La dichiarazione di disponibilità

 

Chi può offrire la disponibilità all’adozione

• I coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli biologici o adottivi;
• i coniugi che dimostrino di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni; in quest’ultimo caso la continuità e la stabilità della convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni.

Limiti di età

L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età dell’adottando. Sono comunque previste deroghe al limite massimo.

 A chi manifestare la disponibilità

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale può essere inoltrata
• alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli aspiranti genitori adottivi
• oppure alla Cancelleria di qualsiasi Tribunale per i minorenni dislocato sul territorio italiano (anche a più di uno contemporaneamente).
Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione dell’istanza e l’elenco dei documenti da produrre. E’ quindi necessario rivolgersi alla Cancelleria del singolo Tribunale scelto, per sapere come procedere (link alle singole sezioni).

La doppia domanda

E’ possibile presentare una doppia domanda, vale a dire la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale unitamente a quella per l’adozione internazionale.

Sono consentite più adozioni

Sono consentite più adozioni, con un unico atto o con più atti successivi.
Costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione:
• aver già adottato un fratello dell’adottando
• il fare richiesta di adottare più fratelli
• la disponibilità dichiarata all’adozione di minori portatori di handicap (art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104)

Scheda a cura dell’Anfaa

 

 

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