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23/06/2010: 18:18
NO alla ruota a Roma - comunicato stampaLE “RUOTE” DEI NEONATI NON SOLO NON SERVONO MA DERESPONSABILIZZANO LE ISTITUZIONI CHE DOVREBBERO...
04/12/2009: 09:37
Lettera aperta ai magistrati minorili sull'adozione miteCon l’adesione di CSA (Coordinamento Sanità assistenza fra i movimenti di base) e la rivista...
04/08/2009: 13:11
Appello al Presidente NapolitanoAppelllo al Presidente della Repubblica Napolitano
04/06/2009: 13:02
Lettera a Carlo Giovanardi sottosegretario di Stato con delega alla famigliaApprendiamo dal decreto di ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, da Lei...
22/05/2009: 09:35
Comunicato stampa su figlio adottivo suicidaComunicato stampa: L’ ANFAA DICE BASTA ALLE DISCRIMINAZIONI
26/01/2009: 12:00
Adozione e non riconoscimento alla nascita- lettera di una figlia adottiva pubblicata da Repubblica il 27-12-2008 - lettera integrale di...
13/11/2008: 12:32
Adesione ANFAA all'appello sulla scuolaCon la presente comunico l'adesione dell'Anfaa (Associazione Nazionale Famiglie adottive e...
20/10/2008: 07:00
Comunicato stampa sulla richiesta dell'arcivescovo di Pompei di riaprire gli istituti di ricovero dell'infanzia in difficoltàCsa-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base Associazione Nazionale Famiglie...
26/08/2008: 12:44
Lettera aperta all'on. MussoliniComunicato stampa del 31 luglio 2008 L’Anfaa è intervenuta in merito alle dichiarazioni rilasciate...
10/07/2008: 17:39
I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - IV rapportoIV rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e...
04/06/2008: 08:48
Petizione CESVIPetizione CESVI contro lo sfruttamento del lavoro minorile e il diritto allo studio di bambine,...
14/02/2008: 18:05
Congedi di maternità, paternità e parentali - circ. INPSAdozione affidamento - congedi di maternità e parentali - nuove norme dalla finanziaria 2008
22/11/2007: 16:03
NO ALLA RUOTANo alla ruota, sì all'assistenza alle gestanti e al neonato, sì alla garanzia del segreto del parto
16/11/2007: 12:55
Fermiamo i ladri di bambiniIl CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia di fronte all’ennesimo “furto di bambini” ricorda...
28/09/2007: 10:13
I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - III rapportoIII rapporto sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adoloscenza in...
24/08/2007: 18:21
NOTA dell’ANFAA per l’AUDIZIONE presso la COMMISSIONE PARLAMENTARE per l’INFANZIA del 22 MARZO 2007DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE Segnaliamo al riguardo che il II Rapporto di aggiornamento del Gruppo...
20/08/2007: 18:24
Adozioni difficiliLettera di Anfaa al ministro della famigli Rosy Bindi e al sottosegretario alla famiglia Ciara... Archivio ->
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24/08/2007: 18:21 Età: 3 anni
NOTA dell’ANFAA per l’AUDIZIONE presso la COMMISSIONE PARLAMENTARE per l’INFANZIA del 22 MARZO 2007<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> Segnaliamo al riguardo che il II Rapporto di aggiornamento del Gruppo di lavoro per la Convenzione Onu precedentemente citato rileva: «Per quanto riguarda la raccomandazione, espressa dal Gruppo di Lavoro nel Rapporto 2005, di evitare che le strutture di accoglienza si accorpino tra di loro, mossa dalla preoccupazione di evitare le conversioni di istituti in micro realtà di accoglienza contigue, si evidenzia che solo in due Regioni sono stati previsti vincoli in tal senso. Nella Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 41-2003 del 15/03/04 è espressamente specificato che: “É consentita la coesistenza di non più di due strutture residenziali, preferibilmente di tipologie diverse, nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati (intendendo sia edifici uniti da connettivo interno, sia edifici uniti da spazi esterni catastalmente individuati)”. E nella Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 della Regione Toscana è scritto: “essere organizzati in maniera da non coesistere con altri servizi residenziali nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati, ossia edifici uniti da connettivo interno ed edifici che usufruiscono di spazi comuni esterni o nelle immediate vicinanze”.Nelle normativa delle altre Regioni analizzate non si fa alcun riferimento alla questione dell’accorpamento». 1) Breve presentazione dell’ANFAA Dalla sua costituzione ad oggi, l’ANFAA ha operato per l’affermazione del fondamentale diritto di tutti i minori – compresi quelli disabili o malati – a vivere in famiglia: anzitutto nella loro d’origine, e, quando questo non è possibile, secondo le situazioni, in una affidataria o adottiva. Per raggiungere questo obiettivo e per arrivare al superamento del ricovero in istituto (sono note da decenni le conseguenze negative dell’istituzionalizzazione sulla vita dei minori), l’Anfaa si è impegnata sia sul fronte istituzionale, promuovendo l’approvazione di leggi fondamentali per la sua concreta realizzazione (la legge 431/1967 e la 184/1983), sia a livello culturale per la diffusione di un nuovo concetto di paternità e maternità e di uno spirito di accoglienza attento ai bisogni dei più piccoli e indifesi. Il forte e costante impegno della nostra Associazione quale associazione di volontariato dei diritti “dalla parte dei bambini”, è stato inoltre determinante per la realizzazione di importanti e fondamentali obiettivi, obiettivi che sono stati finora raggiunti dall’ANFAA, anche grazie all’apporto delle oltre 20.000 famiglie adottive e affidatarie che in oltre 40 anni hanno fatto parte dell'Associazione e che hanno saputo coniugare la loro scelta di accoglienza familiare (numerose tra l’altro sono quelle che hanno accolto bambini grandicelli, malati e/o gravemente handicappati) con l’impegno associativo, in qualità di volontari che si attivano per il concreto riconoscimento delle esigenze e dei diritti dei bambini con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità. Ad esse, in questi ultimi anni si sono aggiunti alcuni figli adottivi ed ex-affidati adulti, che hanno deciso di operare in prima linea su queste tematiche che li hanno visti protagonisti.
2) Un piano straordinario per il diritto di ogni minore a crescere in famiglia e per il reale superamento del ricovero in istituto Come anche sottolineato nel II° Rapporto di aggiornamento 2005-2006 elaborato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, cui aderiscono oltre 40 organizzazioni operanti nel settore minorile (fra cui l’Anfaa), «il diritto del minore a crescere in famiglia non è un diritto esigibile, in quanto la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge 149/2001 (quali, ad esempio, il sostegno alle famiglie d’origine, agli affidamenti e alle adozioni di minori ultradodicenni o con disabilità accertata, ecc.) è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e quindi le suddette istituzioni non hanno l’obbligo di fornire gli aiuti previsti, che rimangono subordinati alle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci. Va inoltre precisato che né la Legge 149/2001, né la Legge 328/2000 prevedono norme che consentano agli utenti e alle associazioni di tutela dei diritti la possibilità di far rispettare dagli Enti Locali la priorità degli interventi alternativi al ricovero. L’attuazione della Legge 149/2001 è ulteriormente complicata dal fatto che con la Legge 328/2000 e la modifica del Titolo V della Costituzione la competenza per le politiche sociali è esclusiva delle Regioni per quanto riguarda i poteri di programmazione e legislativi, e degli Enti Locali per quanto riguarda la gestione degli interventi. Lo Stato, (…….), ha invece il compito di definire i LIVEAS», cioè i livelli essenziali di assistenza sociale indispensabili per arrivare ad uniformare le prestazioni nei confronti degli assistiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, purtroppo, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano cui era demandata l’individuazione dei criteri in base ai quali le Regioni dovevano provvedere alla definizione degli standard minimi delle comunità di tipo familiare e degli istituti (art. 2, comma 5 della legge 149/2001) ha deliberato, in data 28 febbraio 2002, che i criteri erano quelli previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 riguardante i requisiti delle strutture assistenziali diurne e residenziali, già emanato a norma dell’art. 1 della legge 328/2000. Questo decreto si è limitato a prevedere per i minori comunità di tipo familiare e gruppi appartamento, inseriti nelle normali case di abitazione, con un numero di utenti che non può essere superiore a sei (art. 3) e strutture a carattere comunitario con un massimo di dieci posti letto più due per le eventuali emergenze (art. 7). Non ha precisato nient’altro, neppure che queste strutture non debbano essere accorpate tra di loro1, quindi nello stesso stabile possono essere realizzate anche 7/8 comunità !! (v. Mamma Rita di Monza). C’è quindi il rischio reale che il superamento del ricovero in istituto si riduca ad una riorganizzazione interna degli stessi. A fronte di quanto brevemente esposto, l’Anfaa ha richiesto nei mesi scorsi al Parlamento, al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni, e al Coordinamento interregionale degli Assessori Regionali alle Politiche sociali, la realizzazione di un PIANO STRAORDINARIO PER IL DIRITTO DI OGNI MINORE ALLA FAMIGLIA E PER IL SUPERAMENTO DEL RICOVERO IN ISTITUTO. Al Parlamento si richiede la definizione dei LIVEAS, i livelli essenziali di assistenza, previsti dalla legge n. 328/2000 sopra richiamati affinché le Regioni garantiscano:
Queste richieste sui Liveas sono a nostro parere riconducibili alle “prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” così come previste dall’art. 117 della Costituzione. Detto Piano straordinario dovrebbe anche prevedere un preciso impegno da parte del Parlamento per:
L’Anfaa auspica inoltre che nella realizzazione del PIANO STRAORDINARIO vengano coinvolte le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, tenuto conto che in base alla legge n.184/1983 gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica del luogo ove hanno sede “l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso” (art.9, c.2). Inoltre, lo stesso Procuratore “ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati” e “può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo” (art. 9, c. 3). Si segnala al riguardo che detto Piano straordinario dovrebbe anche prevedere l’attivazione da parte del Ministero di Giustizia della Banca dati dei minori dichiarati adottabili e degli aspiranti genitori adottivi, prevista dall’art. 40, terzo comma della legge n. 149/2001 (avrebbe dovuto essere realizzata entro il dicembre 2001!). La sua entrata in funzione consentirà di conoscere la reale situazione dei minori dichiarati adottabili, che non sono stati adottati e di operare per assicurare al più presto il loro diritto ad una famiglia. Questa Banca consentirebbe anche di verificare i motivi del crescente e preoccupante aumento delle adozioni ”nei casi particolari”.
