La proposta di abbinamento

 

L’Autorità straniera propone l’abbinamento

L’Autorità del Paese straniero, ricevuti dall’ente autorizzato la domanda di adozione, il decreto di idoneità e la relazione ad esso collegata, formula la “proposte di incontro” tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.

 

L’ente autorizzato verifica la proposta

L’ente autorizzato, ricevuta la proposta di incontro dell’Autorità straniera, verifica che quest’ultima sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia d’origine e le sue esperienze di vita.

 

La coppia viene informata

L’ente autorizzato deve informare gli aspiranti genitori della proposta di incontro, comunicando loro “tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore”.

A norma di legge, l’ente dovrebbe comunicare alla coppia adottiva le cause dell’abbandono, le malattie sofferte o i traumi subiti dal bambino….A volte però l’ente non è in grado di fornire queste informazioni, atteso che in alcuni Paesi sussiste l’impossibilità di ottenere informazioni certe e consistenti sul minore.

L’ente ha il compito di informare i coniugi che, in caso di adozione di bambini appartenenti ad un numeroso gruppo di fratelli, questi, anche se collocati in diversi nuclei famigliari, devono mantenere fra loro rapporti stabili e continuativi nel rispetto della loro identità e del legame affettivo preesistente.

Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l’inserimento in un’unica famiglia, l’ente dovrà adoperarsi affinché i minori siano collocati in nuclei famigliari preferibilmente residenti nella stessa regione, così da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali dei fratelli.

Se ciò non è possibile con la disponibilità delle famiglie in attesa presso l’ente, quest’ultimo è tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per lo stesso Paese, per ottenere che i fratelli siano adottati in regioni limitrofe.

La rinuncia all’adozione nazionale

Alcuni enti chiedono alla coppia di rinunciare alla procedura in corso per l’adozione nazionale, successivamente al deposito del dossier “tradotto e legalizzato” presso la competente Autorità del paese straniero prescelto.

Altri enti chiedono la rinuncia al momento della proposta di abbinamento.

Altri ancora chiedono la rinuncia fin dall’incarico (questa procedura non risulta conforme alla normativa vigente).

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

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