Validità della domanda di adozione
Validità della domanda di adozione
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ
Adozione nazionale
La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha una validità di tre anni dalla data del deposito e non prevede l’emissione di alcun decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni.
I coniugi resteranno ad attendere che il Tribunale li chiami per eventuali proposte di abbinamento.
Decorso inutilmente il triennio, la coppia potrà ripresentare una nuova dichiarazione di disponibilità.
Adozione internazionale
La dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale prevede l’emissione di un vero e proprio decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni, che mantiene la propria validità fino alla fine della procedura.
Qualora il Tribunale rilevi una manifesta carenza dei requisiti di idoneità, pronuncia un decreto di inidoneità, impugnabile presso la Corte d’Appello Sezione Minorenni territorialmente competente entro 10 giorni dalla sua comunicazione. Non è ammissibile il ricorso per Cassazione.
Entro un anno dalla dichiarazione di idoneità i coniugi devono affidare l’incarico all’ente autorizzato. Il mancato affidamento entro i termini di legge produce la perdita di efficacia del decreto di idoneità.
Quando si dividono le due strade?
Alcuni enti autorizzati chiedono alla coppia di rinunciare alla procedura in corso per l’adozione nazionale, successivamente al deposito del dossier “tradotto e legalizzato” presso la competente Autorità del paese straniero prescelto.
Altri enti chiedono la rinuncia al momento della proposta di abbinamento.
Altri ancora chiedono la rinuncia fin dall’incarico (questa procedura non risulta conforme alla normativa vigente).
Qualora vada a buon fine l’adozione nazionale, l’accettazione dell’abbinamento proposto alla coppia dal Tribunale per i minorenni determina l’automatica decadenza della procedura in corso per l’adozione internazionale.