FAQ sull’adozione

DOMANDE FREQUENTI SULL’ADOZIONE

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Perché ci sono tanti bambini in istituto e così pochi sono adottabili?
Quasi tutti i 15 mila minori ancora ricoverati nelle strutture residenziali non sono in stato di adottabilità e quindi non sono adottabili.

La stragrande maggioranza dei minori ricoverati potrebbe ritornare nella famiglia d’origine se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi di sostegno socio-economici; per gli altri occorrerebbe provvedere mediante l’affidamento familiare a scopo educativo e, in certi casi particolari, tramite l’inserimento in piccole comunità aventi al massimo 6-8 posti.

A chi si deve manifestare la disponibilità all’adozione?
Per l’adozione nazionale la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni; per l’adozione di minori stranieri l’istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti che, se li ritiene idonei, emette un decreto che consente alla coppia di potersi rivolgere agli enti autorizzati per l’adozione internazionale.

Con l’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione del L’Aja sull’adozione internazionale (legge n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali, anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione.

Quali sono i limiti di età?
Ho 32 anni e sono in procinto di sposarmi con un uomo di 44 anni, al quale e’ stata diagnosticata una totale sterilità. Vorrei sapere tra quanto tempo potremo fare domanda di adozione. Vi sono limiti di età per il mio compagno.

L’art.6 della legge 184/1983 e s.m.i., dispone che:

  • comma 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
  • comma 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.”

Circa la seconda parte del quesito, l’art. 6 della citata Legge prevede:

  • comma 3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
  • comma 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • comma 6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato

Alla luce della norma, si può quindi ritenere che, in questo caso, non ci siano “preclusioni” per l’adozione di un minore anche neonato.

Come assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea?
Il Tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di adeguate indagini da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione e sceglie fra le coppie quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini riguardano l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

Adozione nazionale o internazionale: Domande diverse?
L’idoneità all’adozione è valida sia per l’adozione italiana che straniera o sono due percorsi diversi? Quando si arriva al punto di dover decidere fra una e l’altra?

La domanda di adozione nazionale può essere presentata contemporaneamente alla domanda di adozione internazionale. Le due procedure seguono un medesimo iter fino ad un certo punto: poi si dividono e l’accettazione di una determina la rinuncia all’altra. Per approfondire l’argomento leggere la sezione “Domanda di adozione“.

Divorzio e adozione
Sarò divorziato a breve ed anche la mia compagna, vorremmo sapere se una volta risposati saremmo idonei per l’adozione.
Io non posso avere figli e per noi questa sarebbe l’unica opportunità. Possono adottare due divorziati risposati?

Nella legislazione italiana il divorzio annulla definitivamente gli impegni assunti nel precedente matrimonio e, di conseguenza, così come la persona o le persone divorziate posso risposarsi alla stessa stregua possono presentare domanda di adozione.
Lo status di “ex divorziato” che si acquisisce dopo il secondo matrimonio non impedisce la possibilità di adottare.

Perché bisogna informare il bambino della sua adozione?
E’ bene che i genitori informino il bambino, anche se adottato in tenera età, sulla sua condizione di figlio adottivo, in modo corretto e precoce, per non correre il rischio che egli lo apprenda tardivamente e in modo imprevedibile con conseguenze dolorose. Per approfondire l’argomento leggere la sezione “la corretta informazione“.

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