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Con una circolare l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sui congedi parentali in caso di adozione o di affidamento.

Si tratta della circolare n. 33 del 17 febbraio 2004. L’indennità per congedo parentale è erogabile, in caso di adozione e affidamento, indipendentemente dalle condizioni di reddito, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato per complessivi 6 mesi. Dopo il compimento dei 6 anni e fino al compimento degli 8 anni, il periodo di congedo parentale è indennizzabile per complessivi 6 mesi indipendentemente dalle condizioni reddituali se richiesto entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo 3 anni dall’ingresso.

In caso di bambini che all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbiano un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo e a relativa indennità sono riconoscibili solo se il beneficio di cui trattasi sia richiesto per complessivi 6 mesi entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia.

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