I costi dell’adozione internazionale

A differenza dell’adozione nazionale, l’adozione internazionale comporta degli esborsi economici inevitabili che risultano a carico delle coppie adottanti.

Questi costi sono riconducibili:

· ai servizi resi dall’ente autorizzato in Italia e all’estero, perché le adozioni si realizzino nel pieno rispetto dei principi della normativa in vigore

· all’apposizione dei visti consolari necessari per dare valore legale nel Paese straniero alla documentazione inerente la coppia aspirante all’adozione

· ai costi di viaggio e di soggiorno nel Paese di origine del bambino o nella città sede dell’Ente (talvolta anche più di uno).

 

Costi riferibili agli enti

Gli enti autorizzati hanno natura privata e non ricevono finanziamenti pubblici a sostegno della loro attività.

A questa regola fa parziale eccezione l’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) istituita dalla Regione Piemonte.
Autorizzata, come un qualunque ente privato, a svolgere attività di intermediazione per le adozioni internazionali e a realizzare progetti di cooperazione a favore dell’infanzia in difficoltà, rappresenta la prima forma di partecipazione diretta del servizio pubblico alle spese generali finalizzate all’adozione internazionale.

I costi riferibili agli enti vanno pertanto a remunerare le spese da essi sostenute (parzialmente nel caso dell’A.R.A.I.) per la gestione della sede, l’organizzazione del personale, l’accompagnamento della coppia nell’intero percorso adottivo, sia sul territorio italiano che su quello straniero…

La Commissione per la Adozione Internazionali ha pubblicato sul proprio sito (www.commissioneadozioni.it sezione “I costi dell’adozione”) delle tabelle, nelle quali sono indicati i servizi ed i costi ad essi corrispondenti secondo parametri di qualità.

Il costo massimo indicato non può essere superato dall’ente.

 

Deduzioni fiscali

La legge 31 dicembre 1998, n.476 consente di poter dedurre dalla denuncia dei redditi nella misura del 50% le spese sostenute per l’adozione, che siano certificate dall’ente autorizzato ai sensi dell’art.31, c.3 lett.o), legge 184/83 s.m.i.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

 

 

 

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