Cogliamo questa occasione per due brevi approfondimenti in materia di affidamento e adozione.
3) NOTA SUGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI a) Necessità di un rilancio Contrariamente a quanto sostenuto da più parti, lo scarso sviluppo degli affidamenti non può essere attribuito alle disponibilità degli affidatari, che, come anche le nostre esperienze confermano vanno anzitutto cercati, sensibilizzati, preparati e supportati . Perché l’appello alla solidarietà verso i bambini in difficoltà abbia una risposta adeguata occorre che l’opinione pubblica venga informata e sensibilizzata in modo costante sui problemi che devono affrontare questi bambini, sul loro diritto ad avere una infanzia serena, sui danni permanenti che provoca l’istituzionalizzazione. Bisogna puntare a creare una mentalità diffusa, una comprensione generalizzata del problema: è da questo processo che poi usciranno le famiglie disponibili; anche le associazioni possono svolgere un ruolo significativo nella promozione dell’affidamento.2 Le ricerche finora realizzate in materia di affido hanno invece evidenziato una diffusa latitanza delle Regioni e degli Enti locali, che non assolvono oppure assolvono in maniera inadeguata, a precise competenze istituzionali già loro attribuite dalla legge n. 184/19833. E’ questa la ragione principale dello scarso “decollo” dell’affidamento familiare. È quindi necessario che le Regioni assumano a livello legislativo i necessari provvedimenti e che gli stessi Enti gestori degli interventi (comuni singoli o associati) predispongano gli atti deliberativi per definire le modalità operative in materia di affido riguardanti: - la sensibilizzazione e il reperimento di persone disponibili all’affidamento; - la preparazione e valutazione degli aspiranti affidatari; - il sostegno al minore e alla sua famiglia di origine; - i rimborsi spese agli affidatari in relazione alle condizioni degli affidati; - la copertura assicurativa dell’affidato e degli affidatari; - la modulistica relativa al consenso degli affidanti e degli affidatari al progetto specifico di affidamento - le modalità di rapporto con le autorità giudiziarie minorili, ecc. nonché i relativi finanziamenti e gli operatori addetti; Devono inoltre essere approvate dai Comuni singoli o associati delibere sui cosiddetti "affidamenti diurni", che non sono disciplinati dalla legge n. 149/2001 ma che, in base alle esperienze finora realizzate, rappresentano un importante intervento di sostegno del minore e della sua famiglia. Esempi positivi in questa direzione sono la legge n. 1/2004 sono la legge n. 1/2004 della Regione Piemonte e la delibera della Giunta del Piemonte che ha previsto stanziamenti “mirati” per il rilancio degli affidi ed il sostegno delle adozioni di ultradodicenni o con disabilità accertata (euro 1.500.000 per il 2007). Il Comune di Torino ha assunto diverse delibere per supportare gli affidi: segnaliamo che nel 2005 a Torino erano attivati 1482 affidi di cui 796 diurni,686 residenziali ( 224 a parenti e 462 a terzi) . b) I punti forti dell’affidamento Partendo dalle esperienze finora realizzate, riteniamo necessario ribadire brevemente quali siano le condizioni indispensabili per rilanciare gli affidamenti, ferma restando la necessità dei provvedimenti sopra richiamati a) Una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino e una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi idonei. b) L’elaborazione per ogni affidamento di uno specifico progetto che deve essere predisposto dagli operatori del Servizio e conosciuto e, per quanto possibile, condiviso da tutti i protagonisti. c) Il sostegno degli affidatari e, se opportuno, del minore affidato. d) Il sostegno della famiglia d'origine durante l'affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali.
Per quanto riguarda la durata degli affidamenti vorremmo precisare che un affidamento non può essere giudicato riuscito, o non, in base alla sua durata e al rientro o meno del bambino nella sua famiglia d'origine: un buon affidamento è tale se risponde alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia, quando aiuta il bambino nella sua crescita mantenendo e, per quanto possibile, rinforzando i legami del bambino con la famiglia d'origine4. L’attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine; non è vero (e le esperienze finora realizzate lo confermano) che la loro durata non può superare i due anni. La durata massima di due anni è stata purtroppo prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, realizzati dal servizio locale (Comuni, Consorzi di Comuni, ecc. ) d’intesa con la famiglia d’origine o col tutore dei minori, ma essi possono essere prorogati dal Tribunale per i Minorenni, come ha ribadito recentemente anche quello del Piemonte e Valle d’Aosta, che nella lettera del 19/2/2007 ha precisato “ pare utile ricordare ai Servizi sociali della Regione, affinché i cittadini interessati all’esperienza dell’affidamento familiare siano informati in modo il più possibile completo, che, fermo restando l’impegno per il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia di origine del minore che hanno reso necessaria la misura di cui trattasi, allo scopo di favorire il rientro del figlio minore, l’affidamento familiare, come stabilito dall’art. 4, commi 5° e 6° Legge 184/83, modif. L. 149/01, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, dopo il periodo iniziale sopra indicato, nei casi in cui le difficoltà della famiglia di origine non siano venute meno. Infatti, in queste situazioni, il Tribunale può adottare “ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore”, tra i quali rientra certamente l’affidamento familiare”. Ci sono infatti minori che restano nella famiglia affidataria anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età: questi ragazzi e le famiglie che li hanno accolti non possono essere abbandonati dalle Istituzioni; riteniamo particolarmente interessante al riguardo le delibere del Comune di Torino dirette al proseguimento del sostegno dell’affidamento anche dopo il compimento del 18esimo anno e al finanziamento (fino a 5.000 euro) di progetti per percorsi di autonomia per giovani ex affidati della fascia d’età 21 – 25 anni .
c) Nuove preoccupanti proposte: gli affidamenti alle associazioni, l’attribuzione di compiti gestionali in materia di affidamento ad associazioni, cooperative ed Enti pubblici, gli affidi “professionali”
Nel dibattito attualmente in corso sugli interventi da attivare in relazione al superamento dei ricoveri dei minori in istituto entro il 2006 si sono prospettate anche soluzioni come gli affidamenti alle Associazioni o tramite le stesse e gli affidi “professionali”. L’affidamento alle associazioni familiari è una modalità di intervento non prevista, a nostro parere giustamente, dalla legge n. 184/83 e s.m.. L’affidamento ad una Associazione porterebbe ad una svalutazione e deresponsabilizzazione del ruolo degli affidatari, che non sarebbero più i diretti interlocutori del servizio che dispone l’affidamento e della magistratura. Se una famiglia affidataria vuole essere supportata da una associazione, è giusto e positivo che lo faccia (anche l’Anfaa offre, alle famiglie affidatarie aderenti questa opportunità), ma riteniamo che l’associazione non debba sostituirsi in alcun modo agli affidatari. L’affidamento ad una Associazione porterebbe anche ad una svalutazione e deresponsabilizzazione del ruolo degli affidatari, che non sarebbero più i diretti interlocutori del servizio sociale che dispone l’affidamento e della magistratura minorile. Se una famiglia affidataria vuole essere supportata da una associazione, è giusto e positivo che lo faccia (anche l’Anfaa offre, alle famiglie affidatarie aderenti questa opportunità), ma riteniamo che l’associazione non debba sostituirsi in alcun modo agli affidatari. L'affidamento è un’esperienza che consente di constatare come il superamento degli stati di necessità non si realizzI solo attraverso l’intervento INDISPENSABILE delle Istituzioni, ma anche attraverso la disponibilità degli affidatari, cioè di volontari, che concorrono alla realizzazione delle competenze attribuite dalle leggi vigenti alle Istituzioni stesse. Gli affidatari hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento, ora meglio precisato anche a livello normativo: non sono e non vanno considerati come semplici utenti del Servizio, ma come interlocutori credibili degli operatori e dei giudici, come soggetti attivi che devono essere supportati nello svolgimento dell’affido ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici nella gestione del progetto di affidamento: è con loro che il bambino vive! Siamo anche profondamente contrari all’attribuzione ad enti pubblici (ad esempio Ipab - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) o privati (associazioni, cooperative, ecc.) delle funzioni gestionali relative all’affidamento familiare di minori, come purtroppo già avviene in alcune realtà. E’ necessario non creare separazione fra i responsabili diretti degli interventi concernenti i minori (anche nei casi in cui non è prevedibile il loro rientro in famiglia), il nucleo d’origine e quello affidatario: si tratta di un insieme di relazioni e prestazioni che vanno gestite da un unico ente (comune singolo o associato) e gruppo di operatori allo scopo di analizzare in modo unitario le molteplici e complesse problematiche e di fornire risposte per quanto possibile univoche. Le situazioni delle famiglie d’origine dei minori affidati sono quasi sempre molto complesse, difficili da normalizzare e a volte anche da comprendere. Le problematiche dei nuclei d’origine coinvolgono spesso non solo gli operatori dei vari servizi socioassistenziali e sanitari, ma riguardano anche le scelte politico-amministrative: sostegno economico ai disoccupati, corsi di qualificazione o riconversione professionale, criteri di accesso agli alloggi dell’edilizia economica e popolare, strutture di accoglienza anche temporanee per i soggetti con disturbi psichiatrici, ecc.
