Le conclusioni possibili

Alcune precisazioni preliminari

Sulle possibili conclusioni dell’affidamento è necessaria una precisazione: un affidamento non può essere giudicato riuscito o non riuscito in base alla durata o al rientro  del bambino nella sua famiglia d’origine. Ci sono anche casi in cui il genitore, essendo solo, non ce la fa ad occuparsi adeguatamente dei figli, anche se i legami affettivi fra loro sono importanti. A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni, ma non devono essere confusi con le adozioni (affidamenti a lungo termine).
Un buon affidamento è tale se risponde alle reali esigenze del minore  e della sua famiglia, quando aiuta a mantenere, a rinforzare i legami del bambino con la famiglia d’origine.
L’affidamento presuppone un vero e profondo coinvolgimento affettivo da parte degli affidatari: non si può certo sostenere che gli affidatari devono mantenere un “distacco emotivo” nei confronti del bambino affidato. Se l’affidamento funziona e dura nel tempo, si arriva ad amare i ragazzi come figli propri. Ma questo non deve far dimenticare agli affidatari che i genitori esistono e non si può e non si deve negarli: non bisogna cadere nella tentazione, a volte giustificata dalle richieste dell’affidato stesso, di assumere il ruolo di mamma e papà a tutti gli effetti. Gli affidati sono “complementari” alla famiglia d’origine.

Queste considerazioni si basano su un presupposto: che esista un legame affettivo positivo  fra il bambino e la sua famiglia d’origine (o, almeno, con alcuni suoi componenti ) un legame che “faccia bene” al bambino perché purtroppo ci possono essere legami anche forti ma patologici, che” fanno male” al bambino e che, nel suo interesse, devono essere interrotti .

 Quando e come termina l’affidamento

L’affidamento familiare, in base alla legislazione vigente, termina con un provvedimento della stessa Autorità giudiziaria minorile che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore:

  • quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato;
  • nel caso in cui la prosecuzione di esso possa arrecare pregiudizio al minore;

A questo riguardo sottolineiamo anche la necessità che vengano sempre sentiti dal giudice del Tribunale per i minorenni anche gli affidatari prima di assumere i provvedimenti relativi ai minori loro affidati (articolo 5 comma 1 L. 184/1983 e successive modifiche).

E’ assodato che l’obiettivo prioritario è il rientro, quando possibile, del minore nella sua famiglia d’origine. Ma in base alle esperienze finora realizzate, solo una parte dei minori affidati  rientra a casa dei propri genitori o di parenti (nonni, zii e fratelli maggiori). Altri, vengono inseriti in altre famiglie affidatarie o in comunità oppure dichiarati adottabili. Altri ancora restano con gli affidatari anche dopo la maggiore età.

Gli affidamenti a lungo termine

L’attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, “nell’interesse del minore”, dal Tribunale per i Minorenni, come stabilito dall’art.4, commi 5° e 6° della legge 149/2001. Nei confronti dei minori che – per la gravità della loro situazione familiare – non possono dopo due anni di affidamento tornare a casa e che non sono adottabili in quanto non sono in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l’intervento che deve comunque essere privilegiato è l’affidamento familiare, che – è bene ribadirlo – quando è disposto dal Tribunale per i minorenni, può avere una durata anche superiore ai due anni.

Sono questi gli affidamenti a medio o lungo termine, che assicurano al minore il diritto  di crescere in una famiglia, coerentemente a quanto enunciato dalla legge n. 184/1983 e successive modifiche.

A queste condizioni gli affidamenti possono prolungarsi per anni ma vanno periodicamente verificati. È certo fondamentale il lavoro di coordinamento, supporto e verifica del progetto di affidamento da parte dei servizi e dei giudici,  ma il mero criterio temporale non può essere assunto come parametro per decidere rientri dannosi per i bambini o i ragazzi.

È pertanto necessario distinguere fra la prevedibile durata dell’affidamento, che presuppone una valutazione tempestiva e realistica della situazione familiare e dei possibili sviluppi della stessa da parte delle istituzioni competenti (servizi sociali e sanitari, Tribunale per i minorenni) e la periodica revisione dell’andamento dell’affidamento stesso da parte del Tribunale stesso, sulla base della relazione semestrale del servizio sociale referente e dell’audizione-ascolto degli stessi servizi sociali e sanitari,degli affidatari, della famiglia di origine e,quando possibile, del minore.

Prosecuzione degli affidamenti dopo i 18 anni

Ci possono essere affidamenti di minori per cui il rientro  nella famiglia non è possibile anche quando diventa maggiorenne: in questi casi, pertanto, è necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l’affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il proseguo amministrativo che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni) e consentire l’autonomo inserimento sociale degli  affidati al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia da parte degli affidati. La prosecuzione degli affidamenti si può rendere necessaria oltre i 21 anni, quando  l’ affidato è portatore di handicap o gravemente malato e non è grado di inserirsi autonomamente nella società.

Quando un minore affidato viene dichiarato adottabile nel corso di un prolungato periodo di affidamento , può essere adottato dagli affidatari se gli stessi hanno i requisiti previsti dall’art. 6, l.n.184/1983 e s.m qui tutte le indicazioni Continuità degli affetti l. 173/15

 

Scheda a cura dell’Anfaa
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