Quando il diritto non è esigibile
Quando il diritto non è esigibile
SOTTOTITOLO
Il diritto del minore a crescere in famiglia non è un diritto esigibile
Il diritto del minore a crescere in famiglia affermato dalla legge 184/1983 e s.m. non è un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi previsti dalla suddetta legge (aiuti alle famiglie d’origine, affidamento, ecc.) è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Infatti l’art. 1 prevede che «lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono (…)».Per quanto riguarda l’affidamento, l’art. 5 prevede che “lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell’ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”.
“Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”
Com’è noto l’inciso “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili” fa sì che questi principi, certamente condivisi da tutti sul piano teorico, possano non avere alcuna rilevanza sul piano operativo in quanto nè questa legge né la legge n. 328/2000 (legge) prevedono strumenti per rendere esigibile il diritto da parte delle stesse famiglie o di associazioni di difesa dei diritti degli assistiti operanti nel settore.
Modifica del Titolo V della Costituzione
La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la competenza per le politiche socio-assistenziali è demandata in via esclusiva alle Regioni per quanto riguarda i poteri relativi alla legislazione e programmazione, e agli Enti locali in merito alla gestione degli interventi, mentre al Parlamento compete la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione).