La normativa in breve

La legge vigente prevede che i minori temporaneamente privi della loro famiglia  siano affidati prioritariamente ad un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola; solo nel caso ciò non sia possibile e il minore non sia in stato di adottabilità, si prevede l’inserimento in comunità alloggio di tipo familiare.

La legge 184/1983 e s.m.i. ha stabilito  che il ricovero in istituto doveva essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – cui era demandata l’individuazione dei criteri in base ai quali le Regioni dovevano provvedere alla definizione degli standard minimi delle comunità di tipo familiare e degli istituti (art. 2, comma 5 della legge 184/1983 e s.m.i.) – in data 28 febbraio 2002 ha previsto due tipologie di comunità:

  • comunità di tipo familiare,  inserite nelle normali case di abitazione, con un numero di utenti che non può essere superiore a sei  (art. 3);
  • gruppi appartamento (o strutture a carattere comunitario), con un massimo di dieci posti letto più due per le eventuali emergenze (art. 7).
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