Adozione in breve

L’adozione legittimante ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi.

Sono adottabili

i minori (da 0 a 18 anni) che vengano dichiarati in “stato di adottabilità” dal Tribunale per i minorenni, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (Adozione nazionale)

i minori stranieri (da 0 a 18 anni) che risultano dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo Paese di provenienza, accertata l’irreversibilità della loro condizione di abbandono, il consenso loro e dei genitori naturali (qualora richiesti) e l’impossibilità di assiterli adeguatamente in loco (Adozione internazionale)

Gli aspiranti genitori adottivi devono

  1. essere uniti in matrimonio da almeno tre anni,
  2. non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi;
  3. possono presentare domanda anche i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.

Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.

Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine. L’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.

Scheda a cura dell’Anfaa

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