Le differenze sostanziali fra adozione e affidamento

 

 L’ADOZIONE ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi. Sono adottabili solo i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

L’affidamento familiare ha lo scopo di assicurare ai minori che – per gravi motivi – non possono per un periodo di tempo più o meno lungo continuare a vivere con i loro genitori o parenti, di crescere in un ambiente familiare evitando il loro inserimento in comunità.

 Gli aspiranti genitori adottivi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi; possono presentare domanda anche i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni. Con lo stesso atto possono essere adottati uno o più minori; inoltre sono consentite altre adozioni con atti successivi. L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. La legge n.184/1983 ha previsto ulteriori deroghe rispetto alla differenza di età.

 Gli affidatari possono essere prioritariamente  coniugi, preferibilmente con figli minori (per offrire una famiglia il più possibile simile a quella dei suoi coetanei), oppure  coniugi senza figli o  persone singole.

Con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine. L’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, e stabilisce pieni rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.

 

 

 

 

 d) Il Tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le indagini, che devono concludersi entro quattro mesi, (ulteriormente prorogabili di altri quattro per l’adozione nazionale) riguardano l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

Per l’adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili.

Per l’adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni, se  ritiene idonei all’adozione gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di idoneità. Se la coppia non è ritenuta idonea dal Tribunale, può presentare ricorso presso la Sezione per i minorenni della Corte d’Appello.

Entro un anno dal rilascio del decreto deve conferire a uno degli enti autorizzati per l’adozione internazionale l’incarico di curare la propria procedura di adozione internazionale.

Con l’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de l’Aja sull’adozione internazionale (l. n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione

 

 

A


b)

L’affidamento è disposto dal servizio sociale locale  (Comuni, consorzi di Comuni, ecc.):

– previo consenso dei genitori o del tutore; questo affidamento, definito anche “consensuale”, non può durare più di due anni  ed è reso esecutivo dal giudice tutelare, che, se lo ritiene necessario, può richiedere al Tribunale per i minorenni l’assunzione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore;

– a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, se l’affidamento è ritenuto necessario nell’interesse del minore e manca l’assenso dei genitori o del tutore del minore.


c) L’affidamento familiare ha finalità esclusivamente educative, non interrompe i rapporti con la famiglia di origine e non determina alcun rapporto di parentela fra il minore affidato e gli affidatari.

L’affidamento cessa, dal punto di vista giuridico con il compimento del 18° anno di età. Diversi Enti gestori hanno però deliberato la possibilità di proseguire l’affidamento fino al ventunesimo anno di età del ragazzo sulla base di specifici progetti.


d) I servizi socio-assistenziali dei Comuni mettono a punto un progetto per analizzare la situazione del bambino in difficoltà e della sua famiglia d’origine, per poter valutare quali siano le prospettive a medio e lungo termine. Fatta questa analisi, va predisposto un  programma di interventi graduati nel tempo. Il progetto dovrebbe essere flessibile, per poter essere modificato nel corso dell’esperienza in relazione all’effettivo evolversi della situazione. È importante che gli operatori si adoperino in modo tale da preparare la famiglia d’origine all’affidamento; dovrebbero inoltre agire per eliminare le cause che hanno provocato l’allontanamento del minore. È necessario che gli operatori aiutino la famiglia affidataria specialmente per quanto riguarda la corretta impostazione dei rapporti con il bambino e i suoi genitori. Le famiglie affidatarie devono collaborare con i servizi assistenziali impostando un dialogo così costruttivo. Alla famiglia affidataria viene corrisposto da parte dei servizi assistenziali un rimborso per coprire le spese sostenute per il bambino.