Tipi di affidamento e provvedimento

 

Previsti dalla normativa vigente

La legge n.184/83 e s.m.i. ha disciplinato l’affidamento residenziale, in base al quale il minore vive stabilmente con gli affidatari e mantiene rapporti con la sua famiglia d’origine secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.

Questa tipologia di affidamento può essere: 

  • Consensuale

    Disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori – o degli esercenti la potestà sul minore – è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo di residenza. La legge prevede una durata massima di 24 mesi prorogabile, nell’interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni.

  • Giudiziale

    Disposto dal Tribunale per i minorenni, che interviene qualora manchi il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. E’ disciplinato dagli articoli 330 e seguenti del codice civile. L’affidamento può essere disposto dal Tribunale in caso di necessità e urgenza anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d’origine, accertata la gravità della situazione della famiglia stessa.

Sperimentazioni

Alcune realtà territoriali hanno sperimentato negli ultimi anni altre forme di affidamento familiare:

  • Affidamenti diurni: quando il bambino trascorre con gli affidatari parte della giornata, ma alla sera rientra nella sua famiglia.
  • Affidamenti educativi diurni: in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere con lui attività di socializzazione e di sostegno scolastico.
  • Affidamenti di una famiglia ad un’altra famiglia: quando una famiglia solidale si impegna a sostenere l’intero nucleo familiare del minore in difficoltà.

Altre forme di affidamenti familiari:

  • Affidamenti Intra-Familiari

    In questi casi i minori sono affidati stabilmente a parenti entro il quarto grado. Va tenuto presente che sono numerosi, infatti, sono circa la metà di quelli realizzati. Essi possono essere consensuali o giudiziari.

    Va segnalato a questo proposito che l’articolo 9 comma 4 della legge suddetta, prevede che “Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.”

  • Affidi professionali

    Sono stati sperimentati, dai Servizi Sociali di alcuni Comuni, affidamenti in cui uno degli affidatari ha rapporti di collaborazione lavorativa retribuita con la Cooperativa o Associazione da cui è stato assunto. Questi affidamenti riguardano minori con situazioni particolarmente difficili (disabili, adolescenti con disturbi relazionali, ecc.).

    Noi di Anfaa siamo contrari a questa tipologia di affidamenti: in questi casi infatti gli affidatari perdono la loro connotazione di volontari, aperti alla solidarietà sociale, per  assumere le competenze professionali proprie degli educatori, con ciò che questo comporta  (dipendenza dalle Istituzioni e dall’Associazione o Cooperativa e conseguenti condizionamenti). Per contro gli affidatari mettono  in gioco nei rapporti con l’affidato le loro capacità affettive ed emozionali e si mettono a disposizione delle Istituzioni per accogliere un minore, svolgendo – anche attraverso le associazioni – un ruolo di promozione e anche di verifica sull’operato delle istituzioni stesse, a tutela dei diritti dei bambini. Crediamo che sia negativo per il bambino o ragazzo affidato essere considerato oggetto di un rapporto di  lavoro, piuttosto che di una scelta solidaristica da parte degli affidatari. 

Scheda a cura dell’Anfaa

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