Chi può essere adottato

 

L’adozione nazionale

è consentita a favore di minori (da 0 a 18 anni) dichiarati “in stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i minorenni.

Un bambino è adottabile quando:

non viene riconosciuto alla nascita

viene accertata dal Tribunale per i minorenni una situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

 

L’adozione internazionale

è consentita a favore di minori stranieri (da 0 a 18 anni) nell’ipotesi in cui il loro Paese d’origine accerti e dichiari:

– la sussistenza di uno stato di adottabilità causata da una situazione irreversibile di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (che non deve essere confuso con la condizione di povertà del minore!)

– la sussistenza dei consensi del minore o/e dei genitori (ove richiesti dalla normativa straniera)

l’impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese.

Per impedire che le nazioni più ricche approfittino della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi in via di sviluppo, sottraendo minori a scopo di adozione, gli Stati che si offrono di accogliere un minore straniero sono obbligati dalla legge a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia nei paesi d’origine dei minori, tramite l’adesione a politiche di solidarietà e attraverso la cooperazione internazionale.

Scheda a cura dell’Anfaa

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