04/12/2010: 13:51 Età: 1 anni

Intervento ANFAA all'audizione Affari Sociali della Camera dei deputati

Autore: ANFAA

TRACCIA DELL’INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE (ANFAA), NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA DELIBERATA DALLA XII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE C. 918 MARINELLO, C. 1266 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, C. 1353 LIVIA TURCO, C. 1513 PALUMBO E C. 3303 LUCÀ, recanti “NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE, LA PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO”.

Desidero anzitutto ringraziare la Commissione per il gradito invito a questa audizione: l’Anfaa è fortemente impegnata da decenni, insieme alla associazioni aderenti al CSA (Coordinamento Sanità e assistenza tra i movimenti di base) a promuovere le esigenze ed i diritti delle gestanti e madri con gravi difficoltà familiari e dei loro nati, compreso quello relativo alla segretezza del parto; su queste tematiche ha organizzato anche seminari e convegni. 

            Abbiamo seguito con particolare interesse il dibattito in corso sulle suddette proposte di legge. Il nostro intervento farà riferimento in particolare alla n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte, alla n. 3303 dell’On. Lucà ed altri e all’art. 18 della n. 1353 presentata dall’On. Livia Turco.             Riteniamo che esse debbano essere approvate al più presto per rispondere alle esigenze ed ai diritti delle gestanti delle madri in gravi difficoltà e  dei loro nati, garantendo anche il diritto alla segretezza del parto. Espongo brevemente i motivi:

1.     Ci sono gestanti che vivono situazioni di grave emarginazione, sovente giovani o giovanissime, che necessitano di supporti non solo sanitari (a livello consultoriale o ospedaliero) ma anche socio-assistenziale prima, durante e dopo il parto. Questi supporti assistenziali sono necessari in quanto esse possono trovarsi in gravi emergenze (ad es. perdita o mancanza di lavoro e/o  della casa, mancanza di reddito, ecc.) che non possono affrontare da sole e vanno prese in carico dai Servizi; possono avere bisogno di accoglienza (in comunità, famiglie, appartamenti protetti) o di sussidi economici… 

2.     Va segnalato che il Regio decreto–legge n. 798 del 1927, convertito in legge n. 2838 del 1928, concernente l’ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono, dispone che siano le amministrazioni provinciali a dover assistere i minori, figli di ignoti e quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizioni di disagio socio-economico.

La legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 8, comma 5, ha poi attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai comuni o ad altri enti locali delle funzioni del regio decreto citato, convertito con modifiche dalla legge n. 67 del 1993, concernenti le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio e ai minori non riconosciuti. Alle Regioni compete, in base alla stessa legge n. 328/2000 di definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle funzioni suddette. A tutt’oggi ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia e altre (es. Lombardia ed Emilia Romagna) che hanno  legiferato attribuendo però a tutti i Comuni tali competenze, e non tenendo conto che ci sono partorienti che necessitano di interventi specifici, legati alla loro difficile condizione. 

3.     Ci sono infatti gestanti che hanno deciso di riconoscere il loro nato, di prendersene cura anche con il supporto dei servizi e degli interventi che ho richiamato e che possono far riferimento ai servizi socio- assistenziali del proprio territorio, tranne le extracomunitarie senza permesso di soggiorno che non vi hanno accesso. Ci sono però anche altre donne che sono invece incerte, non sanno che cosa fare di sé e del loro piccolo, se riconoscerlo o meno, oppure altre che hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto.  

4.     La legge in vigore in Italia disciplina la materia attribuendo alcuni importanti diritti alla donna e tutelando comunque il diritto del minore:

·       la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio, diritto che vale sia per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio che per la donna coniugata;

·       il diritto alla segretezza del parto  deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti; nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto dalla donna, nel suo atto di nascita (che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto), risulta scritto: «figlio di donna che non consente di essere nominata». L’ufficiale di stato civile,  a seguito della dichiarazione del personale sanitario che ha assistito al parto, attribuisce al neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e  alla segnalazione alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione del suo stato di adottabilità; con la pronuncia dell’adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e “cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali”(art. 27, comma 3 della legge 184/1983 e s.m).

·       La Legge 184/1983 e s.m.  stabilisce inoltre, all’art.11, che il Tribunale per i minorenni può disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi, su richiesta  di chi afferma di essere uno dei genitori biologici “sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale”. Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere rinviata anche d’ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento dei sedici anni di almeno uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i minorenni.

·        Nel 2007, ultimo dato disponibile, su 1344 minori adottabili 641 sono stati quelli non riconosciuti alla nascita, nel 2006 erano stati 501 su 1254, nel 2005 erano 429 su 1168, mentre nel 2004 erano 410 su 1064.  

5.     In base alle esperienze (v. al riguardo anche la sintesi del convegno “Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita e la prevenzione dell’abbandono”, tenutosi a Torino il 21 ottobre 2005, che allego) va sottolineato che è importante offrire alla gestante la possibilità anticipata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità ed autonomia, ma con le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto sia se decide di diventare la mamma del proprio piccolo, sia se decide di partorire in anonimato.

La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per garantire la vita stessa del nascituro e per rassicurare le donne interessate sul loro effettivo diritto alla segretezza del parto. Questa riservatezza viene a mancare se la gestante, che è ancora incerta o che ha già deciso di non riconoscere il proprio nato, è costretta a rivolgersi ai servizi del proprio territorio, dove  potrebbe essere riconosciuta (pensiamo ai piccoli comuni….)  

