghe per la stessa persona. L'Assemblea dei Soci:
Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o rappresentanti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentanti uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo ad una associazione operante in analogo settore scelta dall'ANFAA I verbali dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per alzata di mano. Art. 9 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto di ventuno membri. L'Assemblea elegge tra i Soci tre Consiglieri sostituti che subentrano ai Consiglieri uscenti o dimissionari. Il Consiglio non può deliberare che alla presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo promuove l'attività dell'Associazione, ne ammette i Soci, ne sviluppa le iniziative e delibera l'istituzione di Sezioni periferiche dirigendone e coordinandone l'attività, propone i bilanci consuntivi e preventivi che presenta, con la Relazione dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea, delle cui determinazioni cura l'esecuzione. Può in qualsiasi sua riunione deliberare l'esclusione di un Socio per indegnità morale, per mancanza grave verso lo statuto, per mancato pagamento della quota sociale, sotto riserva di ricorso dell'escluso alla prima assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e su domanda del Presidente o della metà dei membri del Consiglio ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I membri che regolarmente convocati non hanno assistito senza giustificato motivo a tre riunioni successive sono ritenuti dimissionari e sostituiti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che rimangono in carica tre anni anche in caso di elezioni di nuovi Consiglieri. Le due cariche si Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in una sola persona. Art. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, facendone eseguire le deliberazioni. Firma gli atti ufficiali, cura la regolare attività del sodalizio, promuovendone l'incremento. Adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Con firma congiunta con il Tesoriere apre ed opera sui conti intestati all'Associazione, gira gli assegni e ne esige il giusto ricavo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, può delegare ad un Consigliere le proprie attribuzioni. Art. 11 - Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli Organi Sociali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza, controfirma gli atti ufficiali. Art. 12 - Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei Soci, di cui tiene aggiornato il libro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, gli introiti, esegue i pagamenti. Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito della vigilanza contabile dell'amministrazione dell'Associazione. Il Presidente del Collegio riferisce all'Assemblea dei Soci sui bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. Art. 14 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo. Art. 15 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata entro il 30 aprile. Art. 16 - Il Consiglio Direttivo elaborerà un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Art. 17 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia |
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