Di seguito la circolare del MIUR del Piemonte  che ha recepito quanto proposto dall'ANFAA 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemone - Direzione Generale

Prot. 4403/u   Torino, 11 maggio 2011

Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole statali e paritarie  di ogni ordine e grado del Piemonte

LORO SEDI

E p.c. Ai Dirigenti e Reggenti

degli Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: note sull’iscrizione e l’inserimento scolastico dei minori affidati e adottati

 

            Al fine di chiarire alcuni aspetti ritenuti particolarmente delicati sulla tematica di cui in oggetto si è ritenuto opportuno – con l’ausilio dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) e con il fondamentale supporto del Tribunale dei Minorenni – fornire indicazioni e chiarimenti su talune situazioni ricorrenti che possono sollevare alcune criticità.

           

Sempre più frequentemente, infatti, in classe sono presenti bambini con alle spalle situazioni familiari molto complesse e diversificate: bambini affidati, bambini adottati, bambini che hanno conosciuto una pluralità di famiglie e che vivono processi di inserimento e di integrazione molto delicati.  Ma anche bambini figli di genitori separati ed inseriti in nuclei monofamiliari o allargati. La scuola non può non tenere conto di queste variegate realtà, ma al tempo stesso non può assumersi responsabilità che non le appartengono. Occorre, pertanto, trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze.

 

Rapporti tra il minore e la famiglia di origine

In primo luogo occorre tenere presente che la situazione familiare o extrafamiliare del minore iscritto a scuola può essere di diversa natura. In particolare può trattarsi di:

-        minore che vive stabilmente con i genitori di origine (o con uno solo di questi);

-        minore che vive stabilmente con parenti sino al quarto grado (nonni, zii, ecc..);

-        minore in affidamento “a rischio giuridico di adozione”[1];

-        minore in affidamento preadottivo (di solito della durata di un anno);

-        minore in adozione;

-        minore in adozione “in casi particolari”, come previsto dall’art. 44 L. 184/1983 e successive modifiche;

-        minore in affidamento familiare a scopo educativo, disposto dai servizi socio-assistenziali, con il consenso della famiglia di origine e reso esecutivo dal giudice tutelare;

-        minore in affidamento familiare a scopo educativo, realizzato a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni;

-        minore che vive in strutture residenziali (comunità, case famiglia, ecc..);

-        minore che vive per più di sei mesi presso terzi, cioè persone non parenti sino al quarto grado.

In proposito, si ricordi che la L. 184/1983, all’art. 9, quarto e quinto comma, stabilisce che: “Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’art. 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità”.

            In relazione all’iscrizione e frequenza scolastica, al fine di meglio mettere a fuoco la situazione familiare del minore, può essere utile conoscere se il medesimo mantiene o meno rapporti con i genitori d’origine e/o i parenti sino al quarto grado ed in quale misura.

 

In particolare, nel caso di affidamento familiare a scopo educativo o di inserimento in una comunità, il minore può:

-        trovarsi nella condizione in cui continua a mantenere rapporti con la famiglia d’origine o con uno solo dei genitori;

-        non avere più, per decisione del Tribunale per i minorenni, alcun rapporto con la famiglia d’origine o conservare con essa rapporti limitati o rapporti con uno solo dei genitori;

-        continuare ad incontrare, per decisione del Tribunale per i minorenni, uno o entrambi i genitori in “luogo neutro”, ad esempio presso i servizi sociali del Comune o dell’Asl, con cadenze periodiche preventivamente fissate (in particolare nel caso dell’affidamento a rischio giuridico di adozione).

 

Correlativamente, i genitori d’origine possono, invece, trovarsi nella situazione in cui:

-        continuano ad esercitare la potestà parentale nei confronti dei figli accolti per periodi più o meno lunghi presso altra famiglia;

-        l’autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti la sospensione della potestà parentale;

-        l’autorità giudiziaria ha pronunciato nei loro confronti la decadenza dalla potestà parentale. In particolare, nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano decaduti, viene nominato un tutore.

Ciascuna di tali situazioni comporta conseguenze distinte quanto ai problemi che si possono presentare nel corso della frequenza scolastica.

 

Le questioni riguardanti la residenza

 

Anche sotto questo profilo, la casistica è molto variegata. Le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:

-        affidamenti familiari a scopo educativo decisi consensualmente con i genitori d’origine: in tale ipotesi il minore può sia mantenere la residenza presso il suo nucleo familiare primario sia assumerla presso la famiglia affidataria;

-        affidamenti familiari non consensuali: anche in questo caso il minore può continuare a mantenere la residenza presso il suo nucleo di origine ovvero assumerla presso la famiglia affidataria;

-        affidamenti a rischio giuridico di adozione e affidamenti preadottivi: in tali casi il minore può essere iscritto presso la residenza anagrafica convenzionale creata dall’Ente affidante (ad esempio presso un proprio servizio, quale la sede di una comunità), ovvero domiciliato presso la famiglia affidataria. Nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico di adozione, nonché in quelle di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni di Torino ha adottato una prassi ormai consolidata consistente nel rilascio di un certificato (con apposta fotografia del minore) che attribuisce temporaneamente allo stesso un’identità convenzionale, onde mantenere segreti i suoi dati anagrafici, evitando possibili identificazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 L. 184/83 (vedi allegato 1)[2].

