COMUNICATO ANFAA

22 febbraio 2026
ADOZIONE E SINGLE: OLTRE L’ENTUSIASMO
Approfondimento e riflessioni sui dati delle adozioni in Italia, il profilo dei minori con bisogni speciali e le questioni giuridiche aperte dalla decisione della Consulta sull’accesso dei single all’adozione all’estero.
L’eco mediatica della Sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale non si è ancora spenta. La decisione di aprire le porte dell’adozione internazionale ai single è stata accolta da un coro quasi unanime di approvazione, salutata come una necessaria “conquista di civiltà” e un passo avanti ineludibile per i diritti individuali. Eppure, spenti i riflettori della cronaca e accesi quelli dell’analisi tecnica, il quadro che emerge è ben diverso.
Dal seminario dell’ANFAA del 26 novembre scorso con famiglie dell’Associazione che ha visto il contributo dell’avvocata Martina Mattalia e di esperti del settore arriva un monito chiaro: quella che viene celebrata come un’evoluzione rischia di trasformarsi in una pericolosa “involuzione copernicana” del diritto di famiglia. Il timore, fondato su dati e giurisprudenza, è che il baricentro del sistema si stia spostando: dalla tutela prioritaria del minore, che dovrebbe essere il sole attorno a cui ruota tutto il sistema, al desiderio, assurto a diritto, di genitorialità dell’adulto.
La giustificazione (infondata) della “mancanza di famiglie” e la realtà dei numeri
Per comprendere la portata di questa trasformazione, è necessario smontare la narrazione dominante secondo cui l’apertura ai single servirebbe a dare una casa a bambini che altrimenti resterebbero abbandonati. I numeri raccontano una storia opposta. Il sistema delle adozioni è in una crisi strutturale profonda, ma non per mancanza di braccia pronte ad accogliere. Nel 2025 sono stati adottati in Italia solo 527 minori stranieri, (erano 536 nel 2024 e 478 nel 2023). La drastica riduzione non deriva dalla carenza di aspiranti genitori adottivi: le domande di disponibilità e di idoneità all’adozione internazionale di minori stranieri sono state 2114 nel 2022 (ultimo dato disponibile).[2]
Una deriva “adultocentrica”
Le motivazioni della Consulta destano preoccupazione tra i giuristi. Facendo leva sull’articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) relativo al rispetto della vita privata, la Corte ha di fatto elevato l’aspirazione alla genitorialità a una forma di autodeterminazione, che non può subire limitazioni se non per pressanti esigenze sociali. In questa nuova architettura giuridica, l’interesse del minore viene declassato. Non è più il criterio esclusivo, ma diventa un elemento “compatibile” con la genitorialità singola. Una forzatura interpretativa notevole, considerato che la stessa Corte di Strasburgo non ha mai sancito un vero e proprio “diritto all’adozione” per i single, lasciando agli Stati ampio margine di discrezionalità.
La sfida dei “Special Needs”
C’è poi l’aspetto più concreto e delicato: chi sono i bambini che aspettano un’adozione internazionale oggi? Non sono i neonati dell’immaginario collettivo. I dati mostrano che il 70,4% di quelli adottati internazionalmente presenta “bisogni speciali” (special needs).
Come certifica la stessa Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) nel suo ultimo rapporto[3], l’identikit del minore in arrivo in Italia è profondamente mutato: “l’età dei minorenni al momento dell’ingresso si conferma quale elemento tendente ad una lenta ma costante crescita negli anni: nel 2024, l’età media dei bambini adottati è di 7 anni, mentre nel 2023 era di 6 anni e 8 mesi. La presenza di minori molto piccoli (0–1 anno) diventa marginale. (…) Rimane invariata la rilevanza del numero delle adozioni di minorenni con bisogni speciali: il 67% del totale delle bambine e dei bambini adottati, per un totale di circa 465 minori di età, presenta almeno una condizione speciale. La categoria più numerosa resta quella dei minori con età superiore a 7 anni, ma è significativo anche il peso delle situazioni complesse che includono la presenza di fratrie e le disabilità fisiche e/o mentali.”
