Quante adozioni?

 

ADOZIONE LEGITTIMANTE

Il minore adottato diventa figlio “legittimo” dei genitori adottivi. Ciò produce i seguenti effetti giuridici:

  • la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest’ultimo alle generazioni future;
  • l’acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
  • l’interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.

Il nostro ordinamento disciplina due tipologie di adozione legittimante

  • adozione nazionale

    L’adozione nazionale è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minorenni, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
    L’adozione nazionale è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n.184 – già “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” – oggi “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (in seguito legge 184/83 s.m.i.).

  • adozione internazionale

    L’adozione internazionale è consentita a favore di minori stranieri (da 0 a 18 anni) dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo Paese di provenienza; verificati l’irreversibilità dello stato di adottabilità, i consensi prestati dal bambino e dai genitori biologici (ove richiesti) e l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese.
    L’adozione nazionale è disciplinata dalla legge 184/83 e s.m.i. e dalla legge 476/98 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja.

ADOZIONE NON LEGITTIMANTE

Il minore adottato non acquisisce la condizione di figlio legittimo dei genitori adottivi. Ciò produce i seguenti effetti giuridici:

  • il mantenimento del proprio cognome d’origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi;
  • il minore diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva;
  • mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d’origine.

Il nostro ordinamento disciplina una tipologie di adozione non legittimante:

  • adozione nei casi particolari

    L’adozione nei casi particolari è consentita nei confronti di minori che non possono essere dichiarati in stato di adottabilità sul territorio italiano, pur trovandosi in situazione di particolare disagio.
    E’ disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83 s.m.i..
    I genitori naturali dell’adottando devono prestare il proprio assenso, qualora siano in condizioni da fornirlo.
    Questo tipo di adozione è consentito sia a coppie che a singoli ritenuti idonei.
    La disciplina prevede che tra adottante e adottato vi sia una differenza minima di età di almeno diciotto anni, ma non stabilisce alcuna differenza massima.

    Per saperne di più

     

Scheda a cura dell’Anfaa

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