Adozione nazionale in casi particolari

Casi Speciali di Adozione Interna

I QUATTRO CASI

La legge sull’adozione (art.44 della legge 184/83 s.m.i.) prevede, accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:

1. L’adozione a favore di parenti o terzi estranei

Tale opportunità è contemplata per le persone unite al minore da parentela fino al sesto grado ovvero da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.
Quanto ai parenti, l’assistenza da parte dei più vicini di essi (fino al quarto grado) esclude di per sé l’abbandono del minore; quella dei più lontani (tra il quarto e il sesto grado) richiede la presentazione di una vera e propria domanda di adozione al Tribunale per i minorenni per dare titolo formale ad un rapporto parentale davvero troppo lontano.
In entrambi i casi non è sufficiente che esista un parente entro il sesto grado; è necessario che il parente si sia occupato del minore ed abbia costituito con lui un valido e consolidato rapporto; in caso contrario al Tribunale non resterebbe che dichiarare l’adottabilità e procedere sulla via dell’adozione legittimante.
Quanto ai terzi estranei, il legislatore parla di un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. Sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio “affidamento di fatto” da parte di persone (amici, vicini da casa…) che, ancora in presenza dei suoi genitori, si siano interessate alle condizioni del bambino, partecipando alle sue difficoltà quotidiane.
La formulazione è stata molto criticata per la sua ambiguità, dal momento che in un caso come quello appena citato, l’affidatario o il genitore avrebbero dovuto darne comunicazione entro sei mesi al Tribunale per i minorenni.

2. L’adozione da parte del coniuge del genitore
E’ il caso del coniuge che adotta il figlio dell’altro coniuge.
L’interesse all’adozione nasce dalla constatazione dell’esistenza di un valido rapporto affettivo del minore con il coniuge del genitore (vedovo o divorziato e affidatario), necessariamente collegato ad una situazione di convivenza.
Presupposto dell’adozione non deve necessariamente essere lo stato di abbandono, pur limitato al solo genitore non affidatario; si è semplicemente voluto offrire la possibilità di costituire un rapporto giuridico là dove già esisteva un sicuro rapporto affettivo di fatto.
L’adozione potrebbe dunque pronunciarsi, sia che l’altro coniuge presti o non presti assistenza al figlio: differenza vi sarebbe soltanto in ordine all’assenso che non dovrebbe richiedersi al genitore che abbia abbandonato il figlio.

3. L’adozione di minore portatore di handicap
E’ prevista per i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e che siano orfani di entrambi i genitori.
Per “persona handicappata” si intende “chi presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione”.
Tale definizione, troppo ampia e generica, non facendo alcun cenno al grado e all’intensità di tale minorazione, sembra giustificare la deroga in questione anche nei confronti di minori che non presentano handicap gravi.

4. L’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo
Si tratta del minore abbandonato che non riesce ad inserirsi in una nuova famiglia a causa dell’età (è un adolescente) o della sua personalità (difficoltà psicologiche) o delle sue devianze (ha precedenti penali).
Rimuovendo i limiti dell’adozione legittimante, si spera di favorire l’inserimento del minore in una famiglia, evitandogli il prolungamento dell’istituzionalizzazione.
Si assiste purtroppo ad una ingiustificata dilatazione della nozione di “impossibilità” di affidamento preadottivo; dilatazione che favorisce aggiramenti alla disciplina dell’adozione legittimante.
Si pensa infatti di poter ricorrere a questo strumento non solo quando non si è trovata una coppia idonea per un minore, ma anche quando il minore si trovi presso una coppia che lo ha avuto in affidamento familiare, non essendo riuscita ad ottenere l’adozione nelle forme previste dalla legge. La lettera e la ratio della norma non giustificano tale interpretazione. Adozione e affidamento familiare sono due istituti che presentano presupposti ed effetti completamente diversi, che non debbono essere tra loro confusi.

Dopo aver individuato i quattro casi tassativi, la norma prevede un’ulteriore valutazione: “il preminente interesse del fanciullo”. Ciò significa che tra il parente entro il sesto grado (o il coniuge del genitore o l’affidatario di fatto) e il minore deve sussistere un valido rapporto affettivo.

