Ricerca delle origini

 

Con l’adozione legittimante cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine: con i genitori biologici e tutti  i parenti, fratelli compresi.

Il senso della decisione di sciogliere ogni legame con la famiglia precedente è evidente: si vogliono evitare interferenze da parte di quei genitori biologici e parenti,  che non hanno saputo adempiere ai loro doveri parentali per scelta (non hanno riconosciuto alla nascita il loro nato) o per decisione della autorità (sono stati giudicati inidonei a seguito di procedimenti amministrativo-giurisdizionali), nel momento in cui il bambino viene inserito nella sua nuova ed unica famiglia, quella adottiva.

Per evitare la separazione definitiva tra fratelli dichiarati adottabili, indubbiamente vittime e non colpevoli della situazione, si cerca di favorire la loro adozione presso un’unica famiglia o, quando ciò non sia possibile, presso famiglie che si impegnino a salvaguardare il loro rapporto, attraverso una periodica frequentazione.

Il segreto sulle origini

All’interno della famiglia adottiva è fondamentale che i rapporti siano trasparenti e improntati alla verità.

E’ però opportuno che l’adottato e la sua nuova famiglia vedano protetta la loro privacy, non solo per motivi di “sicurezza” (evitare il rintraccio e le interferenze inopportune da parte della famiglia di origine), ma anche per garantire il rispetto di un fondamentale diritto dell’individuo: quello alla riservatezza e al riserbo sulle proprie vicende personali.

Il legislatore ha pertanto previsto che qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato debba essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione della sentenza definitiva di adozione a margine dell’atto di nascita dell’adottato da parte dell’ufficiale dello stato civile.

Per essere ancora più esplicito ha precisato che “l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria”.

I genitori adottivi possono risalire all’identità dei genitori biologici?

Il comma 4 dell’art.28 della l.184/1983 s.m.i. prevede che le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, solo se sussistono “gravi e comprovati motivi“.

Dai dati in nostro possesso risulta che è molto esiguo il numero di genitori adottivi che richiede questo tipo di informazioni.

L’adottato può risalire all’identità dei genitori biologici?

Nonostante un impianto normativo improntato alla tutela della riservatezza di tutti i protagonisti del rapporto adottivo la legge n. 149/2001 ha modificato l’art.28 della legge n.184/1983 in materia di accesso alle origini, consentendo all’adottato venticinquenne che sia stato riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni che riguardano “la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici”. Se sussistono “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” l’età minima richiesta si riduce a diciotto anni.

Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’accesso a tali informazioni a conclusione di una procedura che prevede l’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto e l’assunzione di tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico al fine di valutare che l’accesso alle notizie suddette non comporti “grave turbamento all’equilibrio psicofisico del richiedente”. Conclusa l’istruttoria e qualora lo ritenga opportuno, il Tribunale per i minorenni può autorizzare con decreto l’accesso alle notizie richieste.

L’autorizzazione del Tribunale non è necessaria quando la richiesta provenga da un adottato maggiorenne (anche se non ha ancora compiuto i venticinque anni) i cui genitori adottivi risultino deceduti o irreperibili.

L’accesso non è invece consentito agli adottati non riconosciuti alla nascita.

L’art.177 del d.lgs. n.196/2003 (Codice privacy) ha modificato il comma 7 dell’art.28 della legge 184/1983 s.m.i., vietando l’accesso alle informazioni nei confronti della madre (e quindi anche del padre!) che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell’art.30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.396/2000.

L’art.93 del Codice privacy precisa inoltre che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica contenente i dati personali della madre che abbia dichiarato di non voler  essere nominata possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse “decorsi cento anni dalla formazione del documento“.

Osservazioni critiche sulla riforma

Riteniamo, unitamente a molti operatori e magistrati minorili, che questa riforma abbia favorito una progressiva e pericolosa delegittimazione delle famiglie adottive, che non vengono più riconosciute dalla legge come le “uniche” ed “autentiche” famiglie dei loro figli adottivi.

Riconoscere la permanenza di un ruolo fondamentale ai procreatori, benché non abbiano mai provveduto al loro nato o siano stati giudicati inidonei a svolgere tale compito, significa disconoscere l’importanza e la preminenza dei legami affettivi ed educativi sullo sviluppo della personalità e dell’identità dei figli, deresponsabilizzando tutte le famiglie (in primis quelle biologiche!) e anche gli operatori del settore.

Gli esiti degli incontri autorizzati dai tribunali per i minorenni, peraltro molto esigui nel numero, confermano i timori sopracitati.

Se da un lato c’è l’innegabile esigenza da parte di alcuni figli adottati già grandicelli di incontrare i loro genitori biologici (di cui ricordano il nome, il cognome, l’indirizzo…) per cercare di ricostruire le fasi più oscure della propria vita, nell’illusione di poter dare un nuovo senso alla propria storia, è tangibile la concreta difficoltà di instaurare rapporti significativi con persone spesso problematiche e non risolte, certamente diverse da quelle idealizzate.

Questi viaggi verso l’ignoto rischiano non solo di non dare alcuna positiva risposta agli interrogativi più profondi dei figli adottivi, ma di porli di fronte a situazioni pregiudizievoli che possono condizionare pesantemente la loro vita futura.

Se si assume che il cosiddetto “legame di sangue” deve sempre e comunque prevalere, perché gli si attribuisce una forza maggiore rispetto alla reale esperienza, se ne deduce l’inevitabile  delegittimazione della famiglia adottiva la quale, sulla base di tali premesse, non può che assumere la mera funzione di sostituto minore di quella comunque ritenuta legittima; l’adozione legittimante, allora, sarebbe tale solo sul piano formale non certo sostanziale.

Testimonianze

Alcuni figli adottivi adulti si sono interrogati sul significato della ricerca delle origini e hanno spiegato come la pensano sul tema. Leggete con attenzione le loro parole: sono davvero illuminanti!

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