L’affidamento preadottivo

Prima di giungere ad una pronuncia definitiva di adozione, si deve accertare l’effettivo positivo inserimento del minore nella famiglia adottiva, imponendo un “periodo di prova” in cui viene monitorata la nuova situazione in relazione all’interesse del minore.
Durante questo periodo bambino e famiglia vengono seguiti dai servizi socio-assistenziali. La coppia viene aiutata ad affrontare eventuali difficoltà, insicurezze ed ansie che possono sopraggiungere, soprattutto quando il bambino non è piccolissimo e ha alle spalle un vissuto e delle abitudini molto diverse da quelle dei genitori adottivi.
I servizi socio-assistenziali riferiscono al Tribunale per i minorenni sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo, assicurando il sostegno necessario.

  • Da chi viene disposto

    L’affidamento preadottivo viene disposto dal Tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’adottabilità, con un’ordinanza motivata che ne definisce le modalità, sentiti:

    • il pubblico ministero
    • gli ascendenti dei richiedenti ove esistano (qualora abbiano manifestato per iscritto la loro approvazione all’adozione non vengono più interpellati)
    • il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento
    • il minore che abbia compiuto quattordici anni: quest’ultimo deve prestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.

    L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore.

  • Quanto dura

    L’affidamento preadottivo ha solitamente la durata di un anno.
    Se sorgono difficoltà di un certo rilievo, il Tribunale può prorogarlo di un anno oppure, nei casi più gravi, revocarlo.

  • Vigilanza sul buon andamento

    Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o per il tramite del giudice tutelare e dei servizi locali sociali o consultoriali.
    In caso di accertata difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore alla presenza, qualora occorra, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

  • Revoca dell’affidamento preadottivo

    Quando si manifestino gravi difficoltà di convivenza ritenute non superabili (incapacità dei genitori, contrasti con il minore…), l’affidamento preadottivo può essere revocato dal Tribunale per i minorenni, d’ufficio oppure su istanza del Pubblico Ministero o del tutore o dei servizi che esercitano la vigilanza sul suo buon andamento.
    Il provvedimento è assunto in camera di consiglio con decreto motivato ed è comunicato al Pubblico Ministero, al richiedente la revoca, al tutore ed agli affidatari.
    Con tale provvedimento il Tribunale deve anche assumere provvedimenti a tutela del minore.

  • Impugnazione dell’affidamento preadottivo o della sua revoca

    Il provvedimento di affidamento preadottivo o della sua revoca possono essere impugnati dal Pubblico Ministero e dal tutore con reclamo alla sezione minorile della Corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione. Non è ammessa l’impugnabilità da parte degli affidatari, neppure limitatamente alla revoca.
    La Corte d’Appello decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Scheda a cura dell’Anfaa

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