Il ruolo della magistratura minorile

Le disposizioni legislative

In base alla legge n. 184/1983 e s.m., il Tribunale per i minorenni nel disporre l’affidamento giudiziario dovrebbe precisare l’Ente gestore cui è demandata la realizzazione dell’affidamento e l’eventuale collaborazione di altri servizi (ad esmpio i servizi sanitari), la prevedibile durata dell’affidamento (in relazione alla situazione personale e familiare del minore), le eventuali indicazioni sulle modalità di rapporto del minore coi suoi familiari e l’estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all’art. 80 della l. 184/1983 e successive modifiche (assegni familiari, detrazioni fiscali, congedi parentali…).

Le proposte

Dal confronto con le associazioni operanti nel settore, considerate le differenti prassi operative assunte dai Tribunali per i minorenni, si rileva inoltre la necessità che gli stessi:

  • sentano gli affidatari prima di prendere nuovi provvedimenti sui minori da loro accolti , prevedendo la possibilità che  gli stessi affidatari ( su loro richiesta scritta) vengano sentiti dal giudice competente  in tempi compatibili con l’urgenza e la gravità delle questioni prospettate, nei casi in cui la loro valutazione della situazione del minore affidato sia divergente rispetto a quella dei servizi socio assistenziali e sanitari;
  • sollecitino la piena osservanza da parte dei servizi competenti dell’art. 4, comma 2, della legge 184/1983 e s.m., che prevede l’obbligo da parte loro non solo di riferire senza indugio al Tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ma anche di presentare una relazione semestrale, relazione che dovrebbe essere conosciuta dagli affidatari,  sull’andamento dell’affidamento;
  •  indicare nel provvedimento di affidamento che, a conclusione dello stesso, vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio graduale dalla famiglia affidataria   e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità.
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