In più sedi l’A.N.F.A.A. ha espresso il suo parere negativo sugli affidamenti “professionali”, per diversi motivi: a nostro avviso in questa situazione, la famiglia affidataria perderebbe la sua connotazione di famiglia che si apre alla solidarietà sociale per assumere un ruolo tipico degli educatori. Per noi l’attività di educatore non è intercambiabile con la disponibilità all’accoglienza espressa dagli affidatari in quanto le competenze professionali proprie degli educatori sono di natura ben diversa dalle capacità affettive ed emozionali che la famiglia affidataria mette in gioco nei rapporti col bambino e con il ragazzo accolto. Con l’affidamento “professionale” gli affidatari non sono più cittadini volontari che si mettono a disposizione delle Istituzioni per accogliere un minore, svolgendo – anche attraverso le associazioni – un ruolo di promozione e anche di verifica sull’operato delle istituzioni stesse, a tutela dei diritti dei bambini; essi vengono ad assumere un ruolo di lavoratori, con tutto quanto questo comporta (dipendenza dalle istituzioni e dall’associazione o cooperativa con cui stipulano il contratto e condizionamenti conseguenti…) Oltretutto secondo la sperimentazione avviata dalla Provincia di Milano, che vede peraltro un numero molto esiguo (non superiore ai venti) di affidamenti professionali sino ad ora avviati, è solo uno dei componenti del nucleo affidatario che viene “assunto”. Questo andrà a determinare all’interno della famiglia l’attribuzione di ruoli differenti, che incideranno negativamente sulle dinamiche relazionali fra gli stessi affidatari e sui loro rapporti con l’affidato. Non crediamo neppure che sia positivo per il bambino o ragazzo affidato essere considerato destinatario di un lavoro, piuttosto che di una scelta solidaristica. C’è anche un secondo equivoco che va chiarito. Questo servizio punta sugli affidamenti dei minori “difficili” che presuppongono da parte delle persone che li accolgono delle specifiche capacità, capacità che si acquisiscono non con la “professionalizzazione”, ma con l’esperienza diretta sul campo e col tempo. E’ un controsenso puntare sugli affidamenti “difficili” quando spesso non si promuovono e realizzano quelli “normali”. Resta prioritario lavorare sulla fascia di età dei bambini più piccoli, 0-6, 6-10 anni ancora numerosi nelle strutture residenziali.
Concludendo su questo punto: per superare le difficoltà che incontra attualmente l’affidamento familiare nel nostro Paese, le istituzioni devono impegnarsi maggiormente sia per la sua divulgazione sia per la sua tempestiva realizzazione (quanti affidamenti avvengono dopo anni di conoscenza da parte dei servizi e anche della magistratura di situazioni familiari gravemente compromesse oppure dopo anni di permanenza dei bambini in istituto o comunità!) sia nell’offrire un adeguato e continuativo sostegno alle famiglie di origine dei minori e agli affidatari. Adozione “mite”: come sottrarre i figli alle famiglie in difficoltà e nel contempo svalorizzare l’adozione legittimante e come pregiudicare lo sviluppo dell’affido In questi ultimi tempi ampio risalto è stato dato anche in atti parlamentari e riviste specializzate all’iniziativa assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari, in ordine alla istituzione, nell’ambito della cancelleria adozione, di uno specifico servizio relativo all’ "adozione mite". L’utilizzo di questo termine è quanto meno improprio in quanto non è prevista nel nostro ordinamento un adozione con questa denominazione. Nella prassi adottata dal Tribunale per i minorenni di Bari, l’adozione "mite" consiste in un’applicazione estesa – e a nostro avviso impropria ed estremamente preoccupante per le gravi conseguenze cui può condurre – di quanto previsto dal comma d) dell’art. 44 della legge 184/83 e ss. mm5 Franco Occhiogrosso, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, ha in più occasioni sostenuto che la sperimentazione dell’adozione “mite” è stata autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura. In verità, il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunicato all’Anfaa il 23 maggio 2006 che “non ha autorizzato la prassi giudiziaria per l’”adozione mite” presso il Tribunale per i minorenni di Bari, essendosi limitato a prendere atto della nota in data 6/5/2003 del presidente di quel Tribunale con la quale veniva comunicato che era stata istituita l’”adozione mite”,trattandosi, peraltro,di attività giurisdizionale e di interpretazione di norme giuridiche su cui il CSM non ha alcuna competenza”. Con questa deliberazione il CSM ha quindi smentito quanto affermato da Franco Occhiogrosso6. Come è noto, l’articolo 44, lettera d) della legge n. 184/1983 e s.m., consente l’adozione in casi particolari esclusivamente nei confronti dei minori «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Poiché l’affidamento preadottivo può essere disposto dai Tribunali per i minorenni solamente nei confronti dei minori dichiarati adottabili, la pronuncia dell’adozione “mite” nei riguardi dei minori non dichiarati adottabili, costituisce, come ha sottolineato giustamente Francesco Santanera, presidente dell’Associazione Promozione Sociale“, una sicura e gravissima violazione delle norme varate dal Parlamento a tutela dei minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi» (articolo 8, comma 1 della legge suddetta) e non per sottrarre figli minorenni a nuclei familiari in difficoltà. Addirittura il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, nell’articolo “L’affido-infinito e l’adozione mite” in Vita, del 16 settembre 2005, ha dichiarato che le adozioni miti vengono pronunciate «quando la famiglia d’origine, pur essendo incapace di rispondere alle esigenze educative del proprio figlio, non lo ha del tutto abbandonato e, anzi, mantiene con lui un rapporto affettivo significativo», il che significa, secondo l’Anfaa, sottrazione illegittima di minori ai loro congiunti in difficoltà. L’applicazione del suddetto art. 44, lettera d), è stata prevista dal legislatore unicamente come forma residuale, per quei limitati casi in cui per un minore dichiarato adottabile, in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non sia possibile l’inserimento in una famiglia adottiva avente i requisiti previsti per l’adozione legittimante. Al di fuori di questi casi, che sono come detto, rari, quando esiste uno stato di adottabilità accertato è estremamente scorretto e, nel contempo, contrario alla normativa in vigore, utilizzare l’adozione nei casi particolari al posto di quella legittimante, in quanto priva l’adottato dello status di figlio legittimo con tutte le conseguenze non solo giuridiche, che ciò comporta. Ricorrere all’adozione "mite", significa ridare fiato ai legami di sangue, significa misconoscere il fondamentale ruolo educativo della famiglia adottiva e riconoscere una valenza formativo-affettiva a genitori d’origine che pur hanno lasciato il minore privo di ogni sostegno morale e materiale. E’ questo un altro duro colpo all’adozione intesa come genitorialità e filiazione vera e completa. Illuminante al proposito è quanto scritto da Franco Occhiogrosso in un suo articolo sull’adozione mite: "L’adozione mite si pone nella prospettiva di superare, sia pur parzialmente, la filosofia di fondo che presiede all’adozione legittimante ed alla sua prospettiva di intendere l’adozione come "seconda nascita" del minore con cancellazione di ogni riferimento al suo passato". Richiamiamo anche l’attenzione di tutti sugli innumerevoli e gravi abusi verificatesi negli anni 1967-1983, periodo in cui coesistevano, nel nostro ordinamento, l’adozione speciale, legittimante, e l’adozione ordinaria, le cui finalità corrispondono sostanzialmente alle norme previste per l’adozione mite7. D’altra parte è altrettanto estremamente scorretto – come sopra già sottolineato - ricorrere all’adozione nei casi particolari quando il minore non versa in situazione di privazione di assistenza materiale e morale da parte dei suoi genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. In questo caso lo strumento corretto da utilizzare per rispondere alle esigenze affettive di un bambino e di un ragazzo che ha una famiglia in difficoltà, è l’affidamento familiare. Il Tribunale per i minorenni di Bari la propone invece, come modalità da utilizzare nei casi di affidamenti a lungo termine. A nostro avviso questa è una soluzione inaccettabile e fuorviante. Se il minore non si trova in stato di adottabilità, non è certamente corretto ricorrere ad adozioni più o meno miti, anche nei casi di affidamenti a lungo termine. Questo anche e soprattutto, per tutelare i diritti della famiglia di origine, che non deve essere espropriata del suo ruolo genitoriale, anche se per svolgerlo deve contare sull’aiuto di un’altra famiglia e del sostegno degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari. La tutela del minore, della sua famiglia d’origine e degli affidatari, passa anche attraverso questo indispensabile ruolo delle istituzioni peraltro previsto dalla stessa normativa che, pur considerando l’affidamento familiare un intervento assistenziale tendenzialmente temporaneo, non esclude la possibilità di affidamenti a lungo termine. A questo riguardo ribadiamo che, in base alla l. n. 184/1983 e s.m. solo l’affidamento consensuale non può durare più di due anni, ma è prorogabile dal Tribunale per i minorenni “qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore8”. In questi casi, ricorrere alla pronuncia dell’adozione mite dopo qualche anno di affidamento, si tradurrà in un sostanziale disimpegno delle istituzioni che, ancor più di quanto avviene purtroppo anche oggi, non si sentiranno più impegnate ad aiutare né la famiglia d’origine in difficoltà innanzitutto, né la famiglia affidataria. Inoltre, se passasse il concetto che gli affidamenti a lungo termine (che sono la stragrande maggioranza degli affidamenti in corso) si possono trasformare in “adozioni miti", i genitori in difficoltà, ancor meno di oggi, sarebbero disponibili all’affidamento, temendo, e in questo caso a ragion veduta, di perdere i figli, anche in presenza di un legame affettivo valido. D’altra parte le esperienze finora realizzate confermano che un minore può vivere per anni in una famiglia affidataria, conservando i rapporti con la propria, senza che ci sia la necessità di trasformare questi affidamenti in adozioni . Riteniamo, infine, scorretta la prassi avviata sempre dal Tribunale per i minorenni di Bari, che prevede la possibilità per gli aspiranti genitori adottivi di presentare la doppia domanda per l’adozione legittimante e per quella "mite". Le famiglie che fanno domanda di adozione possono sicuramente maturare una disponibilità all’affidamento e diventare – ed è quello che l’esperienza di tante famiglie Anfaa insegna – famiglie affidatarie, ma è necessario un lungo e diverso percorso di elaborazione delle proprie motivazioni prima di essere in grado di accogliere un bambino in affidamento familiare, affidamento che implica necessariamente il mantenimento di rapporti con la sua famiglia d’origine.
