Convenzione dell’aja
Convenzione dell’aja
“CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE” – AJA (HAGUE, LA HAYE), 29 MAGGIO 1993
Cos’è
Si tratta di un accordo internazionale, firmato a l’Aja (Olanda) il 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, che vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, a rispettare delle procedure operative rigorose nelle svolgimento delle pratiche adozionali, allo scopo di arginare il triste fenomeno del “mercato” dei bambini.
La diversità culturale e socio-economica dei Paesi firmatari ha impedito la definizione di schemi comuni troppo rigidi, favorendo l’emanazione di una piattaforma di regole di garanzia che possono trovare concreta attuazione solo nel diritto interno o negli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati.
Principi ispiratori
Di seguito i principi fondamentali cui si ispira la Convenzione.
- Sussidiarietà dell’adozione internazionale. La famiglia è il luogo privilegiato per la crescita sana ed equilibrata di un bambino; si può procedere all’adozione internazionale solo se non sia possibile reintegrare il minore nel suo nucleo famigliare d’origine o in una famiglia adottiva del suo Paese di nascita.
- Adozione internazionale come strumento di cooperazione
Il principio della sussidiarietà impegna gli enti autorizzati a realizzare progetti di cooperazione internazionale nei Paesi di provenienza dei bambini, al fine di rendere possibile la permanenza di questi ultimi nella loro famiglia e nella loro nazione di origine. - Controllo dell’adozione da parte dell’autorità pubblica e rifiuto del “libero mercato”
La cooperazione impegna i Paesi di provenienza e di accoglienza dei bambini adottati alla collaborazione tra Stati per assicurare il rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione dell’Aja.
Le garanzie previste dalla Convenzione
Perché un minore sia adottabile in uno Stato straniero, sono previste le seguenti regole.
Il Paese d’origine deve aver dichiarato lo stato di adottabilità del minore, dopo aver verificato:
- che il minore non possa essere protetto e curato nell’ambito del proprio Paese d’origine e che l’adozione internazionale “realizzi il miglior interesse del bambino”
- la piena libertà, la consapevolezza degli effetti e la gratuità del consenso da parte del bambino, dei famigliari del bambino, delle istituzioni e delle Autorità, eventualmente tenuti a prestare il consenso ai fini dell’adozione
- che il consenso della madre sia prestato dopo la nascita del figlio.
Lo Stato ricevente deve:
- verificare l’idoneità e la capacità educativa dei futuri genitori adottivi
- autorizzare il bambino ad
- entrare e risiedere nello Stato
- vietare qualsiasi contatto tra gli adottanti ed i genitori d’origine o le persone cui il minore è affidato
- accertare che nessuno tragga arricchimenti indebiti dall’attività svolta per la realizzazione dell’adozione internazionale
- certificare la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione.
Ratifica dell’Italia
L’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja con la legge n. 476 del 31 dicembre 1998 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”), riformando la procedura interna disciplinata dalla legge 184/83.
Stati che hanno ratificato la convenzione
L’elenco degli stati che hanno ratificato la convenzione (e di quelli che ancora non l’hanno fatto) è disponibile presso questa pagina del sito della convenzione dell’Aja (Hague Conference on private international law – Conférence de La Haye de droit international privé – HCCH).
Statistiche
In questa pagina del sito HCCH sono pubblicate le statistiche annuali delle adozioni distinte per paese.