Lo stato di adottabilità: la dichiarazione
In quali circostanze
Un bambino è adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i minorenni la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
Chi può segnalare il presunto stato di adottabilità
• Segnalazione facoltativa: tutti i cittadini possono segnalare situazioni di presunto stato di adottabilità di minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
• Segnalazione obbligatoria: ai sensi dell’ art. 9 della legge n. 184/1983, è previsto l’obbligo di segnalazione per «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio». Tale obbligo riguarda quindi, fra gli altri, gli operatori dei servizi socio-sanitari, i medici, i capi istituto e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
A quale autorità inoltrare la segnalazione
Le situazioni di presunto stato di adottabilità di minori devono essere segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (link indirizzi).
Il significato della segnalazione
Il legislatore non ha inteso trasformare i cittadini e i professionisti del settore in “delatori”.
La segnalazione (e va ribadito che di “segnalazione” si tratta e non di “denuncia”) è stata prevista nell’esclusivo interesse del fanciullo, tenuto conto delle conseguenze che la privazione di cure materiali e morali provocano al suo sviluppo.
La segnalazione non si traduce in un’automatica dichiarazione di adottabilità, ma determina semplicemente l’avvio degli accertamenti sulla condizione reale del minore da parte del Tribunale per i minorenni.
L’esito degli accertamenti
Alle segnalazioni seguono approfonditi accertamenti da parte del Tribunale per i minorenni, che vengono svolti in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio, cui è affidata la funzione di svolgere indagini approfondite «sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto e vive» (art. 10 della legge n. 184/1983).
I servizi sociali e, se del caso, anche quelli sanitari, predispongono e inviano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, una relazione dettagliata sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare, oltre che sugli interventi effettuati, affinché i magistrati possano disporre di tutti gli elementi necessari per una valutazione approfondita della situazione.
Le decisioni sono assunte non da un singolo giudice, ma collegialmente, in camera di consiglio.
Il Tribunale per i minorenni, valutata la situazione nel suo complesso, può:
• impartire delle prescrizioni ai genitori o ai parenti del minore per imporre l’attuazione di interventi più rispettosi delle esigenze del bambino, monitorandone l’adempimento;
• disporre l’affidamento familiare, nell’ipotesi in cui vi sia la concreta possibilità di un recupero dei genitori del minore, sia pur supportato da un temporaneo intervento esterno;
• procedere alla tempestiva dichiarazione di adottabilità, qualora il rapporto risulti irrimediabilmente compromesso ed il minore versi in situazione di privazione di assistenza materiale e morale che si ripercuote sul suo sviluppo psico-fisico e sociale.
Dichiarazione dello stato di adottabilità
La dichiarazione dello stato di adottabilità è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, con sentenza.
Tale sentenza può essere impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado davanti alla Corte d’Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Scheda a cura dell’Anfaa