-        adozioni nazionali: il minore viene iscritto sullo stato di famiglia dei genitori adottivi;

-        adozioni internazionali già pronunciate all’estero e trascritte in Italia: il minore viene iscritto al suo arrivo in Italia sullo stato di famiglia dei genitori adottivi.

 

Le questioni riguardanti l’iscrizione scolastica

Per l’iscrizione a scuola, la famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione attestante l’affidamento. Nel caso di affidamenti a rischio giuridico di adozione o di affidamenti preadottivi di minori italiani, la dichiarazione è di regola rilasciata dal Tribunale per i minorenni. Per le stesse ragioni di riservatezza già citate, è opportuno che le scuole si limitino a prendere visione di tale dichiarazione senza trattenerla nel fascicolo personale del minore. Analogamente, sarebbe opportuno procedere per tutti gli altri documenti necessari per l’iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad es. nulla-osta). Il Dirigente Scolastico potrebbe opportunamente inserire nel fascicolo del minore una dichiarazione attestante di aver preso visione di tutto quanto richiesto per l’iscrizione.

Se di regola il minore viene inserito nella classe dei coetanei, occorre tenere presente che possono verificarsi delle eccezioni – da valutare caso per caso – per le quali può essere opportuno concordare l’iscrizione alla classe precedente, al fine di consentire un più graduale e proficuo inserimento del minore.

 

Si tenga altresì conto che alcuni regolamenti di scuole dell’infanzia prevedono che talune situazioni di affidamento, particolarmente delicate, costituiscano priorità per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Sugli elenchi di avvenuta ammissione, pertanto, si riporteranno – onde evitare possibili identificazioni - i dati anagrafici convenzionali attribuiti nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale per i minorenni (vedi nota 2).

 

Le certificazioni scolastiche

Preliminarmente è opportuno precisare che le schede di valutazione devono essere intestate con il nome ed il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Per i minori affidati a parenti o a terzi, non si pongono particolari problemi e le schede sono rilasciate con il cognome d’origine. Quanto, invece, ai minori a rischio giuridico di adozione o in affidamento preadottivo - situazioni più delicate in cui deve essere impedita l’identificazione - viene consegnata una scheda di valutazione con il cognome convenzionalmente attribuito nel menzionato certificato rilasciato dal Tribunale (vedi nota 2). In tali ipotesi, il Dirigente Scolastico provvederà a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l’identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.

 

Organi collegiali scolastici e diritto di voto

L’art. 5 della legge 184/1983 ha stabilito che “(..) l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti  con l’istituzione scolastica”.

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che i genitori affidatari (in tutte le tipologie di affidamento esaminate dalla presente circolare) gestiscono i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

 

 

Tali indicazioni sono dirette a integrare la normativa vigente che spesso omette di disciplinare in modo puntuale aspetti pratici molto rilevanti. L’obiettivo è unicamente quello di garantire il rispetto dell’anonimato e il diritto ad una crescita senza nuovi traumi di tutti quei minori che - per i motivi più diversi – hanno trovato un nuovo status familiare.

Allegato 1: certificato di attribuzione d’identità convenzionale. 

                                                                                                          

IL DIRIGENTE : Stefano SURANITI

                                                                                                   

 

 

 [1] L’”affidamento a rischio giuridico” non è previsto dalla legge, ma è stato introdotto da alcuni Tribunali per i minorenni. Può accadere, infatti, che la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino non sia ancora definitivamente conclusa, perché i genitori naturali o i parenti hanno proposto ricorso (in Tribunale, in Corte d’Appello o, successivamente, in Corte di Cassazione). In molti di questi casi – specie quelli in cui il Tribunale ritenga che, con ragionevole probabilità, il ricorso verrà respinto – per evitare che il bambino resti molti anni in istituto ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi, il Tribunale sceglie tra le coppie che si sono rese disponibili (crocettando l’apposita voce nel modulo di domanda) e già dichiarate idonee all’adozione, quella più adatta per quel bambino. Il minore viene, pertanto, dato loro in affidamento familiare (che non è ancora quello preadottivo) e viene mantenuto – a differenza degli affidamenti familiari temporanei - segreto alla famiglia di origine. In seguito, qualora la dichiarazione di adottabilità diventi definitiva, l’affidamento familiare è trasformato in affidamento preadottivo, evitando al minore nuovi traumi da separazione.

[2] Si badi che l’esigenza di mantenere segreti i dati anagrafici del minore, a mezzo del rilascio del suddetto certificato di attribuzione d’identità convenzionale, è ancora più sentita nell’ipotesi in cui l’affidamento a rischio giuridico di adozione sia trasformato in affidamento preadottivo. L’applicazione di tale regime implica, infatti, che lo stato di adottabilità del minore sia divenuto definitivo e che, quindi, siano del tutto interrotti i rapporti con la famiglia d’origine, la quale è opportuno – nel primario interesse del minore - che non abbia modo di poter pervenire ad una individuazione del minore stesso.