Il neonato non riconosciuto alla nascita

 

Diritti della donna

In base al nostro ordinamento, un neonato nato nel matrimonio o al di fuori di esso, può non diventare figlio di chi lo ha procreato.

La legge italiana riconosce, infatti, alla donna tre importanti diritti

  • il diritto alla scelta sul riconoscimento: ogni donna ha diritto di scegliere se riconoscere come figlio il bambino da lei procreato; perché questa scelta possa essere autonoma e consapevole e non necessitata dalle contingenze di un momento di grave difficoltà, è fondamentale che l’ordinamento affermi un secondo diritto altrettanto importante, quello all’informazione;
  • il diritto all’informazione: ogni donna può ottenere assistenza psicologica e sanitaria prima del parto, durante il parto e dopo il parto, unitamente ad ogni genere di informazione che possa prospettare soluzioni realizzabili sia nel senso del riconoscimento (forme di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, aiuti a livello socio-assistenziale e sanitario) che del non riconoscimento (diritto a partorire nel più assoluto anonimato e di non riconoscere il nascituro); ha inoltre diritto ad essere informata, in caso di incertezza sulla scelta da operare, sulla possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione dopo il parto (della durata non superiore a due mesi), richiedendo al Tribunale per i minorenni la sospensione della procedura di adottabilità (v. al riguardo l’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 184/1983).
  • il diritto al segreto del parto: per chi decide di non riconosce il proprio nato, la segretezza del parto deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti; in questo caso, nell’atto di nascita del bambino, che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto, risulta scritto “figlio di donna che non consente di essere nominata”.

Questi diritti riconosciuti alla donna non si contrappongono ai diritti del suo nato, ma sono funzionali all’affermazione dei diritti del neonato a crescere in una famiglia, anche diversa da quella di origine, in grado di fornirgli quelle cure affettive ed educative che gli sono indispensabili per un armonico sviluppo della sua personalità.

La scelta di non riconoscere un bambino come figlio, nella consapevolezza di non poterlo crescere in modo adeguato alle sue necessità psico-affettive, rappresenta pertanto un’assunzione di responsabilità verso la nuova vita, che va rispettata e compresa.

 

La dichiarazione di adottabilità del bimbo non riconosciuto

L’ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione del non riconoscimento, attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/83 s.m.i..

Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione, provvede “immediatamente” alla dichiarazione dello stato di adottabilità “senza eseguire ulteriori accertamenti”, ai sensi dell’art.11, comma 2, della legge 184/83 s.m.i., e all’inserimento del minore nella famiglia adottiva ritenuta più idonea.

Questa procedura può essere sospesa dal Tribunale per i minorenni soltanto in due casi:

  • su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici, per un periodo non superiore a due mesi, “sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale”
  • quando il genitore biologico per difetto d’età (non ha compiuto i 16 anni) sia privo della capacità di riconoscere il figlio naturale; la procedura è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età, permanendo in capo al genitore biologico la possibilità di avvalersi di un’ulteriore sospensione per altri due mesi a decorrere da questa data.

Scheda a cura dell’Anfaa

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