Lo stato di adottabilità: la dichiarazione

 

In quali circostanze

Un bambino è adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i minorenni la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

  • Privazione di assistenza materiale

    Si ritiene che la privazione di assistenza materiale sussista quando viene a mancare quell’insieme di prestazioni – fornite direttamente dai genitori o dai parenti – che assicurino al bambino il soddisfacimento delle sue esigenze di alimentazione, di abitazione, di abbigliamento, di igiene e gli altri mezzi necessari al suo normale sviluppo.
    Esiste pertanto privazione di assistenza materiale quando le prestazioni di cui sopra sono fornite da enti assistenziali anche se con contributo parziale dei genitori o parenti.

  • Privazione di assistenza morale

    La privazione di assistenza morale si verifica quando il bambino non riceve quell’insieme di cure affettive ed educative – fornite, anche in questo caso, direttamente dai genitori o dai parenti – che assicurino il normale sviluppo della personalità del bambino ed il suo inserimento familiare e sociale. Ne deriva quindi, per esempio, che sporadiche visite o richieste di informazioni non modificano la situazione di privazione di assistenza morale.

  • Forza maggiore

    Per forza maggiore si devono intendere le situazioni del tutto incolpevoli e involontarie (ad es. malattie) che pregiudicano la possibilità per i genitori e/o parenti di provvedere al minore. Per la dichiarazione di adottabilità, la forza maggiore non deve avere carattere transitorio.

  • Transitorietà

    La transitorietà è una precisazione indispensabile per tutelare il preminente interesse del minore evitando che subisca le conseguenze negative della mancanza di cure familiari protratte per lungo tempo, anche per anni.

Chi può segnalare il presunto stato di adottabilità

• Segnalazione facoltativa: tutti i cittadini possono segnalare situazioni di presunto stato di adottabilità di minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

• Segnalazione obbligatoria: ai sensi dell’ art. 9 della legge n. 184/1983, è previsto l’obbligo di segnalazione per «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio». Tale obbligo riguarda quindi, fra gli altri, gli operatori dei servizi socio-sanitari, i medici, i capi istituto e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

 

A quale autorità inoltrare la segnalazione

Le situazioni di presunto stato di adottabilità di minori devono essere segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (link indirizzi).

 

Il significato della segnalazione

Il legislatore non ha inteso trasformare i cittadini e i professionisti del settore in “delatori”.
La segnalazione (e va ribadito che di “segnalazione” si tratta e non di “denuncia”) è stata prevista nell’esclusivo interesse del fanciullo, tenuto conto delle conseguenze che la privazione di cure materiali e morali provocano al suo sviluppo.
La segnalazione non si traduce in un’automatica dichiarazione di adottabilità, ma determina semplicemente l’avvio degli accertamenti sulla condizione reale del minore da parte del Tribunale per i minorenni.

 

L’esito degli accertamenti

Alle segnalazioni seguono approfonditi accertamenti da parte del Tribunale per i minorenni, che vengono svolti in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio, cui è affidata la funzione di svolgere indagini approfondite «sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto e vive» (art. 10 della legge n. 184/1983).
I servizi sociali e, se del caso, anche quelli sanitari, predispongono e inviano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, una relazione dettagliata sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare, oltre che sugli interventi effettuati, affinché i magistrati possano disporre di tutti gli elementi necessari per una valutazione approfondita della situazione.
Le decisioni sono assunte non da un singolo giudice, ma collegialmente, in camera di consiglio.
Il Tribunale per i minorenni, valutata la situazione nel suo complesso, può:

• impartire delle prescrizioni ai genitori o ai parenti del minore per imporre l’attuazione di interventi più rispettosi delle esigenze del bambino, monitorandone l’adempimento;

• disporre l’affidamento familiare, nell’ipotesi in cui vi sia la concreta possibilità di un recupero dei genitori del minore, sia pur supportato da un temporaneo intervento esterno;

• procedere alla tempestiva dichiarazione di adottabilità, qualora il rapporto risulti irrimediabilmente compromesso ed il minore versi in situazione di privazione di assistenza materiale e morale che si ripercuote sul suo sviluppo psico-fisico e sociale.

 

Dichiarazione dello stato di adottabilità

La dichiarazione dello stato di adottabilità è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, con sentenza.
Tale sentenza può essere impugnata dal Pubblico Ministero, dai genitori del minore e dai parenti entro il quarto grado davanti alla Corte d’Appello e in seguito, eventualmente, davanti alla Corte di Cassazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

 

 

 

 

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