4) NOTA SULL’ADOZIONE
a) L’adozione è per i bambini
Vivamente preoccupati per i disegni e proposte di legge finora presentati in Parlamento, chiediamo ai parlamentari di focalizzare la loro attenzione non più sui desideri e sulle aspettative degli adulti, ma sulle reali esigenze dei bambini, in modo tale che le nuove proposte di legge siano veramente orientate a riconoscere il reale valore dell’adozione quale diritto assolutamente prioritario del bambino in situazione di adottabilità e quale genitorialità e filiazione piene e “vere”. Se riconosciamo che l ’adozione ha effettivamente lo scopo di realizzare in via assolutamente prioritaria il diritto alla famiglia dei bambini che ne sono privi, occorre assumere tutte le iniziative necessarie affinché con la massima rapidità possibile vengano dichiarati adottabili i minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio» (articolo 8 della legge 184/1983).
b) Il numero delle domande è decisamente superiore a quello dei minori dichiarati adottabili In Italia il numero delle domande di adozione di bambini italiani e stranieri presentate da coniugi con o senza figli è di gran lunga superiore a quello dei bambini adottabili. Infatti, come dimostrano i dati statistici, riesce ad adottare solo una piccola parte delle coppie che presentano domanda di adozione di minori stranieri ed è in possesso del relativo decreto di idoneità. nel periodo 1995-2002 di fronte a 39.625 decreti di idoneità all’adozione internazionale, (le domande presentate nello stesso periodo erano 54.701), le adozioni pronunciate dai Tribunali per i minorenni sono state solamente 22.581. Dunque il 43% delle coppie idonee non sono riuscite a realizzare il loro desiderio di maternità e paternità. Questa situazione è dovuta principalmente, al fatto che si orientano verso i Paesi in cui vi sono minori adottabili non solo le coppie italiane, ma anche quelle di tutti i Paesi industrializzati. Per quanto riguarda l’adozione dei minori italiani, è ancora più rilevante il divario fra le domande di adozione ed il numero dei minori adottabili. Dal 1995 al 2002 sono state presentate complessivamente 89.079 domande di adozione nazionale, mentre nello stesso periodo quelle pronunciate sono state appena 13.027. Ammonta, pertanto, a oltre l’85% il numero delle coppie italiane a cui non è stato possibile dare in adozione alcun bambino. Al 31 dicembre 2003 (ultimo dato disponibile del Ministero della Giustizia, Direzione generale per le statistiche), le domande giacenti presentate per l’adozione nazionale erano 39.059. Da notare che durante tutto l’anno 2003 le dichiarazioni di adottabilità erano state 1.080. Fin dall’entrata in vigore dell’adozione legittimante (1967) i bambini dichiarati adottabili, non sono mai restati in attesa in istituto a causa della mancanza di famiglie pronte ad accoglierli, ad eccezione delle situazioni di minori con particolari problematiche (handicap gravi, malattie invalidanti, ecc.): per questi minori è necessario un forte impegno delle istituzioni e anche di tutta la comunità civile affinché anche per loro sia concretamente realizzato il diritto ad una famiglia (v. punto successivo). Partendo dal diritto del bambino adottabile alla famiglia, il nostro ordinamento ha opportunamente previsto che, esclusivamente quando non sia possibile l’inserimento del minore presso una coppia di coniugi, il Tribunale per i minorenni possa disporre l’adozione «nei casi particolari», che è consentita anche alle persone singole. Tuttavia, nel superiore interesse del minore, l’adozione nei casi particolari non può essere considerata una scappatoia volta a favorire le persone sole. L’Anfaa ritiene che le proposte di legge presentate anche in questa legislatura (v. nota allegata), volte ad estendere l’adozione ai singoli e ai conviventi porteranno ad un aumento ingiustificato di richieste di adozione dei minori italiani e stranieri, e al conseguente aumento di persone inutilmente illuse. Queste modifiche legislative in realtà contrastano con l’esigenza dei minori senza famiglia di avere non solo una madre e un padre, ma anche genitori giovani e, se possibile, fratelli e sorelle, oltre a nonni, zii, cugini. E’ da sottolineare che non è aumentando o abolendo la differenza massima di età o aprendo indiscriminatamente la possibilità di adozione ai singoli che si offrono maggiori possibilità di essere accolti in una famiglia adottiva, ai minori adottabili “grandicelli” o gravemente malati e/o handicappati. Segnaliamo anzi che dalla “Relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001” predisposta dai Ministeri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali nell’aprile 2005 è emerso che i Tribunali di Bologna, Caltanisetta, Catania, L’Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Salerno, Torino e Trieste lamentano il fatto che l’innalzamento a 45 anni della differenza massima di età fra adottanti e adottato, ulteriormente derogabile in particolari situazioni e la conseguente aspettativa di poter adottare bambini piccoli, ha «diminuito la disponibilità delle coppie “anziane” ad adottare bambini più grandi o con particolari patologie».
c) Sostenere le adozioni difficili
Alla luce di quanto esposto finora, è necessario e urgente sviluppare iniziative rivolte all’adozione (e occorrendo all’affidamento familiare a scopo educativo) dei minori grandicelli e di quelli colpiti da handicap e da malattie e rendere vincolanti per le Regioni e gli enti locali le relative misure di sostegno, purtroppo previste come discrezionali dal comma 8 dell’articolo 6 della vigente legge 184/1983 e s.m. i. È ancora completamente disatteso l’ultimo comma dell’art. 6 della legge n. 149/2001, che prevede: «Nel caso di adozione dei minori di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di 18 anni degli adottati» Purtroppo l’inciso “nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci” non rende esigibile questo diritto e le famiglie che accolgono questi bambini sono troppo spesso lasciate sole dalle Istituzioni. Solo la Regione Piemonte ha approvato la Deliberazione della Giunta regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003 “Approvazione linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della l. 149/2001 ‘diritto del minore ad una famiglia (modifica L. 184/83)”, in cui ha previsto quanto segue «gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali corrispondono ai genitori di minori italiani e stranieri adottati superiori a dodici anni e a quelli con handicap accertato un contributo economico, indipendentemente dal loro reddito, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato. Nel medesimi casi, resta salva la facoltà per gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di attivare, ai sensi dell’art.6, comma 8 L.184/83 e s.m.i., ulteriori interventi volti al sostegno della formazione e dell’inserimento sociale dei minori, nell’ambito dei progetti educativi dei minori stessi. Nel caso di minori adottati in condizioni particolari (gravi patologie, abusi, violenze subite), gli Enti Gestori possono prevedere l’estensione delle provvidenze di cui sopra anche al di fuori delle fattispecie individuate e regolamentate dall’Amministrazione Regionale, nell’ambito dello specifico progetto d’intervento dei suddetti minori». In base alle esperienze finora realizzate, vorremmo sottolineare che l’adozione di questi bambini non può essere disposta confidando semplicisticamente sulla disponibilità degli adottanti: è indispensabile che essi siano attentamente selezionati e preparati, e che l’intero nucleo familiare possa beneficiare del sostegno dei servizi che le istituzioni dovrebbero mettere a loro disposizione. È importante, inoltre, che detti nuclei possano contare su una rete di rapporti umani e sociali che arricchiscano la vita della famiglia e ne impediscano l’isolamento. Il sostegno da parte delle istituzioni deve garantire i necessari interventi riabilitativi, un adeguato inserimento scolastico, un idoneo collocamento lavorativo quando il soggetto ne ha le capacità e, se occorre, l’apporto di psicologi. Può essere anche opportuna l’erogazione di contributi economici per far fronte ai maggiori oneri che la famiglia deve affrontare.
Allegato 1
GRAVEMENTE INADEGUATE LE PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO DI MINORI A SCOPO EDUCATIVO
(testo dell’articolo di FRANCESCO SANTANERA pubblicato su PROSPETTIVE ASSISTENZIALI n.156/2006)
Riportiamo l’elenco dei disegni di legge depositati alla Camera dei Deputati e al Senato nella prima fase della XV legislatura riguardanti l’adozione e l’affidamento con la segnalazione delle norme più significative. Purtroppo tutte le iniziative non rispondono affatto al prevalente interesse dei minori, ma tendono a favorire le aspettative degli adulti, comprese quelle del tutto inaccettabili. Infatti le proposte di legge finora presentate, come verrà in seguito precisato, vanno in una direzione opposta alle esigenze dei minori adottabili, avendo come obiettivo l’ampliamento del numero dei candidati all’adozione: viene prospettato l’aumento dei limiti di età (una proposta ne prevede addirittura l’abolizione), si estende la possibilità di adottare alle coppie conviventi comprese quelle dello stesso sesso, nonché alle persone singole. In questo modo si possono soddisfare le istanze clientelari, ma si trattano i bambini adottabili come strumenti e si creano false aspettative da parte di coloro che sperano di adottare un bambino, che mai potrà essere accolto per il semplice motivo che non c’è e non ci sarà un numero sufficiente di minori italiani e stranieri adottabili. Per quanto concerne i bambini stranieri è già in atto la diminuzione dei minori disponibili, soprattutto per quanto concerne quelli in tenera età9.
Occorre ridurre il numero delle istanze di adozione A partire dall’entrata in vigore della legge sull’adozione e fino ad oggi, il numero dei minori italiani e stranieri adottabili è sempre stato di gran lunga inferiore alle domande presentate dagli adulti. Ne consegue che se l’adozione fosse regolamentata tenendo in considerazione l’interesse preminente (o meglio, esclusivo) del minore senza famiglia, dovrebbero essere predisposte norme volte a ridurre le richieste di adozione. Mediante la limitazione delle istanze (ad esempio stabilendo che la differenza massima di età fra adottanti e adottandi non può essere superiore a 35 anni) si restringerebbe il numero delle persone che vengono illuse dalla propagandata erronea possibilità di accogliere un bambino e che inevitabilmente, mancando i minori adottabili, possono subire frustrazioni anche di rilevante gravità. Inoltre, con la riduzione del numero di richieste di adozione calerebbe il numero delle indagini sull’idoneità dei candidati attualmente svolte senza alcuna utilità, consentendo al personale addetto di svolgere il loro lavoro in modo più accurato nei confronti dei rimanenti aspiranti. Ne deriverebbe, altresì, una riduzione, credo notevole, delle adozioni fallite a causa delle individuabili incapacità educative degli adottanti attualmente non accertate. Come è stato già rilevato su questa rivista, per quanto riguarda l’adozione dei minori italiani, il divario fra le domande di adozione ed il numero dei minori adottabili è assai rilevante. Dal 1995 al 2002 sono state presentate complessivamente 89.079 domande di adozione nazionale, mentre nello stesso periodo quelle pronunciate sono state appena 13.027. Ammonta, pertanto, a oltre l’85% il numero delle coppie italiane a cui non è stato possibile dare in adozione alcun bambino. Al 31 dicembre 2003 (ultimo dato disponibile del Ministero della giustizia, Direzione generale per le statistiche), le domande giacenti presentate per l’adozione nazionale erano 39.059. Da notare che durante tutto l’anno 2003 le dichiarazioni di adottabilità sono state 1.080. Inoltre riesce ad adottare solo una parte delle coppie che presentano domanda di adozione di minori stranieri ed è in possesso del relativo decreto di idoneità. Nel periodo 1995-2002 di fronte a 39.625 decreti di idoneità all’adozione internazionale (le domande presentate nello stesso periodo erano 54.701), le adozioni pronunciate dai Tribunali per i minorenni sono state solamente 22.581. Dunque il 43% delle coppie idonee non sono riuscite a realizzare il loro desiderio di maternità e paternità. Va altresì precisato che nel nostro Paese non c’è mai stato e non c’è nessun bambino dichiarato in stato di adottabilità che non sia accolto nell’arco di pochi mesi da una famiglia, salvo si tratti di minori colpiti da handicap o da malattie molto gravi. Infine va anche ricordato che dalla “Relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001” predisposta nell’aprile 2005 dal Ministero della giustizia e dal Dicastero del lavoro e delle politiche sociali è emerso che i Tribunali di Bologna, Caltanisetta, Catania, L’Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Salerno, Torino e Trieste lamentano il fatto che l’innalzamento a 45 anni della differenza massima di età fra adottanti e adottati, ulteriormente derogabile in particolari situazioni e la conseguente aspettativa di poter adottare bambini piccoli, ha «diminuito la disponibilità delle coppie “anziane” ad adottare bambini più grandi o con particolari patologie».
Strumentalizzazione degli affidamenti familiari internazionali e soggiorni solidaristici Molto probabilmente a causa della presente e futura mancanza di un numero sufficiente di bambini adottabili, sono state presentate proposte di legge per l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’affidamento familiare internazionale, non valutando anche in questo caso il vero interesse dei fanciulli, soprattutto per quanto concerne il mantenimento dei loro rapporti con i genitori d’origine anche in relazione al possibile rientro in famiglia e le negative conseguenze dei cambiamenti radicali e prolungati rispetto all’ambiente sociale di appartenenza, determinati dall’inserimento dei minori presso persone abitanti in realtà economiche e culturali molto diverse dal loro territorio d’origine. Le norme sembrano essere dirette alla messa in atto di strumenti aventi l’asserita finalità di fornire un aiuto ai bambini in difficoltà e ai loro congiunti, ma in concreto sono utilizzabili, anche o soprattutto, per dribblare le disposizioni vigenti in materia di adozione internazionale. C’è, altresì, da considerare il rischio (il caso della piccola Maria della Bielorussia insegna) che l’utilizzazione dei soggiorni cosiddetti solidaristici e degli affidamenti internazionali a scopo adottivo determinino il blocco delle procedure legali.
Preoccupanti le norme sull’adozione aperta Infine segnalo fin d’ora che sono allarmanti le disposizioni previste nel disegno di legge n. 1007 presentato al Senato dalla Senatrice Burani Procaccini, per cui ritengo debbano essere assunte al più presto iniziative perché l’iniziativa venga ritirata.
Proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati Alla Camera dei Deputati sono state depositate le seguenti proposte di legge:
1.n. 237 di iniziativa dell’On. Zanella (Verdi) “Modifiche alla legge 4 maggio, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento e l’adozione, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l’affidamento e l’adozione e di abbreviazione delle relative procedure”, presentata il 28 aprile 2006. L’iniziativa dell’On. Zanella stabilisce che «l’adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo». Ne risulta non solo la paradossale priorità ai singoli, ma altresì, essendo prevista la cancellazione degli attuali primo e secondo comma dell’articolo 6 della legge 184/198310, l’incredibile esclusione dei coniugi dalla possibilità di adottare. Inoltre è contemplato che «l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando» e che detto limite minimo «può essere derogato qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore». Non viene stabilito alcun limite massimo di età per cui l’adozione di un neonato potrebbe essere concessa anche ad un ottantenne;
2.n. 911 depositata in data 25 maggio 2006 dai Deputati Prestigiacomo, La Loggia, Angelino Alfano, Angeli, Aracu, Armosino, Barani, Bellotti, Bernardo, Boniver, Bono, Bordo, Brusco, Bucchino, Buontempo, Carfagna, Catanoso, Catone, Ceccacci Rubino, Colucci, Giorgio Conte, Giulia Cosenza, Craxi, D’Agrò, Francesco De Luca, Del Bue, Di Virgilio, Fabbri, Fallica, Forlani, Giro, Grassi, Lenna, Lisi, Lo Monte, Lusetti, Mazzocchi, Mele, Palmieri, Pecorella, Pelino, Poletti, Raisi, Raiti, Reina, Ricevuto, Stagno D’Alcontres, Tassone, Tondo, Tucci, Turco e Vitali (appartenenti ai Gruppi Alleanza nazionale, Democrazia cristiana-Partito socialista, Italia dei valori, La Rosa nel pugno, L’Ulivo, Misto, Unione dei democratici cristiani e Verdi) con il titolo “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento internazionali”. Il testo ripropone i contenuti del disegno di legge n. 3373 presentato nella scorsa legislatura al Senato dai Ministri Prestigiacomo, Fini e Pisanu, valutato in modo estremamente negativo per i motivi precisati nell’editoriale del n. 150, 2005 di Prospettive assistenziali11. Detti aspetti riguardano soprattutto la soppressione del preventivo accertamento da parte dei servizi sociali e dei Tribunali per i minorenni dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, con l’ovvia conseguenza del possibile inserimento dei minori presso nuclei non validi sotto il profilo educativo. Altro aspetto negativo riguarda «l’inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione e le relazioni di cui ha bisogno» (articolo 15) che di fatto, anche a causa della lontananza del minore dai suoi congiunti d’origine, rende praticamente impossibile un’adeguata continuità dei loro rapporti e consente, scavalcando la dichiarazione di adottabilità, la sottrazione dei minori stranieri dai loro nuclei familiari in difficoltà. Al riguardo, lo stesso articolo 15, mentre prevede che «il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni», concede proroghe praticamente a tempo indeterminato durante tutta la minore età del ragazzo stabilendo che «è comunque prorogabile dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell’affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito»;
3.n. 1491 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l’adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi” presentata il 26 luglio 2006 dai Deputati Bellillo, Bafile, Cancrini, Ceseni, Crapolicchio, De Angelis, De Zulueta, Deliberto, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Poletti, Poretti, Sasso, Sgobio, Soffritti, Tranfaglia, Vacca e Venier, facenti parte dei Gruppi Comunisti italiani, La Rosa nel pugno, L’Ulivo e Verdi. Il disegno di legge prevede che la parte iniziale del primo comma dell’articolo 6 della legge 184/1983 così redatta: «L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» sia sostituita come segue: «L’adozione è consentita a singole persone o a coppie che risultano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni». Anche questa proposta, come la n. 237, pone i singoli al primo posto fra gli aspiranti adottanti ed esclude i coniugi dalla possibilità di adottare12. Viene, altresì, confermato che «l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottato» e che «non è preclusa l’adozione quando il limite di età è superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore ai dieci anni». Ne consegue che un neonato può essere adottato da una coppia convivente composta da un (o una) quarantacinquenne e da una (o un) cinquantacinquenne. Pertanto quando l’adottato compirà 30 anni (età in cui, ad esempio, un laureato può incominciare ad essere autonomo sul piano economico) i genitori avranno 75 e 85 anni! Una situazione certamente non vantaggiosa per il figlio adottivo che, in base alle disponibilità attuali di oltre 10 richiedenti per ciascun bambino, potrebbe avere genitori con una età di circa 65 anni. Va inoltre precisato che nel testo proposto non viene stabilito il sesso dei soggetti conviventi, per cui l’adozione potrebbe riguardare anche persone omosessuali;
4.n. 1562 depositata in data 2 agosto 2006 dai Deputati De Simone, Migliore, Guadagno detto Vladimir Luxuria e Mascia di Rifondazione comunista con il titolo “Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi”. Il testo estende la possibilità di adozione: a)alle persone dello stesso sesso «legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca». Il legame è definito “unione registrata” ed «è assimilato al rapporto tra i coniugi». Inoltre «si applicano all’unione registrata le disposizioni relative alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»; b)alle persone «maggiorenni anche dello stesso sesso (…) che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale». Il vincolo è denominato “unione civile” ed è previsto che «lo stato di parte di un’unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni». Inoltre è stabilito che «le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi». Pertanto l’adozione potrebbe essere pronunciata anche nei confronti di un solo convivente;
5.n. 1796 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazionale” presentata il 10 ottobre 2006 dall’On. Frover del Gruppo parlamentare L’Ulivo. Il testo, che ripropone il disegno di legge n. 5725 dell’On. Bolognesi e altri depositato nella scorsa legislatura in data 16 marzo 2005, sancisce che l’affidamento familiare internazionale è rivolto ai «minori in età scolare che si trovano in accertate condizioni di disagio presso la propria famiglia o sono accolti in istituti nel proprio Paese, anche qualora la condizione di difficoltà derivi da calamità naturali o da una particolare situazione di conflitto armato» ed è consentito «a una persona singola o a una famiglia»; la durata è stabilita in «non oltre il compimento della maggiore età». È, inoltre, previsto che «le autorità competenti possono adottare provvedimenti di affidamento familiare internazionale a scopo di adozione rivolto ai minori stranieri dichiarati in stato di adattabilità, qualora gli affidatari siano in possesso del decreto di idoneità ai sensi del presente capo e abbiano dichiarato la propria disponibilità all’accoglienza di bambini di età superiore ai dieci anni». Appare, dunque, evidente lo scopo di precostituire condizioni per aggirare le norme vigenti in materia di adozione internazionale.
Disegni di legge depositati al Senato Al Senato sono stati presentati i seguenti disegni di legge:
A. n. 62 di iniziativa del Senatore Malabarba, comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2006 e riguardante “Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi”, le cui disposizioni sono identiche a quelle della sopra citata proposta di legge n. 1562 della Camera dei Deputati. Il Senatore Malabarba di Rifondazione comunista si è dimesso da Parlamentare l’11 ottobre 2006.
B. n. 190 “Introduzione dell’istituto dell’affidamento familiare internazionale e disposizioni in materia di organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni internazionali”, presentato il 4 maggio 2006 dalla Senatrice Burani Procaccini di Forza Italia. Viene riproposto il testo presentato nella scorsa legislatura ed è previsto che «i minori residenti in uno Stato estero privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, che siano o meno collocati in un istituto di assistenza pubblico o privato e qualora sia stato accertato che non è possibile procedere ad un affidamento familiare nei loro Stati di provenienza, possono essere affidati ad una famiglia italiana che sia in grado con le proprie risorse materiali ed affettive di assicurare agli stessi l’adeguato inserimento nell’ambito familiare e sociale». L’affidamento «può avere una durata massima di due anni, periodo predefinito in funzione di un programma di intervento volto al recupero della situazione di difficoltà del nucleo familiare di origine, ovvero allo svolgimento di cure sanitarie che necessitano al minore, ovvero alla frequenza di corsi di studio e formazione utili per il minore». All’evidente scopo di consentire il differimento della durata dell’affidamento fino al raggiungimento della maggiore età del soggetto accolto13, in merito alla sopra prevista scadenza dei due anni è contemplato che «tale periodo può essere suscettibile di proroga nel caso in cui si valuti che la sospensione dell’affidamento può essere pregiudizievole per il minore». Inoltre, per consentire l’adozione dei minori durante il loro affidamento, il disegno di legge n. 190 dispone che «nel caso sia proceduto a una o più proroghe del periodo di affidamento familiare internazionale a causa del mancato recupero della condizione di difficoltà che ha dato luogo all’affidamento e l’autorità estera competente abbia verificato lo stato di abbandono o di semi abbandono, se legalmente previsto, del minore, e qualora la coppia affidataria abbia ottenuto dal Tribunale per i minorenni l’idoneità all’adozione internazionale, la stessa può presentare la sua disponibilità ad accogliere il minore in adozione internazionale, o aperta, nel caso tale istituto sia riconosciuto»;
C. n. 276 depositato in data 6 maggio 2006 dal senatore Manzione del Gruppo L’Ulivo con il titolo “Modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone singole”. Il testo è volto a consentire l’adozione legittimante «anche a persone singole» nei seguenti casi:
Si noti che il disegno di legge in oggetto prevede che l’adozione abbia valore legittimante nei confronti delle persone singole, mentre l’attuale ordinamento giuridico italiano riconosce la filiazione legittima esclusivamente ai figli biologici o adottivi delle persone unite in matrimonio. Secondo il Senatore Manzione l’adozione legittimante dovrebbe essere disposta anche a favore di un solo coniuge. In questo caso, se non sussiste separazione legale «è necessario l’assenso del coniuge»;
D. n. 1007 presentato in data 20 settembre 2006 dalla Senatrice Burani Procaccini (Forza Italia) in merito alle “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta”. viene disposto che «l’adozione aperta è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di semiabbandono permanente» e cioè nei riguardi dei «minori per i quali non sussistono interamente le condizioni per la dichiarazione di adattabilità di cui all’articolo 8 [della legge 184/1983], e per i quali è stato accertato che i genitori o i parenti che devono provvedere alla loro assistenza morale e materiale, pur costituendo un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuativamente insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione, al punto che il protrarsi della convivenza nell’ambito familiare arrecherebbe ai suddetti minori grave pregiudizio». Per quanto concerne l’aspetto posto a fondamento dell’adozione aperta (nonché di quella definita mite)15, appare evidente l’assoluta illogicità della definizione di semiabbandono stante l’evidente e insanabile contraddizione con il riconoscimento che i genitori ed i parenti dei minori sono «un importante riferimento per la loro crescita». A mio avviso si tratta di un espediente per occultare le spesso deplorevoli situazioni in cui vivono i nuclei familiari in difficoltà, nuclei ai quali le vigenti leggi italiane – l’estrema gravità di questa lacuna va sottolineata con forza – non prevedono alcun diritto esigibile alle prestazioni socio-assistenziali16. D’altra parte è arcinoto che in tutte le ricerche condotte in merito al funzionamento dei servizi di affidamento a scopo educativo dei minori è sempre emerso che le carenze più rilevanti riguardano lo scarso sostegno, a volte addirittura inesistente, dei servizi sociali17. Il disegno di legge n. 1007 stabilisce che «per il procedimento di adozione aperta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’adozione legittimante in ogni sua fase di cui al titolo II della legge 184/1983, in cui sono contenute, fra l’altro, le norme concernenti la dichiarazione di adottabilità». Tuttavia, considerato che il testo sancisce che «dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il Tribunale per i minorenni (…) dispone l’affidamento preadottivo del minore a una famiglia», senza prevedere che detto stato di semiabbandono sia diventato definitivo, resta aperta la fondamentale questione della possibilità o meno dei congiunti d’origine del minore di presentare ricorso contro detta dichiarazione18. Occorre, inoltre, tener presente che, decorso un anno d’affidamento, il Tribunale può disporre l’adozione aperta senza alcun obbligo di raccogliere il parere dei genitori e dei congiunti del minore, nonostante che, con la pronuncia dell’adozione aperta, la potestà genitoriale sul minore venga attribuita agli adottanti. Ricordo infine che il disegno di legge n. 1007 prevede che «il Tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti o del Pubblico Ministero, qualora siano intervenuti fatti pregiudizievoli all’interesse del minore adottato può, con proprio provvedimento, interrompere i rapporti dello stesso con la famiglia di origine» e che, decorsi sei mesi dalla data del suddetto provvedimento, il Tribunale per i minorenni «svolti gli accertamenti necessari e sentiti gli interessati, può, nell’esclusivo interesse del minore, disporre la conversione dell’adozione aperta in adozione legittimante». Per l’emanazione di questo provvedimento, che sancisce la definitiva e totale rottura dei rapporti giuridici fra il minore e la sua famiglia di origine, non è chiaro se fra gli “interessati” che devono essere sentiti sono compresi o meno i genitori e gli altri parenti d’origine. Inoltre non si comprende, anche in questo caso, se i soggetti di cui sopra possono presentare ricorso contro la pronuncia dell’adozione19. Come i sostenitori dell’adozione legittimante hanno sempre affermato, la base irrinunciabile di questo istituto giuridico è costituita dalla dichiarazione dello stato di adottabilità e cioè dall’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni che i minori sono «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio» (articolo 8 della legge 184/1983). Oltre a ciò, allo scopo di evitare in tutta la misura del possibile l’adottabilità dei minori aventi validi legami con le loro famiglie d’origine, ai genitori è attualmente riconosciuto il diritto di presentare ricorso allo stesso Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, nonché alla Sezione per i minorenni della Corte di appello e alla Cassazione. Invece la dichiarazione di semiabbandono permanente (a parte la questione molto importante e pregiudiziale sulla sua ammissibilità sul piano umano, familiare e sociale), presenta enormi e a mio avviso insormontabili difficoltà per quanto riguarda i relativi accertamenti sul minore e sul suo nucleo familiare d’origine e sui loro rapporti. Occorre, altresì, tener conto della indeterminatezza delle condizioni previste dal disegno di legge n. 1007 che, come ho già segnalato, sono così indicate: «i genitori o i parenti che devono provvedere alla loro assistenza morale e materiale, pur costituendo un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuativamente insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione». Sussiste, dunque, il pericolo reale della sottrazione definitiva e irrevocabile dei minori dai nuclei familiari in gravi condizioni di disagio. A questo riguardo non si può fare a meno di chiedere per quali motivi nessun parlamentare ha finora presentato proposte di legge volte a riconoscere diritti esigibili alla fascia più debole della popolazione e ad incentivare l’adozione o l’affidamento familiare a scopo educativo dei minori dichiarati adottabili, ma non accolti da alcun nucleo familiare perché colpiti da handicap o da malattie invalidanti e anche per il fatto di essere privi delle necessarie garanzie di sostegno da parte dei servizi pubblici. Non risulta nemmeno che vi siano state assunte iniziative parlamentari volte ad ottenere l’entrata in vigore del nuovo procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità, stabilendo altresì che il relativo procedimento deve svolgersi assicurando l’assistenza legale del minore, dei genitori e degli altri congiunti che hanno avuto significativi rapporti con lo stesso minore. Per quanto concerne i diritti azionabili, ricordo che l’emendamento presentato dagli On.li Diego Novelli e Tiziana Valpiana nella seduta del 18 gennaio 2000 in occasione della discussione alla Camera dei deputati del testo diventato poi la legge 328/2000 era stato respinto dalla quasi totalità della Camera dei Deputati20. fra gli oppositori si era distinta proprio la Senatrice Burani Procaccini che aveva sostenuto quanto segue: «In linea di massima, il ragionamento svolto dall’On. Novelli non fa una piega, perché credo che nessuno di coloro che hanno lavorato per quasi tre anni su questo testo voglia vedere eliminate una volta per tutte quelle fasce fortemente penalizzate dalla vita, che indubbiamente incontrano difficoltà obbiettive e drammatiche ad essere inserite a pieno titolo nella società civile. Però, secondo la nostra mentalità, in un’epoca nuova, tutto ciò che viene considerato obbligatorio fa paura. Penso che quando si mette mano a una legge quadro sull’assistenza si metta mano anche ad un rinnovamento e a un rafforzamento di una concezione alta dello Stato, ma anche del cittadino, secondo la quale il cittadino partecipa, come soggetto attivo, a rimuovere la propria e l’altrui debolezza. Ciò che viene considerato obbligatorio, in realtà diventa un qualcosa che non viene effettuato, perché gli escamotages per sfuggire alle pieghe della obbligatorietà sono sempre stati infiniti in Italia. Purtroppo, noi soffriamo da secoli di una legislazione che, proprio in quanto fortemente chiusa, è stata ampiamente disattesa; si è trattato di leggi alle quali poi non si è dato mai seguito. Tutte queste motivazioni ci inducono a votare contro emendamenti il cui scopo originario era nobile ed anche condivisibile»21. Tenuto conto dell’attuale situazione di estrema debolezza delle persone e dei nuclei familiari in gravi condizioni di disagio ai quali non sono riconosciuti diritti esigibili nel settore socio-assistenziale, credo che, se non si vogliono sottrarre figli a questi soggetti, occorra in primo luogo precisare quali sono gli interventi che il settore pubblico deve obbligatoriamente garantire. Data attuazione a quanto sopra, si potrà verificare nel concreto la natura vera delle situazioni dei minori in difficoltà e dei loro congiunti e valutare le effettive responsabilità delle persone coinvolte e l’efficacia degli interventi forniti dai servizi, nonché accertare se è adeguata alle esigenze dei minori l’attuale normativa sugli affidamenti familiari e definire gli eventuali adeguamenti. Nell’attesa di quanto sopra confermo la necessità che il disegno di legge n. 1007 presentato dalla Senatrice Burani Procaccini venga al più presto ritirato. NOTE: <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 1 Segnaliamo al riguardo che il II Rapporto di aggiornamento del Gruppo di lavoro per la Convenzione Onu precedentemente citato rileva: «Per quanto riguarda la raccomandazione, espressa dal Gruppo di Lavoro nel Rapporto 2005, di evitare che le strutture di accoglienza si accorpino tra di loro, mossa dalla preoccupazione di evitare le conversioni di istituti in micro realtà di accoglienza contigue, si evidenzia che solo in due Regioni sono stati previsti vincoli in tal senso. Nella Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 41-2003 del 15/03/04 è espressamente specificato che: “É consentita la coesistenza di non più di due strutture residenziali, preferibilmente di tipologie diverse, nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati (intendendo sia edifici uniti da connettivo interno, sia edifici uniti da spazi esterni catastalmente individuati)”. E nella Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 della Regione Toscana è scritto: “essere organizzati in maniera da non coesistere con altri servizi residenziali nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati, ossia edifici uniti da connettivo interno ed edifici che usufruiscono di spazi comuni esterni o nelle immediate vicinanze”.Nelle normativa delle altre Regioni analizzate non si fa alcun riferimento alla questione dell’accorpamento». <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" />2 Per quanto riguarda il rapporto fra Servizi e privato sociale, concordiamo con quanto scritto in merito nel documento relativo alla sensibilizzazione, approvato al tavolo di lavoro del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi degli Enti locali (cui aderiscono una sessantina di organismi) con le Associazioni più rappresentative operanti nel nostro Paese in questo settore (Anfaa, Ass. Papa Giovanni XXIII, Centro Ausiliario per i Problemi minorili, Famiglie per l’Accoglienza, Reti Famiglie aperte - Cnca, Movi, Famiglia aperta, Coordinamento regionale per l’affido familiare in Campania, Gruppo Affido e Associazione AxA di Parma), che riportiamo ” Il contesto in cui opera l’affido è un contesto di aiuto al minore in condizione di disagio sociale e affettivo. Negli anni è andato connotandosi come intervento di obbligatoria protezione e tutela a fronte di condizioni di rischio e malessere, quando non di danno conclamato.
