Ricognizione effettuata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze 2004-2006

Gli ultimi dati ufficiali, riportati nel Quaderno n. 48 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, alle pagg. 53 – 54 nel paragrafo “Le attività dell’Autorità giudiziaria per la garanzia dei diritti”, sono il frutto di una ricognizione effettuata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, nella quale è stato preso in considerazione il territorio nazionale nel triennio 2004-2006.

Su 295 richieste di figli adottivi ultraventicinquenni, ne sono state autorizzate 85: va evidenziato però che non è stato distinto il numero delle richieste dei figli adottivi riconosciuti alla nascita, ai quali è possibile chiedere l’accesso, dal numero delle richieste di quelli non riconosciuti alla nascita, cui non è consentito.

Rilevazione dell’Anfaa

L’Anfaa, in collaborazione con la rivista Prospettive Assistenziali, nel mese di marzo 2010 ha effettuato una rilevazione, curata dalla Dottoressa Annalisa Simon, riguardante le istanze presentate nel biennio 2008-2009 presso i Tribunali per i minorenni del territorio italiano; ad essi sono stati richiesti:

  • il numero dei figli adottivi che si sono rivolti al Tribunale per i minorenni presentando istanza diretta all’accesso all’identità dei loro genitori biologici (art. 28, comma 5)
  • il numero delle istanze accolte del Tribunale per i minorenni a conclusione dell’istruttoria prevista dall’art. 28, comma 6
  • il numero delle istanze non accolte in quanto presentate da figli adottivi non riconosciuti alla nascita (art. 28, comma 7)
  • il numero dei genitori adottivi che hanno richiesto informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici dei loro figli minorenni (art. 28, comma 4)
  • il numero delle relative istanze accolte del Tribunale per i minorenni. 

Sono stati 22 su 29 i Tribunali per i minorenni che hanno restituito la scheda di rilevazione compilata. Si può dunque affermare che la percentuale di risposta è alta ed è corrispondente al 75,86% del totale.

I dati raccolti relativi all’anno 2008 sono i seguenti:

  • il numero dei figli adottivi che si sono rivolti al Tribunale per i minorenni presentando istanza diretta all’accesso all’identità dei loro genitori biologici sono un totale di 223, di cui sono 129 le istanze accolte ai sensi dell’articolo 28 comma 6 legge 184/1983;
  • sono 40 il numero delle istanze non accolte in quanto presentate da figli adottivi non riconosciuti alla nascita ex art. 28, comma 7;
  • sono solamente 5 il numero dei genitori adottivi che, in base all’art. 28 comma 4, hanno richiesto informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici dei loro figli minorenni di cui 5 sono state accolte.

I dati raccolti relativi al 2009 sono i seguenti:

  • il numero dei figli adottivi che si sono rivolti al Tribunale per i minorenni presentando istanza diretta all’accesso all’identità dei loro genitori biologici sono un totale di  261, di cui sono 114 le istanze accolte ai sensi dell’articolo 28 comma 6 legge 184/1983;
  • sono 51 il numero delle istanze non accolte in quanto presentate da figli adottivi non riconosciuti alla nascita ex art. 28, comma 7;
  • sono invece 2 il numero dei genitori adottivi che, in base all’art. 28 comma 4, hanno richiesto informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici dei loro figli minorenni di cui entrambe sono state accolte.

I risultati confermano l’esiguo numero di richieste (ammontano a circa 140/150 mila gli adottati in Italia dal 1967 ad ora).

La ricerca ha evidenziato l’assenza di una metodologia uniforme, sul territorio italiano, da parte dei Tribunali che regoli le delicate fasi di accesso e consegna delle informazioni.  Non sempre i Tribunali per i minorenni tengono  in considerazione l’importanza che potrebbe assumere l’accompagnamento e la mediazione anche di figure professionali in questa delicata fase, in considerazione della portata emotiva che tali informazioni rappresentano per la vita presente e futura del richiedente e delle ricadute sulla stessa derivanti dai comportamenti, anche persecutori, che i genitori d’origine possono attivare nei suoi confronti (come successo in alcuni casi) dopo il rintraccio e la reciproca conoscenza….

Ricordiamo inoltre che l’art. 28 prevede l’accesso dell’adottato adulto unicamente alle “informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”. Niente di più dovrebbe essere rivelato, ma molto di più viene ancora detto. Non è corretto che l’accesso alle informazioni avvenga da parte di alcuni tribunali attraverso una lettura del fascicolo che lo riguarda, contenente dati su altri familiari, operatori e altre persone che hanno seguito la sua situazione, violando il diritto alla privacy degli stessi.