Enti autorizzati

 

Cosa sono

Sono soggetti privati, associazioni o enti che assistono gli aspiranti genitori adottivi durante tutto l’iter procedurale dell’adozione internazionale, dal momento del conferimento dell’incarico sino all’ingresso del bambino in Italia e al suo inserimento in famiglia.

Per poter svolgere la loro attività devono essere autorizzati dalla C.A.I. e accreditati presso lo Stato straniero nel quale intendono operare.

A tale scopo devono dimostrare di disporre, nell’area geografica in cui operano, di strutture organizzative e operative che “garantiscano l’esecuzione degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l’informazione, la preparazione e l’assistenza alle coppie nella procedura di adozione e l’assistenza post-adozione”.

Perché rivolgersi agli enti autorizzati

La legge ha reso obbligatoria l’intermediazione degli enti autorizzati in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, agli aspiranti genitori adottivi dichiarati idonei dal Tribunale di rivolgersi direttamente o per il tramite di interposta persona (associazioni, istituzioni religiose, professionisti…) alle autorità straniere.

Entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, i coniugi devono conferire ad un ente autorizzato, iscritto nell’apposito albo tenuto dalla C.A.I., l’incarico ad assisterli nella realizzazione dell’adozione internazionale (art.31, c.1, legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98).

Si tratta di un contratto regolato dalle norme del Codice Civile relative al contratto di mandato (cfr.artt.1703 e seguenti cod.civ.).

Quanti sono gli enti e dove operano

L’elenco degli enti e le informazioni sul loro ambito operativo sono disponibili sul sito della C.A.I. http://www.commissioneadozioni.it/ selezionando “Gli Enti autorizzati (Albo)”.

Come scegliere l’ente autorizzato

Alla coppia spetta il compito di scegliere l’ente autorizzato cui affidarsi, per questo la decisione deve essere ponderata con la dovuta attenzione.

Ogni ente può accettare l’incarico solo da parte delle coppie che risiedono nella Regione o nella macroarea in cui l’ente medesimo è stato autorizzato a svolgere la sua attività (a meno che non sia autorizzato ad  operare a livello nazionale).

Questa regola intende assicurare la necessaria vicinanza tra le coppie e l’ente autorizzato.

La C.A.I. può comunque autorizzare gli aspiranti genitori adottivi ad incaricare un ente che non opera nella regione ove la coppia risiede. In tali casi, l’ente indicato deve predisporre uno specifico progetto che garantisca, eventualmente con la collaborazione dei servizi territoriali, l’assistenza e l’accompagnamento della coppia durante tutte le fasi del percorso adottivo e nel post-adozione.

Per saperne di più

Orientarsi tra un numero rilevante di enti operanti in Paesi tanto diversi per cultura e disciplina normativa, comporta un’attività di ricerca molto impegnativa, che richiede tempo e pazienza.

Considerati i ristrettissimi tempi previsti dalla normativa (solo un anno!), si consiglia alle coppie aspiranti all’adozione di attivarsi con sollecitudine in questa fase di monitoraggio esplorativo, partecipando ai momenti conoscitivi eventualmente organizzati dagli enti ancora prima di avere ottenuto il decreto di idoneità. Fermo restando che, solo dopo aver ottenuto il predetto decreto, la coppia potrà avviare l’iter per il conferimento dell’incarico vero e proprio (colloqui con i professionisti dell’ente, corsi di formazione…).

Scheda a cura dell’Anfaa

 

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