Di fronte a queste complessità, ci interroghiamo molto come Associazione. Alcuni nostri soci affermano “già per affrontare l’adolescenza di ragazzi senza alcuna fragilità ci vorrebbero quattro, sei, otto genitori, figuriamoci essere da soli!“… L’esperienza sul campo suggerisce che la coppia genitoriale non è un retaggio del passato, ma una risorsa fondamentale. Privilegiare la richiesta del single in nome dell’uguaglianza rischia di sottrarre al minore la possibilità, statisticamente più vantaggiosa, di essere inserito in un nucleo bigenitoriale[4], potendo contare su una coppia genitoriale.
Il paradosso giuridico: figli di serie A e di serie B?
La sentenza n. 33/2025 ha inoltre generato una grave incoerenza sistemica. Dichiarando incostituzionale il divieto per i single solo nell’ambito internazionale, si è creata un’irragionevole asimmetria: oggi un single residente in Italia può adottare un bambino straniero, ma non un bambino italiano. Per i minori nati in Italia, infatti, vige ancora l’articolo 6 della legge 184/1983, che richiede il matrimonio. Questa disparità introduce una gerarchia inaccettabile, suggerendo implicitamente che per i bambini stranieri possano valere standard di selezione degli adottanti meno rigorosi rispetto a quelli nazionali.
È facile prevedere che questa situazione aprirà la strada a nuovi ricorsi per estendere l’adozione ai single anche in ambito nazionale. Il rischio è quello di smantellare l’impianto normativo a colpi di sentenze, per via giudiziaria, anziché attraverso una riforma legislativa organica e meditata.
Conclusioni
Sebbene la sentenza possa apparire come una vittoria per le libertà individuali, essa solleva interrogativi inquietanti sulla tenuta del sistema di protezione dell’infanzia. L’apertura ai single rischia di rivelarsi un’illusione pratica perché si scontrerà con tribunali e servizi sociali già al collasso e con le restrizioni dei Paesi di origine (molti dei quali, come Cina e Bielorussia, sono chiusi o prediligono le coppie).
A cura di Frida Tonizzo (Presidente ANFAA ODV) e Natalia Stranieri (tirocinante ANFAA)
- L’assunto “involuzione copernicana” si deve a Joëlle Long. L’articolo dal titolo “Un’involuzione copernicana” si può reperire in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 4/2025. Nell’articolo l’autrice analizza criticamente la sentenza n. 33/2025, definendola un’involuzione “copernicana” in quanto adotta una prospettiva spiccatamente “adultocentrica”. Secondo la Professoressa associata di Diritto Privato dell’Università di Torino, la pronuncia sposta pericolosamente il baricentro del sistema dall’interesse e dalla tutela prioritaria del minorenne privo di famiglia al diritto e al desiderio di autodeterminazione relazionale e genitoriale dell’adulto. ↑
- Fonte: Dipartimento giustizia minorile e di comunità: Sezione statistica. ↑
- Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (Introduzione). Documento consultabile al link: https://www.commissioneadozioni.it/media/giknl1bh/rapporto-sui-fascicoli-dal-1-gennaio-al-31-dicembre-2024.pdf ↑
- Si approfondisca il tema in: Dante Ghezzi, Minori. Adozione ai single. Serve ai figli adottivi? In questo articolo l’autore evidenzia come la decisione della Corte costituzionale rischi di non mettere in primo piano il superiore interesse del minore, il quale risulta ben più tutelato dalla presenza di una coppia genitoriale. Sotto il profilo statistico, la letteratura internazionale rileva nei casi di adozione da parte di single un rischio potenzialmente maggiore di disruption (fallimento adottivo), un dato strettamente correlato all’alta incidenza di minori con “bisogni speciali” e all’oggettiva fatica del genitore solo (cfr. S. Levene, Do single parent adoptions have equal long-term outcomes for the child as couple adoptions? 2021). Sotto il profilo psicologico e sistemico, la presenza di due figure genitoriali offre vantaggi strutturali inestimabili per minori portatori di traumi complessi: garantisce una rete di attaccamento multipla che facilita l’autoregolazione emotiva e offre modelli relazionali differenziati (cfr. M.E. Lamb, 2010). Inoltre, la bigenitorialità permette di distribuire il gravoso carico emotivo e di cura, fungendo da fattore di protezione contro il burnout dell’adulto e tutelando il minore da nuovi vissuti di abbandono in caso di malattia o temporanea indisponibilità di uno dei caregiver (cfr. U. Bronfenbrenner, 1979).

