Aspetti previdenziali e congedi parentali

 

Dal 1° gennaio 2008 è operativa la normativa introdotta dalla legge finanziaria 2008 che ha riformato il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), equiparando il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.
Con la circolare n.16 del 4 febbraio del 2008, destinata ai datori di lavoro, l’INPS definisce le modalità di fruizione di tali congedi.

 Il congedo di maternità

La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 consiste nel fatto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo di maternità fino al compimento della maggiore età del figlio. In precedenza vi era il limite dei 6 anni di età del bambino, elevato a 18 anni solo in caso di adozione/affido preadottivo internazionale.
(Art. 2, comma 452, Finanziaria 2008)

In caso di:

  • adozione nazionale

    il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In precedenza vi era il limite dei tre mesi.

  • adozione internazionale

    il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione rilasciata a tal fine dalla Commissione per le adozioni internazionali. Il precedenza vi era il limite dei tre mesi. Al periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore.
    Rimane confermata la possibilità da parte della lavoratrice di fruire del congedo durante il periodo di permanenza all’estero, indispensabile per perfezionare la pratica di adozione. La durata del periodo trascorso all’estero deve essere certificata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
    In alternativa all’utilizzo del congedo di maternità, la mamma adottiva potrà decidere di richiedere (anche solo parzialmente) un congedo non retribuito, riservandosi la possibilità di utilizzare l’intero (o il residuo) periodo di congedo retribuito dopo l’ingresso del figlio in Italia. Anche in caso di utilizzo misto del congedo retribuito, non può essere mai superato il limite massimo di 5 mesi.

  • affidamento

    il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

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Il congedo di paternità

In caso di rinuncia (anche solo parziale) del congedo di maternità o in caso di decesso, infermità o abbandono della mamma o in caso di affidamento esclusivo, al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo o per la parte residua.
(Art. 2, comma 454, Finanziaria 2008)

Indennità di maternità/paternità

L’importo dell’indennità di maternità/paternità per le lavoratrici/lavoratori dipendenti è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.

L’indennità  viene corrisposta nei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice/lavoratore o, in caso di adozione internazionale, durante il periodo di permanenza all’estero. In quest’ultimo caso l’indennità residuo verrà corrisposta dopo l’ingresso del figlio in Italia.

Con sentenza n. 257/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del d.lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, un indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

Con il messaggio n. 371 dell’ 8 gennaio 2013 l’I.N.P.S ha recepito la decisione, riconoscendo la possibilità di richiedere l’estensione del periodo di congedo a tutti i rapporti non esauriti.

Il congedo parentale

Il congedo parentale (ex “facoltativa) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, che siano lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
In precedenza tale congedo poteva essere utilizzato solo entro i primi tre anni dall’arrivo del bambino in famiglia ed era soggetto ad indicazioni operative piuttosto complesse, che si basavano sulla distinzione dell’età del minore al momento dell’ingresso (inferiore o superiore ai 6 anni).

Tale congedo spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente

    trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi

  • al padre lavoratore dipendente

    per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a 7 mesi, se questi fruisca del congedo di paternità per almeno tre mesi; tale congedo spetta al padre anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora

  • ad entrambi i genitori congiuntamente

    per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca del congedo di paternità per almeno tre mesi

  • al genitore solo (padre o madre)

    per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi

Ciascun genitore lavoratore dipendente, in caso di adozione e affidamento di più minori, ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni adottato o affidato, per il numero di mesi previsti dalla legge, con le stesse modalità di fruizione e con gli stessi criteri di pagamento.

Dal punto di vista del trattamento economico, i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione del mese precedente la richiesta:
– fino ai tre anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori
– dai 4 e fino agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore, il congedo viene indennizzato solo qualora ricorra il requisito del reddito (che non deve essere superiore a 2,5 volte la misura dell’assegno sociale INPS); se il reddito individuale è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo ma non all’indennità.
(Art.2, comma 455, finanziaria 2008)

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

 

 

 

 

 

 

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