Le istituzioni coinvolte nell’affido

Per la riuscita dell’affidamento familiare è fondamentale il ruolo delle Istituzioni, dei Servizi Sociali e dell’Autorità Giudiziaria.

Le istituzioni coinvolte nell’affido sono:

Le Regioni

Assumono a livello legislativo i necessari provvedimenti per rendere esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia, secondo le priorità indicate dalla legge 184/83 e s.m.i..

Impegnano gli Enti gestori degli interventi a predisporre gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tale diritto e definendo le modalità operative riguardanti:

  • la sensibilizzazione e il reperimento di persone disponibili all’affidamento
  • la preparazione e valutazione degli aspiranti affidatari
  • il sostegno al minore e alla sua famiglia di origine
  • i rimborsi spese agli affidatari in relazione alle condizioni degli affidati
  • la copertura assicurativa dell’affidato e degli affidatari
  • la modulistica relativa al consenso degli affidanti e degli affidatari al progetto specifico di affidamento
  • le modalità di rapporto con le autorità giudiziarie minorili.

Provvedono a reperire finanziamenti adeguati e un’adeguata distinzione del personale socio-assistenziale e sanitario necessario.

Il Servizio sociale locale

Per Servizio sociale locale si deve intendere l’Ente gestore degli interventi assistenziali quali, ad esempio: Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montana.

Il Servizio Sociale locale:

  • dispone l’affidamento familiare, previo consenso dei genitori o del tutore “sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento” (affidamento consensuale)
  • dà attuazione al provvedimento del Tribunale per i Minorenni “ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore” (affidamento giudiziario). 

Inoltre:

  • svolge opera di sostegno educativo e psicologico nei confronti della famiglia del minore, degli affidatari e, se necessario, dell’affidato nell’ambito delle proprie competenze, d’intesa anche con i servizi sanitari e psicologici dell’ASL
  • agevola i rapporti con la famiglia d’origine ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari (art. 4 e 5 della l.184/1983 s.m.i.).

L’affidamento, consensuale, è reso esecutivo (cioè vistato) dal giudice tutelare e non può durare più di due anni ma è prorogabile dal tribunale per i minorenni “qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore”. L’affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d’origine, vista la gravità della situazione della famiglia d’origine.
Il servizio sociale  competente deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza sull’andamento dell’affidamento. Deve presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza nei confronti dei soggetti dell’affidamento, sulla sua presumibile durata e sull’evoluzione delle condizioni della famiglia d’origine.

La magistratura minorile

Il Tribunale per i minorenni nel disporre l’affidamento giudiziario è tenuto a precisare:

  • l’Ente gestore cui è demandata la realizzazione dell’affidamento, che può avvalersi della collaborazione di altri servizi (ad es. i servizi sanitari)
  • la prevedibile durata dell’affidamento stesso, in relazione alla situazione personale e familiare del minore stesso
  • le indicazioni sulle modalità di rapporto del minore coi suoi familiari
  • l’estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all’art. 80 della l. 184/1983 e successive modifiche (assegni familiari, detrazioni fiscali, congedi parentali …).

I servizi sanitari e psicologici dell’ASL

Prestano la loro collaborazione con il Servizio Sociale locale, nell’approfondimento delle situazioni personali e familiari dei minori in vista dell’eventuale affidamento (compresa la valutazione delle capacità genitoriali), nella predisposizione del progetto di affidamento e nel sostegno successivo.

La scuola  

Negli ultimi anni la scuola ha registrato un incremento notevole nella frequenza di  minori adottati o in affidamento familiare:  può contribuire concretamente ad un corretto processo di socializzazione di ogni minore, al superamento di stereotipi (ad esempio la rappresentazione della famiglia basata solo sui legami biologici) e alla promozione del cambiamento culturale che deve vedere i minori come soggetti di diritti e non oggetti dei bisogni dell’adulto.

L’intervento di affidamento familiare progettato in collaborazione tra gli operatori del territorio ed équipe affidamenti è attuato tramite diverse figure professionali, quali: assistenti sociali, educatori, psicologi.
Il loro ruolo è indispensabile nell’analizzare la situazione del minore in difficoltà e della sua famiglia di origine e nel mettere a punto il progetto scritto di affido, condiviso e conosciuto da tutti i protagonisti.
Ad essi spetta il compito di predisporre il progetto, seguirlo, tenere le fila  della rete di persone e istituzioni coinvolte a vario titolo nelle vicende del minore come gli operatori sanitari, scolastici, giudiziari.

Scheda a cura dell’Anfaa

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