Tale contesto fa sì che diventi fondamentale e imprescindibile la presenza dei servizi e necessario ed indispensabile il contributo del “privato “ (famiglie e associazioni). Il servizio sociale locale ha il compito, come stabilito dalle leggi in materia, di elaborare un progetto nel quale vanno indicati i compiti e i modi dello stesso che devono essere rapportabili ad un complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Il servizio sociale locale ha il compito di svolgere sostegno educativo e psicologico nei confronti del minore, agevolare i rapporti tra la famiglia d’origine e quella affidataria, avvalendosi di tutte le risorse e i Servizi presenti nel territorio. Al servizio sociale locale spetta il compito di tutela del minore, la responsabilità di un progetto, la predisposizione di un piano individualizzato di sostegno. Ad esso spetta la funzione di decidere, attuare, gestire, monitorare l’intervento ritenuto più adatto per il minore in difficoltà e per la sua famiglia. Risorse e attenzione devono essere poste dal servizio sociale locale nella cura degli affidi in atto, in quanto l’esperienza ha insegnato che gli affidi ben seguiti sono un’importante forma di sensibilizzazione. Il “privato” concorre alla realizzazione dell’affido e alla promozione di una cultura della solidarietà e dell’accoglienza, che parte dal riconoscimento delle esigenze dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie, promovendo il riconoscimento dei loro diritti.Viene riconosciuto al privato sociale l’impegno e la capacità di testimoniare che la solidarietà e l’accoglienza rappresentano valori importanti e significativi che rendono migliore il contesto in cui noi tutti viviamo". <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 3 Cfr. la ricerca effettuata dal Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze (pubblicata nel Quaderno n. 24/2002 del Centro) riguardante 10.200 affidamenti in corso nel 1999 (di cui 5.280 a parenti, 4.668 a terzi, e 252 non specificati) e la ricerca realizzata da Franco Garelli nel volume "L'affidamento - L'esperienza delle famiglie ed i servizi" edito da Carrocci,2003. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 4 V. al riguardo oltre ai numerosi articoli sulla rivista Prospettive assistenziali e sul Bollettino informativo Anfaa, i libri della Collana PERSONA E SOCIETA’. I diritti da conquistare della UTET libreria, alla cui stesura l’Anfaa ha collaborato e che documentano quanto esposto (L. ALLOERO, M. PAVONE, A. ROSATI, Siamo tutti figli adottivi.Otto unità didattiche per parlare a scuola di maternità e paternità, Rosenberg & Sellier, Torino; L. ALLOERO, M. FARRI, M. PAVONE, L. RE, A. ROSATI, L’affidamento si impara a scuola, Utet libreria, Torino; E. DE RIENZO, C. SACCOCCIO, F. TONIZZO, Una famiglia in più. Esperienze di affidamento, Utet libreria; E. DE RIENZO, C. SACCOCCIO, F. TONIZZO, G. VIARENGO, Storie di figli adottivi. L’adozione vista dai protagonisti, Utet libreria; N. QUEMADA, Cure materne e adozione, Utet libreria; G. BASANO, Nicola: un’adozione coraggiosa - Un bambino handicappato grave conquista una vita adulta autonoma, Rosenberg & Sellier; F. M. NETTO, Ti racconto l’adozione. Una storia per i bambini illustrata a colori da Pucci Violi, Utet <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 5 L’adozione nei casi particolari, lo ricordiamo, non conferisce al bambino lo status di figlio legittimo dei genitori adottivi e non interrompe i rapporti con i genitori biologici. L’adottato aggiunge al suo cognome quello degli adottanti se è nato nel matrimonio, lo sostituisce con quello degli adottanti se nato fuori del matrimonio <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 6 Va purtroppo rilevato che l’affermazione di Franco Occhiogrosso riguardante la inesistente autorizzazione del CSM è stata, nel corso degli ultimi anni, riportata : - nel «Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di adozione e affidamento» della Commissione parlamentare per l’infanzia,in cui si afferma che «la sperimentazione è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura» (cfr. Indagini conoscitive e documentazioni legislative n. 18, Atti parlamentari, XIV legislatura pag. 292). - nella relazione introduttiva della proposta di legge n. 5724 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta e di adozione mite”, presentata dall’on. Bolognesi ed altri , dove «la sperimentazione citata è stata posta in essere a seguito di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura». - nel volume L’ECCEZIONALE QUOTIDIANO, Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, pubblicato nel 2006 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza ( alla cui stesura lo stesso Occhiogrosso ha collaborato), in cui si ricorda che “è in corso una sperimentazione dell’adozione “ mite,autorizzata dal CSM presso il tribunale per i minorenni di Bari” (pg. 89) . <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 7 Al riguardo nell’articolo “Bilancio dei primi dieci anni di applicazione della legge sull’adozione” (in Prospettive Assistenziali n. 139/1977) veniva denunciato che nel periodo 1968/’75 risultava «in diminuzione, spesso notevole, il numero dei minori dati in affidamento preadottivo rispetto alle adozioni <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> ordinarie di minorenni in tutti i Tribunali per i minorenni situati a sud di Roma (escluso Cagliari). In riferimento a questi Tribunali, la media annua (…) è diminuita da 1195 a 697. Tale diminuzione è spiegabile, in parte, con il fatto che molti Tribunali del Sud pronunciano adozioni ordinarie anche nei confronti di minori adottabili con adozioni speciali e con l’arretratezza dei servizi socio-assistenziali». 8<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> È pertanto necessario distinguere fra la prevedibile durata dell’affidamento, che presuppone una valutazione tempestiva e realistica della situazione familiare e dei possibili sviluppi della stessa da parte delle istituzioni competenti (servizi sociali e sanitari, Tribunale per i minorenni) e la periodica revisione dell’andamento dell’affidamento stesso da parte del Tribunale stesso, sulla base della relazione semestrale del servizio sociale referente e dell’audizione-ascolto degli stessi servizi sociali e sanitari, degli affidatari, della famiglia di origine e, quando possibile, del minore. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" />9 Cfr. l’articolo “Prospettive dell’adozione internazionale”, Prospettive assistenziali, n. 155, 2006. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 10 I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della vigente legge 184/1983 sanciscono quanto segue: «1. L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni: tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 2. Tra i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare». Dunque l’On. Zanella propone anche la soppressione delle norme concernenti l’accertamento delle capacità educative degli aspiranti adottanti. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 11 Prese di posizione contrarie erano state assunte anche dall’Ordine degli assistenti sociali, dall’Associazione nazionale assistenti sociali e dal Coordinamento degli enti autorizzati per l’adozione internazionale. Cfr. Prospettive assistenziali, n. 151, 2005. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 12 Nella relazione viene, invece, affermato che «la presente proposta di legge si prefigge di estendere la possibilità di accedere all’istituto dell’adozione anche alle coppie stabilmente conviventi, ma non coniugate, e alle persone singole». <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 13 L’adozione dei maggiorenni è disposta senza l’intervento della famiglia di origine dell’ex affidato <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 14 Il 1° comma dell’articolo 3 della legge 104/1992 riguarda le persone con handicap di qualsiasi gravità. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 15 Si vedano i miei articoli pubblicati su Prospettive assistenziali: “L’adozione mite: come svalorizzare la vera adozione”, n. 147, 2004 e “L’adozione mite: un’iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura”, n. 154, 2006. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 16 Come abbiamo più volte segnalato su questa rivista, né la legge 328/2000 né quelle regionali, esclusa solamente la legge della Regione Piemonte n. 1/2004, riconoscono diritti esigibili alle persone e ai nuclei familiari in gravi condizioni di disagio. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" /> 17 Dalla ricerca condotta da Franco Garelli, Raffaella Ferrero Camoletto e Daniela Teagno dell’Università di Torino (cfr. Prospettive assistenziali, n. 136, 2001 e 146, 2004) risulta «come gli affidatari attribuissero molta della problematicità dell’affido alla mancanza/discontinuità del lavoro degli operatori sociali con la famiglia d’origine, alla carenza e non chiarezza dei progetti». Poiché nella stessa ricerca emerge che «l’80% degli affidatari ritiene che i servizi sociali tendano a scaricare sulla famiglia [affidatarie, n.d. r.] il peso dell’affidamento
Anche le sopra riportate disposizioni sono indispensabili al fine di evitare la sottrazione dei minori ai nuclei familiari in difficoltà che, se adeguatamente supportati dai servizi sociali, diventano in grado di provvedere validamente ai loro congiunti.
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" />19 Si noti che un mezzo spesso usato per escludere ogni possibilità di ricorso da parte dei genitori consiste nel disporre la loro decadenza della potestà parentale e nell’acquisizione del consenso da parte del tutore. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" />20 L’emendamento aveva lo scopo di distinguere le prestazioni socio-assistenziali in facoltative e obbligatorie e di «garantire gli interventi e i servizi sociali a coloro i quali, se non ricevono anche le prestazioni assistenziali, non possono vivere o sono inevitabilmente condannati all’emarginazione sociale». L’On. Novelli aveva aggiunto che «i soggetti che necessitano anche di prestazioni di assistenza sociale sono, tra l’altro, i minori in tutto (figli di ignoti) o in parte privi delle indispensabili cure familiari, gli handicappati intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia e senza alcun valido sostegno familiare, le gestanti e madri in gravi difficoltà personali alle quali va altresì fornita la necessaria consulenza psico-sociale per il loro reinserimento e per il riconoscimento dei loro nati, le persone che vogliono uscire dalla schiavitù della prostituzione, gli ex carcerati, i carcerati e i loro congiunti, i soggetti senza fissa dimora». Cfr. Maria Grazia Breda, Donata Micucci e Francesco Santanera, La riforma dell’assistenza e dei servizi sociali - Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative, Utet Libreria. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><title>DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE</title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Anfaa Torino" /><meta name="CREATED" content="20070326;23490000" /><meta name="CHANGEDBY" content="Anfaa Torino" /><meta name="CHANGED" content="20070406;17170000" />21 È sconcertante che la Senatrice Burani Procaccini sostenga che il bambino privo di famiglia sia in grado di intervenire «come soggetto attivo» per «rimuovere la propria e l’altrui debolezza» e consideri, inoltre, che tutto ciò che è obbligatorio (anche la frequenza della scuola dell’obbligo e la corresponsione degli stipendi?) «diventa qualcosa che non viene effettuato». Propone forse la cancellazione di tutti i diritti come soluzione idonea per tutti i cittadini? |
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