 

Requisiti degli adottanti

L’adozione nei casi particolari è consentita:

  • alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi
  • alla persona singola, non coniugata
  • per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio.
    L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
    E’ ammessa l’adozione di più minori anche con atti successivi.

Non sono previsti limiti massimi di età per l’adottante (a differenza dell’adozione legittimante!), ma solo un limite minimo: l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando. Quest’ultima previsione è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell’art.30 Cost. dalla Corte Costituzionale, ma nel solo caso dell’adozione del figlio del coniuge (C.Cost.2 febbraio 1990 n.44).

Consensi e assensi
Si richiede il consenso:

  • dell’adottante
  • dell’adottando ultraquattordicenne
  • del rappresentante legale (il genitore o, se questi non vi sia o sia stato dichiarato decaduto dalla potestà, il tutore), se il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni; se il minore ha più di dodici anni deve comunque essere sentito; se ha età inferiore, viene sentito se opportuno.
    L’intervento del rappresentante legale va inteso come mero “parere”, dipendendo la decisione finale dell’adozione dall’obiettivo giudizio del magistrato; ciò a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma disciplinante il consenso (artt.45 e 46 della legge 184/83 e s.m.i), nella parte in cui rendeva il rappresentante legale esclusivo interprete dell’interesse del minore (C.Cost.18 febbraio 1988, n.182).

Si richiede l’assenso

  • dei genitori

Se il genitore che non esercita la potestà rifiuta l’assenso (nonostante il consenso del tutore), il Tribunale, qualora ritenga il rifiuto contrario all’interesse del minore, può pronunciare comunque l’adozione. Il rifiuto dell’assenso da parte del genitore legale rappresentante (che si presume abbia anche rifiutato il consenso), non può impedire l’adozione decisa dal giudice, in conformità a quanto disposto dalla sentenza C.Cost.182/1988 sopracitata.

  • del coniuge dell’adottando

Il dissenso del coniuge convivente esclude la possibilità di adozione. Poiché parliamo di adozione di minori, è questo il caso del matrimonio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ex art.84 c.c. (matrimonio contratto da persona minorenne che abbia compiuto i sedici anni).
Effetti
Con l’adozione nei casi particolari il minore entra nella famiglia dell’adottante, pur non costituendosi rapporti di parentela con i famigliari (salvo il caso di adozione da parte di entrambi i coniugi).

Non si sciolgono completamente i legami con la famiglia d’origine. L’adottato mantiene diritti e doveri verso la famiglia di origine (ad esempio l’obbligo di rispettare i genitori ai sensi dell’art. 315 c.c. e l’obbligo alimentare, ma non quello al mantenimento non risultando convivente).

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore, la potestà e il relativo esercizio spetta ad entrambi; l’adottato ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.

Quanto gli effetti successori: nessun diritto di successione è attribuito all’adottante nei confronti dell’adottato e della famiglia di lui (si vuole evitare che l’adozione diventi mezzo di indebita appropriazione del patrimonio altrui); l’adottato è equiparato ai figli legittimi per tutto ciò che concerne la successione (es. quota di legittima, rappresentazione…), con un’unica eccezione, rimane estraneo alla successione dei parenti dell’adottante. Normali rapporti ereditari mantiene con la famiglia d’origine, in virtù della mancata rescissione dei legami.

Revoca
L’adozione in casi particolari si può revocare nei soli casi previsti dalla legge.

  • Su richiesta dell’adottante:
    se l’adottato, maggiore di quattordici anni, abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti di lui ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
    Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro che sarebbero eredi in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
  • Su richiesta dell’adottato:
    se i fatti sopra esposti siano stati compiuti dall’adottante nei confronti dell’adottato, il coniuge, gli ascendenti o discendenti di lui.
  • Su richiesta del pubblico ministero
    In caso di violazione dei doveri cui l’adottante è tenuto (mantenimento, educazione, istruzione del minore).

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, quest’ultimo e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante: l’effetto retroattivo della norma ha lo scopo di evitare che l’adottato possa conseguire un vantaggio economico solo perché la revoca non è stata ancora pronunciata.

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