Presentazione domanda

 

Presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione

La coppia che intende adottare un bambino deve innanzitutto dare la propria disponibilità all’adozione, compilando e consegnando la “dichiarazione di disponibilità all’adozione”.

Questa fase è identica sia per l’adozione nazionale che per l’adozione internazionale.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale può essere inoltrata

  •  alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli aspiranti genitori adottivi
  • oppure alla Cancelleria di qualsiasi Tribunale per i minorenni dislocato sul territorio italiano (anche a più di uno contemporaneamente, purché se ne dia notizia nella stessa domanda).

La dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale deve essere inoltrata:

  •  alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli aspiranti genitori adottivi.

Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione dell’istanza e l’elenco dei documenti da produrre. E’ quindi necessario rivolgersi alla Cancelleria del singolo Tribunale scelto, per sapere come procedere.

La doppia domanda

E’ possibile presentare entrambe le domande di adozione contemporaneamente.

Benché la presentazione della doppia domanda sia una prassi ormai consolidata, che trova prevalente motivazione nella speranza di poter avere maggiori possibilità di realizzare l’adozione, è necessario precisare che, ad un certo punto del percorso, solo una delle due adozioni potrà realizzarsi.

Poiché c’è una sostanziale differenza tra l’adozione nazionale e l’adozione internazionale, è importante che la coppia valuti con attenta e ponderata riflessione quale tipologia di adozione intenda portare a termine.

Dove reperire i moduli da compilare

La modulistica e la documentazione da allegare variano da tribunale a tribunale.
Vi invitiamo pertanto a contattare, personalmente o via web, il Tribunale per i minorenni territorialmente competente a seguire la vostra pratica, per reperire i modelli di dichiarazione di disponibilità per l’adozione nazionale e internazionale.
In alcune regioni la modulistica è messa a disposizione durante i corsi di preparazione per aspiranti genitori adottivi, organizzati e gestiti da enti pubblici o da associazioni private.

Come compilare la domanda

Il primo ostacolo da superare nel vostro percorso adottivo è la compilazione della domanda.
Alcuni aspiranti genitori adottivi, al momento della compilazione, ci hanno chiesto un aiuto.
Ecco le risposte ad alcuni dei quesiti più ricorrenti:

  • Possono adottare solo le persone più abbienti?

    Nella domanda si richiede di precisare il titolo di studio, la professione, il reddito annuo lordo derivante dal lavoro o da altre attività e le condizioni abitative.

    Per costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, l’adozione ha lo scopo di dare una famiglia “idonea” ad un bambino che ne risulta privo. La legge non parla mai di famiglia “ricca” o “benestante”.

    E’ evidente però, che se l’interesse preminente è quello del minore in difficoltà a trovare una famiglia adeguata, ben difficilmente verrà riconosciuta idonea all’adozione una coppia di disoccupati, senza casa o con lo sfratto esecutivo in corso.

    La tutela del minore giustifica pertanto, non solo l’autocertificazione della professione e del reddito, ma anche i successivi e più specifici accertamenti sulle condizioni economiche e sul tenore di vita degli aspiranti genitori adottivi e sulla loro capacità di trovare e gestire un’abitazione adeguata al nucleo famigliare che desiderano costruire.

  • I divorziati risposati possono adottare?

    Nella domanda si richiede di precisare se c’è stato un precedente matrimonio e la causa della cessazione (morte, divorzio o annullamento).

    Nella legislazione italiana il divorzio annulla definitivamente gli impegni assunti nel precedente matrimonio e, di conseguenza, così come la persona o le persone divorziate posso risposarsi alla stessa stregua possono presentare domanda di adozione.

    Lo status di “ex divorziato” che si acquisisce dopo il secondo matrimonio non impedisce la possibilità di adottare.

  • E se i genitori/suoceri non sono d’accordo?

    Nella domanda si richiede di indicare se i genitori della coppia aspirante adottiva siano al corrente dell’intenzione di adottare dei loro figli e se ne approvino la scelta.

    Se sono d’accordo, è sufficiente compilare i campi del modulo prestampato. In alcuni Tribunali si richiede di allegare una specifica dichiarazione scritta in carta libera, che autocertifichi la loro volontà (ad esempio, “io sottoscritto sono al corrente e approvo”).

    Qualora non siano d’accordo o non risultino reperibili (i rapporti sono magari interrotti da anni!), è sufficiente dichiararlo sinteticamente nel campo preposto del modulo (ad esempio, “I miei genitori non sono d’accordo”, “Non vedo mio/a padre/madre da anni”). L’équipe adozione e il giudice approfondiranno durante i colloqui le vostre relazioni parentali, valutando in che misura eventuali conflittualità e disaccordi possano influire negativamente sul rapporto adottivo che si andrà a costituire.

    La mancata approvazione di un genitore non convivente con la coppia aspirante adottiva ben difficilmente è di ostacolo all’adozione.

     

  • Non ci sentiamo pronti al rischio giuridico o all’handicap

    Alcuni Tribunali per i minorenni inseriscono nella modulistica delle domande molto precise sul numero, sull’età e sull’etnia dei minori che si desidera adottare e sulla disponibilità della coppia ad accogliere bambini “a rischio giuridico di adozione” o affetti da disabilità e malattie croniche anche gravissime.

    E’ bene che la coppia rifletta molto attentamente prima di rispondere a queste domande.

    Non bisogna né sottovalutare le proprie potenzialità di coppia né sopravvalutarle con superficialità.

    Ci sono coppie che accetterebbero di buon grado un bambino affetto da una malattia cronica di media entità, ma non un bambino colpito da patologia psichiatrica. Altre persone affronterebbero serenamente la malattia risolvibile con numerosi interventi chirurgici, ma non l’incertezza del rischio giuridico di adozione che può protrarsi per anni in attesa che si definisca la situazione giuridica del minore. Altri ancora desiderano un neonato senza alcun problema.

    Il bambino che arriverà è una creatura bisognosa di tanta cura e dedizione, che deve essere abbinato alla coppia potenzialmente più capace ad affrontare le sue specifiche difficoltà (fisiche, psicologiche o giuridiche).

    Se non vi sentite pronti ad accogliere più di un bambino, se alcune malattie o l’handicap in genere vi spaventano è meglio dichiararlo con sincerità.

    Avrete sempre tempo, durante i colloqui conoscitivi, ad evolvere un diverso grado di sensibilità ed una più ampia capacità di accoglienza.

    La risposta negativa ad una domanda precisa (ad es.“non sono disponibile ad adottare un bambino sieropositivo o un bimbo di colore o un bambino adolescente”) consentirà a chi vi analizza di capirvi meglio e di proporvi una soluzione adatta alle vostre reali capacità.

     

  • E’ discriminante essere sposati da meno di tre anni?

    La convivenza precedente al matrimonio non è discriminante.

    La legge precisa infatti che possono presentare domanda di adozione nazionale e internazionale non solo le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni, ma anche le coppie che dimostrino di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.

    I coniugi dovranno offrire la prova della loro stabile convivenza prima del matrimonio attraverso:

    • la produzione del certificato storico di residenza
    • la prova testimoniale, indicando le esatte generalità delle persone che sono a conoscenza della loro stabile convivenza

    La stabilità della convivenza viene accertata dal Tribunale per i Minorenni, sulla base delle prove offerte.

     

Scheda a cura dell’Anfaa

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