6.     Per queste ragioni chiediamo che le proposte di legge in oggetto siano approvate al più presto. Esse prevedono giustamente che siano le Regioni ad individuare alcuni Comuni singoli o associati cui attribuire le competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti di queste gestanti, interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell’interessata, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica, quindi  anche  alle donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno.  

7.     L’individuazione di pochi Comuni consente inoltre di sveltire i tempi per gli adempimenti nei confronti degli ospedali (dove, peraltro, c’è ancora molto da fare per garantire un’accoglienza adeguata, non giudicante, nei confronti delle partorienti che non intendono riconoscere!!), degli uffici di stato civile, della Procura e del Tribunale per i minorenni.

Segnaliamo che una raccomandazione in tal senso è anche contenuta nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2009, in cui  il  Gruppo di lavoro, costituito da oltre settanta organizzazioni  e coordinato da Save the Children Italia, raccomanda al Parlamento “di approvare una legge che, in attuazione dell’articolo 8 comma5 della Legge 328/2000, preveda la realizzazione da parte delle Regioni di almeno uno o più servizi  altamente specializzati,  gestiti  dagli enti gestori delle prestazioni socio- assistenziali in grado di fornire alla gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza,  le prestazioni necessarie e i supporti perché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati”.  

8.     Le proposte n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte,  n. 3303 dell’On. Lucà ed altri e l’art. 18 della n. 1353 presentata dall’On. Livia Turco recepiscono quanto disposto dalla legge 1/ 2006 della Regione Piemonte. Nella successiva delibera n.22-4914 del 18/12/2006, che alleghiamo, la Giunta della Regione Piemonte  oltre ad aver individuato i quattro Enti gestori degli interventi assistenziali cui attribuire le funzioni di cui sopra, ha  definito i criteri, le procedure e le modalità di esercizio di queste funzioni, precisando anche che destinatarie degli interventi sono “le gestanti comunque presenti sul territorio regionale, che nel periodo della gestazione e nei due mesi successivi al parto, qualora sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 11 della legge n. 184/1983 e s.m.i, necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto”.  

Segnaliamo infine due questioni, a margine delle tematiche affrontate in questa audizione, su cui vogliamo richiamare l’attenzione della Commissione.  

Partecipando il 15 aprile scorso all’audizione promossa dalla Commissione Giustizia della Camera su tre proposte di legge che mettono in pericolo il diritto alla segretezza del parto[1] (v. al riguardo l’articolo allegato “ALLARMANTI PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ADOZIONE IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI”), l’Anfaa a tra l’altro prospettato che sia prevista “ la raccolta di informazioni cliniche sullo stato di salute della partoriente al momento del parto o la raccolta di materiale genetico (ad esempio la conservazione di cellule staminali attraverso la creazione di “banche dei cordoni ombelicali”) al fine di agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del figlio non riconosciuto”. Chiediamo alla Commissione di prendere in considerazione e di recepire questa proposta

 In questi ultimi mesi inoltre si susseguono iniziative dirette al creare “culle termiche”, in cui dovrebbero essere depositati, nelle intenzioni dei promotori, i neonati che le partorienti non intendono riconoscere. E’ la riproposizione, migliorata sul piano tecnologico, delle ruote di medioevale memoria! Le culle/ruote sono a nostro parere iniziative negative in quanto non tengono in nessun conto la necessità delle gestanti non solo di essere seguite in ospedale durante la gravidanza ma anche durante e dopo il parto: questo è necessario per le partorienti e per i loro piccoli. Il messaggio che passa invece attraverso la proposta delle culle/ruote è :NON rivolgetevi a nessuno, partorite da sole, in casa, in strada o dove volete :l’importante è che mettiate il piccolo nella culla. A lui ci pensiamo noi…. Vogliamo precisare che nelle culle /ruote finora aperte non è stato depositato nessun neonato.

Rinnoviamo i ringraziamenti e segnaliamo la disponibilità per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.

Allegati: (i testi posono essere richiestis segreteria@anfaa.it)

-         PROSPETTIVE ASSISTENZIALI -  N. 153 bis gennaio-marzo 2006 (inviato per posta);

-         2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti   dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia (reperibile al settore RISORSE di www.anfaa.it  cliccare su link; 

-         delibera n.22-4914 del 18/12/2006;

-         articolo “ALLARMANTI PROPOSTE DI MODIFICA DELL’ADOZIONE IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI”.

[1] Sono: la  n. 2919 presentata dall’on. Paniz “Modifiche dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici”, la n. 1899 presentata il 12 novembre 2008 dall’on. Zinzi e altri dal titolo “Modifica dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell’adottato alle informazioni che lo riguardano” e la n. 3030 presentata il 10 dicembre 2009 dalle on. Bossa e Murer dal titolo “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell’adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulla propria origine e sulla propria identità”.

 


[1] Sono: la  n. 2919 presentata dall’on. Paniz “Modifiche dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di accesso dell’adottato alle informazioni sulla propria origine e sull’identità dei genitori biologici”, la n. 1899 presentata il 12 novembre 2008 dall’on. Zinzi e altri dal titolo “Modifica dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell’adottato alle informazioni che lo riguardano” e la n. 3030 presentata il 10 dicembre 2009 dalle on. Bossa e Murer dal titolo “Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell’adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulla propria origine e sulla propria identità”.