Chi può adottare: i requisiti

 

Gli aspiranti genitori adottivi devono possedere i requisiti previsti dall’art.6 della legge 184/83 e s.m.i.:

una stabile unione
devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non essere separati neppure di fatto, avere o non avere figli biologici o adottivi oppure dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni; in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni;

idoneità e capacità affettiva
devono essere affettivamente idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare; tali requisiti non sono autocertficabili ma sono oggetto di accurato approfondimento nel corso dei colloqui con l’équipe adozioni e con il giudice dell’Ufficio adozioni; sono consentite più adozioni, anche con atti successivi;

limiti di età
l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, tali limiti vanno riferiti ad entrambi i coniugi e hanno lo scopo di garantire all’adottato una famiglia in grado di crescerlo ed educarlo fino all’età adulta, in una condizione che si avvicini il più possibile alla genitorialità biologica. Sono comunque previste deroghe al limite massimo.

Le competenti Autorità straniere applicano norme e consuetudini del proprio ordinamento, per quanto concerne la differenza di età tra adottato e adottante, non sempre corrispondenti alla legislazione italiana. Si approfondirà l’argomento nella sezione adozione internazionale/enti autorizzati.

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

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