02/10/2011: 17:16 Età: 228 giorni

Mai più sole: le esigenze e i diritti delle gestanti e madri con gravi difficoltà personali e familiari e dei loro nati. La prevenzione degli abbandoni e degli infanticidi

Autore: ANFAA

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Presentazione

Ci sono gestanti che vivono situazioni di grave emarginazione, sovente giovani o giovanissime, che necessitano prima, durante e dopo il parto di interventi non solo sanitari, a livello consultoriale o ospedaliero, ma anche socio-assistenziali: esse possono trovarsi in gravi emergenze (ad esempio perdita o mancanza del lavoro e/o  della casa e/o di reddito sufficiente per vivere) e avere bisogno di accoglienza (in comunità, presso famiglie, in appartamenti protetti) o di sussidi economici.

Molte di loro decidono di riconoscere il loro nato, di prendersene cura anche rivolgendosi ai servizi socio- assistenziali del proprio territorio per chiedere i sostegni di cui necessitano, ma non sempre li ottengono, in particolare quelle extracomunitarie senza permesso di soggiorno.

Ci sono poi anche altre donne che sono invece incerte, non sanno che cosa fare del bambino che nascerà, se riconoscerlo o meno, oppure hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto: in questi casi, anche in base alle esperienze finora realizzate (v. al riguardo anche la sintesi del convegno “Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita e la prevenzione dell’abbandono”, tenutosi a Torino il 21 ottobre 2005, pubblicata sul n. 153 bis, 2006 di Prospettive assistenziali) occorre dare alla gestante la possibilità anticipata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità ed autonomia, fornendo le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto sia se provvede a riconoscere il proprio nato, sia se decide di partorire in anonimato.

 La riservatezza è un elemento fondamentale da tutelare per garantire la vita del nascituro e per rassicurare le donne interessate sul loro effettivo diritto alla segretezza del parto.

Come affrontare e dare soluzioni positive a queste emergenze?

Nel corso del convegno verranno approfondite queste tematiche:

-      la legislazione vigente in materia di gestanti e madri con gravi difficoltà personali e familiari e dei loro nati;

-      le esigenze affettive dei bambini e gli interventi necessari per assicurare consapevoli riconoscimenti e non riconoscimenti;

-      il sostegno psico-sociale alle partorienti in gravi difficoltà e la collaborazione dei servizi territoriali con quelli ospedalieri;

-      le scelte delle istituzioni per garantire idonei interventi alle gestanti, alle madri e ai loro nati ed il rispetto del diritto alla segretezza del parto.

Segnaliamo che sono attualmente in discussione presso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati le proposte di legge: n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte, n. 3303 dell’On. Domenico Lucà ed altri, nonché l’articolo 18 della n. 1353 presentata dall’On. Livia Turco. Le suddette iniziative recepiscono la Raccomandazione contenuta nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2009, in cui il Gruppo di lavoro, costituito da oltre novanta organizzazioni e coordinato da Save the Children Italia, che ha sollecitato il Parlamento ad «approvare una legge che, in attuazione dell’articolo 8 comma 5 della legge 328/2000, preveda la realizzazione da parte delle Regioni di almeno uno o più servizi  altamente specializzati,  gestiti  dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali in grado di fornire alla gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza,  le prestazioni necessarie e i supporti perché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati».

Segreteria organizzativa:

Anfaa, via Artisti 36, 10124 Torino,  tel. 011/812.23.27, e-mail segreteria@anfaa.it

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile telefonare (ore 9 - 12) o inviare una e-mail alla segreteria per la prenotazione obbligatoria. Verrà comunicato il codice di iscrizione, necessario per l’accesso al convegno. Le iscrizioni si ricevono nei limiti della capienza della sala.   

I DIRITTI DELLE GESTANTI E DEI LORO NATI                            

Nota giuridica

In base alla normativa vigente in Italia:

·        la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio, diritto che vale non solo per la donna che ha un bambino nato fuori dal matrimonio ma, ai sensi della sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale, anche per la donna coniugata ;

·        il diritto alla segretezza del parto  è garantito dai servizi sanitari e sociali coinvolti. Nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto, nel suo atto di nascita (che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto) risulta scritto: «Figlio di donna che non consente di essere nominata». L’ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e  alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Con la pronuncia dell’adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e cessano «i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali» (articolo 27, comma 3 della legge 184/1983);

·        il Tribunale per i minorenni può inoltre (v. articolo 11 della legge 184/1983) disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi, su richiesta  di chi afferma di essere uno dei genitori biologici «sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale». Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere rinviata anche d’ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento dei sedici anni di almeno uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i minorenni.

 

Le competenze istituzionali

§      La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli esposti, i figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico. È altresì previsto che «nelle Province, nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».

§      Ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1928 n. 2838 concernente le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle succitate funzioni.

§      Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge, solamente dopo che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento.